CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 38852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 9 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa il 5 luglio 2021 dal Tribunale di Firenze, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, quale titolare della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di presentare le dichiarazioni relative a dette imposte per il periodo di imposta 2014; fatto commesso in Fucecchio in data 29/12/2015. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 3), nella quale, in modo pertinente, è stato ritenuto che nessuno degli elementi offerti dalla difesa fosse rilevante ai fini dell'invocata causa di non punibilità, sottolineando, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre alla dichiarazione di ricavi inferiori anche per l'anno di imposta precedente, lo scostamento non modesto dalla soglia di punibilità, essendo detta soglia stata superata del 50% per VIVA e del 35% per l'IRPEF; ciò in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui il superamento della soglia in misura pari all'11%, ma anche lievemente inferiore al 10% dell'importo rilevante esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 1227 del 20/11/2024, dep. 2025, Chindemi, Rv. 287465; Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946), con la conseguenza, in definitiva, che, solo in presenza di uno scostamento di poco superiore rispetto alla soglia, può procedersi alla valutazione dei restanti parametri (Sez. 3, n. 14212 del 17/12/2024, dep. 2025, Tavolazzi, non mass.). Considerato che, anche alla luce del sopravvenuto art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 («ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto dal comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019»), deve ritenersi che lo scostamento significativo dalla soglia di punibilità di un debito tributario neanche in parte saldato precluda la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ove venga ritenuto motivatamente prevalente rispetto agli altri ovvero allorchè non venga allegato l'avvenuto pagamento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria (cfr., Sez. 3, n. 35893 del 01/10/2025, Pregara, non mass.; Sez. 3, n. 34228 del 08/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Non mass.). Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione, dovendosi rilevare al riguardo che la Corte dì appello ha ragionevolmente escluso la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio, per gli stessi motivi indicati dal giudice di primo grado, vale a dire avuto riguardo all'importo delle imposte evase e al comportamento complessivo dell'imputato, essendo stata calcolata la pena in misura di poco superiore al minimo edittale (pag. 3 della decisione gravata), dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, ed essendo stata la determinata ben al di sotto del medio edittale e in misura prossima al minimo edittale applicabile ratione temporis. Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, avendo i giudici di secondo grado negato in modo non irragionevole il beneficio della pena sospesa, affermando che anche nell'anno di imposta precedente l'imputato aveva dichiarato ricavi inferiori a quelli effettivi e che analogo accertamento era in corso per l'anno di imposta 2017 (anno in cui il ricorrente aveva emesso fatture, sulle cui basi terzi soggetti avevano chiesto dei rimborsi, pur risultando irreperibile), in tal modo confermando il giudizio prognostico negativo già espresso dal giudice di primo grado ed impugnato con generico motivo di appello; si tratta di valutazione che la Corte territoriale, investita di pieni poteri cognitivi e decisori, ha correttamente assunto ed adeguatamente motivato, senza incorrere nel vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, avendo spiegato come i comportamenti tenuti dal ricorrente, anche in anni di imposta differenti, erano ostativi ad un giudizio prognostico favorevole sulle condotte future; tanto in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale non richiede l'esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ben potendosi questi limitare ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv. 279206; Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087; Sez. 3, n. 35852 del 11/5/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 37670 del 18/6/2015, Cortopassi, Rv. 264802). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell