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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 22819/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° DANIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE dì ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza della Quarta sezione penale di questa Corte di cassazione, n. 18953 del 29/04/2021 (dep. il 14/05/2021), che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la sentenza del 20/07/2020 della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per i reati di cui ai capi 1, 3, 16, 20 e 21 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capo 1, e relativi reati-fine). 1.1.Deduce, a tal fine, due errori.

Il primo riguarda la qualificazione, operata dalla sentenza ricorsa, come "improprietà terminologica" della attribuzione alla sua persona del ruolo di "cassiere" da parte della Corte di appello, ruolo che - afferma - il giudice dì secondo grado gli aveva volutamente attribuito con conseguente sostanziale esclusione del ruolo di "organizzatore" riconosciuto in primo grado e per il quale aveva riportato condanna.

L'aver ritenuto una "improprietà terminologica" tale affermazione: a) non ha consentito l'annullamento della sentenza di merito; b) ha comportato l'omessa valutazione della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. dedotta in sede di ricorso per cassazione. 1.2.11 secondo errore riguarda il ruolo di "direzione" del sodalizio attribuitogli dalla Corte di appello, in aggiunta a quello di "organizzatore", in palese violazione del divieto di "reformatio in peius", divieto che la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistente sia perché non aveva determinato alcun aggravamento della pena, sia perché non aveva comportato alcun "vulnus"delle prerogative difensive. 2.Con memoria del 15/02/2022, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni contrastando la richiesta di inammissibilità del ricorso proposta dal PG nelle sue conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis, cod. proc. pen., costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione quando viziate da errore materiale o perché assunte a seguito di errata rappresentazione percettiva. 2.1.La Corte di cassazione ha più volte spiegato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (così Sez.

U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; ma già in precedenza, Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso). 2.2.Esulano, di conseguenza gli errori valutativi che non siano frutto di decisivi travisamenti. 2.3.Nel caso di specie il ricorrente deduce due "sviste" che hanno influito, afferma, sul processo decisionale della Corte di cassazione viziandolo ed orientandolo verso esiti a lui sfavorevoli. 2.4.Sennonché, gli argomenti utilizzati a sostegno delle deduzioni difensive tradiscono la sostanziale censura del modo con cui la sentenza ricorsa ha esaminato i ricorsi dell'imputato proponendo, di fatto, una errata valutazione dei motivi, non un vero e proprio omesso esame degli stessi.

Se l'omissione costituisce frutto di una valutazione (pur se, in tesi difensiva, errata), ebbene non v'è alcun errore di fatto secondo la definizione che ne dà questa Corte. 2.52osservazione per la quale il ruolo di (mero) "cassiere" costituisce una "improprietà terminologica" si coniuga, nella sentenza impugnata, con quella, immediatamente successiva, relativa al ruolo effettivamente disimpegnato dal [OSCURATO:PERSONA] che, quale soggetto apicale, si interessava dell'andamento dei conti riguardanti l'attività associativa.

La Corte di cassazione mostra di ben distinguere il ruolo, meramente esecutivo, di "contabile", disimpegnato dal [OSCURATO:PERSONA], e quello apicale del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione in radice di qualunque "svista". 2.6.A non diversi rilievi si espone il secondo profilo di errore dedotto dal ricorrente posto che la sentenza impugnata esprime un vero e proprio apprezzamento nella parte in cui prende in considerazione ed esclude la denunziata violazione del divieto di "reformatio in peius" e delle prerogative difensive.3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° DANIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE dì ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza della Quarta sezione penale di questa Corte di cassazione, n. 18953 del 29/04/2021 (dep. il 14/05/2021), che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la sentenza del 20/07/2020 della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per i reati di cui ai capi 1, 3, 16, 20 e 21 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capo 1, e relativi reati-fine). 1.1.Deduce, a tal fine, due errori. Il primo riguarda la qualificazione, operata dalla sentenza ricorsa, come "improprietà terminologica" della attribuzione alla sua persona del ruolo di "cassiere" da parte della Corte di appello, ruolo che - afferma - il giudice dì secondo grado gli aveva volutamente attribuito con conseguente sostanziale esclusione del ruolo di "organizzatore" riconosciuto in primo grado e per il quale aveva riportato condanna. L'aver ritenuto una "improprietà terminologica" tale affermazione: a) non ha consentito l'annullamento della sentenza di merito; b) ha comportato l'omessa valutazione della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. dedotta in sede di ricorso per cassazione. 1.2.11 secondo errore riguarda il ruolo di "direzione" del sodalizio attribuitogli dalla Corte di appello, in aggiunta a quello di "organizzatore", in palese violazione del divieto di "reformatio in peius", divieto che la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistente sia perché non aveva determinato alcun aggravamento della pena, sia perché non aveva comportato alcun "vulnus"delle prerogative difensive. 2.Con memoria del 15/02/2022, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni contrastando la richiesta di inammissibilità del ricorso proposta dal PG nelle sue conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis, cod. proc. pen., costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione quando viziate da errore materiale o perché assunte a seguito di errata rappresentazione percettiva. 2.1.La Corte di cassazione ha più volte spiegato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (così Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; ma già in precedenza, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso). 2.2.Esulano, di conseguenza gli errori valutativi che non siano frutto di decisivi travisamenti. 2.3.Nel caso di specie il ricorrente deduce due "sviste" che hanno influito, afferma, sul processo decisionale della Corte di cassazione viziandolo ed orientandolo verso esiti a lui sfavorevoli. 2.4.Sennonché, gli argomenti utilizzati a sostegno delle deduzioni difensive tradiscono la sostanziale censura del modo con cui la sentenza ricorsa ha esaminato i ricorsi dell'imputato proponendo, di fatto, una errata valutazione dei motivi, non un vero e proprio omesso esame degli stessi. Se l'omissione costituisce frutto di una valutazione (pur se, in tesi difensiva, errata), ebbene non v'è alcun errore di fatto secondo la definizione che ne dà questa Corte. 2.52osservazione per la quale il ruolo di (mero) "cassiere" costituisce una "improprietà terminologica" si coniuga, nella sentenza impugnata, con quella, immediatamente successiva, relativa al ruolo effettivamente disimpegnato dal [OSCURATO:PERSONA] che, quale soggetto apicale, si interessava dell'andamento dei conti riguardanti l'attività associativa. La Corte di cassazione mostra di ben distinguere il ruolo, meramente esecutivo, di "contabile", disimpegnato dal [OSCURATO:PERSONA], e quello apicale del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione in radice di qualunque "svista". 2.6.A non diversi rilievi si espone il secondo profilo di errore dedotto dal ricorrente posto che la sentenza impugnata esprime un vero e proprio apprezzamento nella parte in cui prende in considerazione ed esclude la denunziata violazione del divieto di "reformatio in peius" e delle prerogative difensive.3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa d
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