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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 16705/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22202/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-ARAS, in persona del curatore fallimentare,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 85; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore fallimentare, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo inRoma, Via del Corso n. 101 ; -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza dellaCorte di appello di Palermo n. 48/2019,depositata il 10/01/2019 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Su ricorso monitorio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data 5 maggio 2009 , il Tribunale di Palermo aveva emesso decreto ingiuntivo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ( ARAS ) , per il pagamento di euro 323.205,00 (oltre accessori), quale corrispettivo per prestazioni relative al contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti, avente ad oggetto lo smaltimento di carcasse di animali, nel periodo gennaio - giugno 2008.

L’ingiunta proponeva opposizione avverso il decreto monitorio con un unico motivo: premesso di avere già erogato complessivi euro 275.033,50 per prestazioni rese nell’anno 2007, allegò che il contratto doveva ritenersi cessato per espressa previsione dell’art. 7, del seguente tenore: “la presente convenzione decorre dal 23 luglio2007 ed è valida fino all’esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Sicilia nella misura di cui all'art. 5”, di importo complessivo pari ad euro 200.000,00.

Pertanto, le prestazioni che l'associazione aveva continuato a erogare nell'anno 2008 non potevano essere imputate all'associazione, ma ai singoli allevatori che le avevano richieste.L’opponente, pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.

Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] resisteva all’opposizione, allegando la rinnovazione tacita del contratto o, comunque, la prosecuzione del rapporto contrattuale tra le parti per fatti concludenti.

Con sentenza n. 4168/2013 del17 ottobre 2013, il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione.

2. –Avverso detta sentenza, la ARAS promuoveva appello.

Costituita in giudizio, la società appellata ha resistito al gravame.

Con sentenza del 23febbraio 2017 la ARAS è stata dichiarata fallita dal Tribunale diPalermo.

Prima della scadenza dei termini exart. 190 cod. proc. civ., si è costituito in prosecuzione il curatore del fallimento che ha insistito in tutte le difese già spiegate.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 10 gennaio 2019,ha respinto l'impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.

3. – Il curatore fallimentare della ARAS ha proposito ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita in giudizio , proponendo altresì ricorso incidentalecondizionato.

Nel corso del giudizio di cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata dichiarata fallita e si è costituita la curatela.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.).

Sostienela ricorrente che con la sentenza impugnata la Corte d’appello avrebbe, con motivazione contraddittoria , sintetica ed inadeguata, respinto il secondo motivo di gravame, relativo alla mancata rinnovazione tacita del rapporto e tale motivazione risulterebbe viziata ex art. 360 n. 5 perch é i giu dici di seconde cure avrebberoomesso di considerare adeguatamente che i fatti da cui si pretenderebbe di far derivare una efficacia negoziale e una volontà di persecuzionedel rapporto commerciale, in realtà non hanno tale valenza probatoria.

Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 1362 e 1375 cod. civ. e dei principi generali in tema di ermeneutica contrattuale asserendo che la Corte d’appello di Palermo non avrebbe colto la corretta interpretazione del contratto in presenza di comportamenti contrastanti con il testo letterale dell’accordo nelle ipotesi nelle quali (come nel caso di specie) i comportamenti successivi risultino devianti rispetto alla chiave del testo letterale ed alla sua coerenza con le finalità pratiche perseguite dalle parti e con la complessiva economia dell’accordo.Sostiene la ricorrente che trasponendo tali principi alla fattispecie in esame, la corte palermitana ha travisato i comportamenti tenuti da soggetti estranei al rapporto negoziale (gli allevatori singoli), attribuendo a tali con dotte un significato obbligatario (assolutamente insussistente) per l'[OSCURATO:PERSONA].

1.1. –I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Ledoglianze non colgono nel segno.

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., Sez.

VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2268).

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez.

I, 26 settembre 2018, n. 23153; Cass., Sez.

III, 10 giugno 2016, n. 11892).

La Corte d’appello –con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede– ha ritenuto che l’avvenuto pagamento di un importo notevolmente superiore al tetto massimo previsto ha determinatola prosecuzione del rapporto, travolgendo la scadenza contrattualmente prevista, legata al budget di 200.000 euro.

Da un lato,parte ri corrente non deduce l'omesso esame di un fatto decisivo che sarebbe stato discusso dalle parti, facendo riferimentoalla circostanza che la Corte di appello avrebbe omesso di considerareadeguatamente che i fatti da cui si pretenderebbe di far derivare una efficacia negoziale e una volontà di persecuzionedel rapporto commerciale, in realtà non hanno tale valenza probatoria.

Leggendo le questioni che sarebbero state omesse, in realtà si riesamina il compendio probatorio, cercando di fornire una diversa lettura dei fatti vagliati dalla pronuncia im pugnata.

Dall'altro, si fa riferimento a un criterio di interpretazione del contratto che la Corte di appello avrebbe desunto dal comportamento delle parti per respingere il secondo motivo d'appello in merito alla rinnovazione tacita del rapporto.

In realtà, la Corte ha fornito una specifica motivazione dell'esame dei fatti rilevanti da cui ha desunto la volontà di prosecuzione del rapporto, alla luce dei principi di buona fede e correttezza contrattuale (pagamento a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate di euro 275.000 nel corso dell'anno2007, importo notevolmente superiore al tetto massimo previsto, comunicazione agli associati dell a prosecuzione del servizio di smaltimento di carcasse animali anche per l'anno successivo, terzi destinatari delle prestazioni).

3. – Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 91 del codice di procedur a civile in relazione all'articolo 360, primo comma , n. 3 c.p.c. , deducendo si l'erroneità della condanna al pagamento anche delle spese del secondo grado del giudizio.

3.1. –Il motivo è infondato.

L’accoglimento del primo motivo di appello è senza conseguenze sulle spese, perché è stata superata una ratiodella sentenza di primo grado, ma il rigetto del secondo motivo di gravame ha lasciato in piedi l’altra ratiosu cui si fonda la soccombenza dell’appellante.

3. –Il ricorso incidentale, essendo condizionato, resta assorbito.

4. –Il ricorso principale va dunque rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso principale è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorsoprincipale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22202/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-ARAS, in persona del curatore fallimentare,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 85; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore fallimentare, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo inRoma, Via del Corso n. 101 ; -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza dellaCorte di appello di Palermo n. 48/2019,depositata il 10/01/2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Su ricorso monitorio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data 5 maggio 2009 , il Tribunale di Palermo aveva emesso decreto ingiuntivo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ( ARAS ) , per il pagamento di euro 323.205,00 (oltre accessori), quale corrispettivo per prestazioni relative al contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti, avente ad oggetto lo smaltimento di carcasse di animali, nel periodo gennaio - giugno 2008. L’ingiunta proponeva opposizione avverso il decreto monitorio con un unico motivo: premesso di avere già erogato complessivi euro 275.033,50 per prestazioni rese nell’anno 2007, allegò che il contratto doveva ritenersi cessato per espressa previsione dell’art. 7, del seguente tenore: “la presente convenzione decorre dal 23 luglio2007 ed è valida fino all’esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Sicilia nella misura di cui all'art. 5”, di importo complessivo pari ad euro 200.000,00. Pertanto, le prestazioni che l'associazione aveva continuato a erogare nell'anno 2008 non potevano essere imputate all'associazione, ma ai singoli allevatori che le avevano richieste.L’opponente, pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese. Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] resisteva all’opposizione, allegando la rinnovazione tacita del contratto o, comunque, la prosecuzione del rapporto contrattuale tra le parti per fatti concludenti. Con sentenza n. 4168/2013 del17 ottobre 2013, il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione. 2. –Avverso detta sentenza, la ARAS promuoveva appello. Costituita in giudizio, la società appellata ha resistito al gravame. Con sentenza del 23febbraio 2017 la ARAS è stata dichiarata fallita dal Tribunale diPalermo. Prima della scadenza dei termini exart. 190 cod. proc. civ., si è costituito in prosecuzione il curatore del fallimento che ha insistito in tutte le difese già spiegate. La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 10 gennaio 2019,ha respinto l'impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite. 3. – Il curatore fallimentare della ARAS ha proposito ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita in giudizio , proponendo altresì ricorso incidentalecondizionato. Nel corso del giudizio di cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata dichiarata fallita e si è costituita la curatela. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.). Sostienela ricorrente che con la sentenza impugnata la Corte d’appello avrebbe, con motivazione contraddittoria , sintetica ed inadeguata, respinto il secondo motivo di gravame, relativo alla mancata rinnovazione tacita del rapporto e tale motivazione risulterebbe viziata ex art. 360 n. 5 perch é i giu dici di seconde cure avrebberoomesso di considerare adeguatamente che i fatti da cui si pretenderebbe di far derivare una efficacia negoziale e una volontà di persecuzionedel rapporto commerciale, in realtà non hanno tale valenza probatoria. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 1362 e 1375 cod. civ. e dei principi generali in tema di ermeneutica contrattuale asserendo che la Corte d’appello di Palermo non avrebbe colto la corretta interpretazione del contratto in presenza di comportamenti contrastanti con il testo letterale dell’accordo nelle ipotesi nelle quali (come nel caso di specie) i comportamenti successivi risultino devianti rispetto alla chiave del testo letterale ed alla sua coerenza con le finalità pratiche perseguite dalle parti e con la complessiva economia dell’accordo.Sostiene la ricorrente che trasponendo tali principi alla fattispecie in esame, la corte palermitana ha travisato i comportamenti tenuti da soggetti estranei al rapporto negoziale (gli allevatori singoli), attribuendo a tali con dotte un significato obbligatario (assolutamente insussistente) per l'[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. –I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. Ledoglianze non colgono nel segno. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., Sez. VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2268). Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. I, 26 settembre 2018, n. 23153; Cass., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892). La Corte d’appello –con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede– ha ritenuto che l’avvenuto pagamento di un importo notevolmente superiore al tetto massimo previsto ha determinatola prosecuzione del rapporto, travolgendo la scadenza contrattualmente prevista, legata al budget di 200.000 euro. Da un lato,parte ri corrente non deduce l'omesso esame di un fatto decisivo che sarebbe stato discusso dalle parti, facendo riferimentoalla circostanza che la Corte di appello avrebbe omesso di considerareadeguatamente che i fatti da cui si pretenderebbe di far derivare una efficacia negoziale e una volontà di persecuzionedel rapporto commerciale, in realtà non hanno tale valenza probatoria. Leggendo le questioni che sarebbero state omesse, in realtà si riesamina il compendio probatorio, cercando di fornire una diversa lettura dei fatti vagliati dalla pronuncia im pugnata. Dall'altro, si fa riferimento a un criterio di interpretazione del contratto che la Corte di appello avrebbe desunto dal comportamento delle parti per respingere il secondo motivo d'appello in merito alla rinnovazione tacita del rapporto. In realtà, la Corte ha fornito una specifica motivazione dell'esame dei fatti rilevanti da cui ha desunto la volontà di prosecuzione del rapporto, alla luce dei principi di buona fede e correttezza contrattuale (pagamento a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate di euro 275.000 nel corso dell'anno2007, importo notevolmente superiore al tetto massimo previsto, comunicazione agli associati dell a prosecuzione del servizio di smaltimento di carcasse animali anche per l'anno successivo, terzi destinatari delle prestazioni). 3. – Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 91 del codice di procedur a civile in relazione all'articolo 360, primo comma , n. 3 c.p.c. , deducendo si l'erroneità della condanna al pagamento anche delle spese del secondo grado del giudizio. 3.1. –Il motivo è infondato. L’accoglimento del primo motivo di appello è senza conseguenze sulle spese, perché è stata superata una ratiodella sentenza di primo grado, ma il rigetto del secondo motivo di gravame ha lasciato in piedi l’altra ratiosu cui si fonda la soccombenza dell’appellante. 3. –Il ricorso incidentale, essendo condizionato, resta assorbito. 4. –Il ricorso principale va dunque rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso principale è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorsoprincipale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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