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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:792
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0088 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 19 ottobre 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino – Agenti temporanei – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizioni per la concessione – Attività professionale principale – Servizi effettuati per un altro Stato» Nella causa C‑88/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 febbraio 2022, QB , rappresentato inizialmente da R. Wardyn, radca prawny, successivamente da K. Staszkiewicz, avocate, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da T.S.

Bohr e A.‑C.

Simon, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da J.‑C.

Bonichot, facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin e L.S.

Rossi (relatrice), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni presentate dall’avvocato generale all’udienza del 4 maggio 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, QB, agente temporaneo della [OSCURATO:PERSONA] europea, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 dicembre 2021, QB/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑71/21 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:868 ), mediante la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della [OSCURATO:PERSONA] del 6 aprile 2020, con la quale tale ufficio gli ha negato il beneficio dell’indennità di dislocazione (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto giuridico 2 L’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia all’origine del ricorso (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «Un’indennità di dislocazione pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico versati al funzionario, è concessa: a) al funzionario: – che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e – che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio.

Per l’applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale. (…)».

Fatti all’origine della controversia 3 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale nei punti da 3 a 13 della sentenza impugnata, nei seguenti termini: «3 [OSCURATO:PERSONA] europea di formazione giudiziaria (in prosieguo: la ‟[OSCURATO:PERSONA] europea”) è un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, priva di personalità giuridica e avente la propria sede a Bruxelles (Belgio).

La sua finalità è lo sviluppo di programmi di formazione di dimensione europea per i membri ed il personale degli organi giurisdizionali.

Possono essere membri della [OSCURATO:PERSONA] europea le istituzioni degli Stati membri responsabili della formazione dei giudici e dei procuratori ovvero le istituzioni che sono coinvolte nella formazione giudiziaria a livello dell’Unione [europea]. 4 A partire dal 2005, il ricorrente, QB, cittadino polacco, ha esercitato le funzioni di giudice in un tribunale circondariale in Polonia. 5 A partire dal marzo 2009, con decisione del Ministero della Giustizia polacco, il ricorrente è stato distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA] i Prokuratury (Scuola nazionale della magistratura giudicante e requirente; in prosieguo: la ‟SNMGR”).

Quest’ultima è un organismo centrale dello Stato istituito da una legge che mira a garantire la formazione dei membri degli organi giurisdizionali di diritto comune e dei pubblici ministeri in Polonia. 6 Nel dicembre 2013, il Ministero della Giustizia polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno concluso un accordo mediante il quale il ricorrente, distaccato dalla SNMGR, si è visto affidare le funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea.

Per quanto riguarda il luogo di esercizio delle funzioni, era previsto che la presenza del ricorrente sarebbe stata richiesta non soltanto presso la sede della SNMGR in Polonia, ma anche nei locali della [OSCURATO:PERSONA] europea a Bruxelles e in qualsiasi altro luogo in cui le attività di tale [OSCURATO:PERSONA] si svolgono o nel quale la presenza del ricorrente sarebbe stata considerata nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] europea. 7 Dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2019, il ricorrente ha occupato, inoltre, la posizione di esperto capo presso il Centro internazionale di cooperazione della SNMGR.

Egli era incaricato di assicurare la buona cooperazione e l’attuazione delle attività risultanti dall’adesione della SNMGR alla [OSCURATO:PERSONA] europea. 8 Il ricorrente ha vissuto a Bruxelles, con la sua famiglia, tra il 1 o gennaio 2014 e il 30 giugno 2019.

Dopo la scadenza del suo mandato in seno alla [OSCURATO:PERSONA] europea, nel giugno 2019, il ricorrente e la sua famiglia hanno fatto ritorno in Polonia. 9 Il ricorrente è entrato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] (…) in qualità di agente temporaneo, a Bruxelles, il 1 o gennaio 2020. 10 Mediante [la decisione controversa], a seguito dell’entrata in servizio del ricorrente presso la [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei diritti individuali” (PMO) ha concesso al ricorrente il beneficio dell’indennità di espatrio, ma [gli] ha negato [quello] dell’indennità di dislocazione. (…) 13 Con decisione del 3 novembre 2020 (in prosieguo: la “decisione di rigetto del reclamo”), l’autorità legittimata a concludere i contratti di assunzione (…) della [OSCURATO:PERSONA] ha respinto [il] reclamo [proposto dal ricorrente contro la decisione controversa].

Essa ha precisato che il periodo di riferimento di cinque anni precedenti all’entrata in servizio del ricorrente presso la [OSCURATO:PERSONA] [(in prosieguo: il “periodo di riferimento”)] si estendeva dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2019.

Detta autorità ha ritenuto che, durante tutto questo periodo, il ricorrente avesse esercitato le funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea a Bruxelles.

Essa ha osservato che il ricorrente non contestava la conclusione del PMO secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] europea non poteva essere considerata come un’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto.

Essa ha considerato che il ricorrente, pur essendo rimasto soggetto alle istruzioni dei suoi superiori gerarchici della SNMGR nel corso del periodo di riferimento, era stato nondimeno legato alla [OSCURATO:PERSONA] europea in virtù di un rapporto giuridico autonomo.

Detta autorità ha sottolineato che, poiché il ricorrente non era stato integrato nella rappresentanza permanente dello Stato polacco in Belgio, l’esercizio delle funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea non poteva ritenersi un servizio effettuato per lo Stato polacco, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, sicché la sua attività professionale principale era stata svolta, durante il periodo di riferimento, in Belgio.

L’autorità in questione ha ritenuto che, poiché l’indennità di dislocazione poteva essere rifiutata in virtù del solo criterio del luogo di svolgimento dell’attività principale, non era necessario esaminare il criterio del luogo di residenza abituale».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 4 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2021, QB ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 5 A sostegno del suo ricorso, QB ha dedotto tre motivi.

Il primo motivo riguardava una violazione dell’obbligo di motivazione.

Il secondo motivo imputava alla [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto per quanto riguarda, in primo luogo, la determinazione del luogo di residenza abituale di QB nel corso del periodo di riferimento, in secondo luogo, la determinazione della sua attività professionale principale nel corso di tale periodo e del luogo di esercizio della stessa e, in terzo luogo, l’applicabilità dell’eccezione prevista da tale disposizione per i «servizi effettuati per un altro Stato».

Il terzo motivo verteva su un manifesto errore di valutazione nell’applicazione delle condizioni per la concessione dell’indennità di dislocazione. 6 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detto ricorso nella sua interezza.

Conclusioni delle parti del giudizio di impugnazione 7 Con la sua impugnazione, QB chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio. 8 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare QB alle spese.

Sull’impugnazione 9 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, vertenti su errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’interpretazione e nell’applicazione delle condizioni per la concessione dell’indennità di dislocazione previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto.

Sul primo motivo Argomentazione delle parti 10 Con il primo motivo, il ricorrente imputa al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, avendo esso statuito, ai punti da 63 a 74 della sentenza impugnata, che l’attività professionale principale del ricorrente, nel corso del periodo di riferimento, era quella di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea e che il luogo di svolgimento di tale attività si trovava a Bruxelles. 11 A questo proposito, il ricorrente non contesta il fatto che, durante il periodo di riferimento, egli ha esercitato le funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea, che egli svolgeva, a tale titolo, numerosi compiti amministrativi e di rappresentanza che comportavano notevoli responsabilità, e che la sua presenza era richiesta non soltanto alla SNMGR, ma anche nei locali della [OSCURATO:PERSONA] europea a Bruxelles. 12 Egli ritiene, nondimeno, che, per tutto questo periodo, la sua attività professionale principale fosse sempre quella di giudice, distaccato presso la SNMGR, in Polonia. 13 Più in particolare, egli fa valere, in primo luogo, che i compiti e le funzioni da lui svolti per la [OSCURATO:PERSONA] europea sono stati realizzati per conto della SNMGR, tenendo presente che quest’ultima ha il compito di formare gli organi giudiziari polacchi ed è uno dei principali beneficiari dell’offerta di formazione della [OSCURATO:PERSONA] europea. 14 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che tutte le attività della [OSCURATO:PERSONA] europea vengono esercitate a beneficio degli organi giudiziari degli Stati membri e che la [OSCURATO:PERSONA] europea deve essere considerata come un raggruppamento di tali organi nazionali, il che sarebbe confermato dall’assenza di personalità giuridica di tale [OSCURATO:PERSONA]. 15 In terzo luogo, il ricorrente sottolinea che lo statuto e il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] europea non prevedono alcun rapporto di lavoro o alcun altro rapporto giuridico tra la [OSCURATO:PERSONA] stessa e il giudice nazionale esercitante le funzioni di segretario generale.

Ciò risulterebbe anche dal protocollo di accordo concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e il Ministero della Giustizia polacco, il quale indicherebbe che non esiste alcun vincolo giuridico tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] europea. 16 In quarto luogo, il ricorrente osserva come dalla giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman‑Chevalier ( C‑424/05 P , EU:C:2007:367 , punto 42 ), risulti che l’«autorità gerarchica» è un elemento pertinente al fine di stabilire per quale soggetto una persona abbia effettuato dei servizi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto.

A questo proposito, il ricorrente afferma che, durante tutto il periodo di riferimento, egli ha mantenuto il proprio status di giudice e, a tale titolo, è rimasto un dipendente dello Stato polacco, sottoposto all’autorità gerarchica della SNMGR.

Egli avrebbe pertanto esercitato i compiti e le funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea quale giudice distaccato presso la SNMGR, in conformità dei principi di indipendenza e di imparzialità che vietano ai giudici di occupare un posto di lavoro parallelo o di intrattenere un rapporto giuridico di analoga natura. 17 Nella sua memoria di replica, il ricorrente nega, inoltre, di essere stato retribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] europea per i servizi da lui resi nella sua qualità di segretario generale, facendo valere che, per tutto il periodo di riferimento, egli era stato retribuito esclusivamente dallo Stato polacco, il quale era, giuridicamente, il suo unico datore di lavoro. 18 A questo proposito, il ricorrente sostiene, in particolare, da un lato, che i segretari generali della [OSCURATO:PERSONA] europea continuano a ricevere il loro rispettivo stipendio nazionale, il quale viene rimborsato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea alle rispettive autorità nazionali entro il limite di un massimale annuo che non è necessariamente pari alla totalità del suddetto stipendio.

Dall’altro lato, il ricorrente sottolinea che soltanto le spese di alloggio dei segretari generali a Bruxelles sono a carico della [OSCURATO:PERSONA] europea, ad esclusione degli altri vantaggi in natura concessi al personale della [OSCURATO:PERSONA] europea, il che proverebbe che i segretari generali non sono alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] europea. 19 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione.

Giudizio della Corte 20 Il primo motivo verte su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’interpretazione e nell’applicazione dei criteri che permettono di determinare l’attività professionale principale della persona interessata e il luogo di svolgimento di tale attività, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, avendo statuito, ai punti da 63 a 74 della sentenza impugnata, che l’attività professionale principale del ricorrente, nel corso del periodo di riferimento, era quella di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea e che il luogo di svolgimento dell’attività stessa si trovava a Bruxelles. 21 Ai sensi della disposizione sopra citata, l’indennità di dislocazione viene riconosciuta al funzionario che soddisfi le due condizioni cumulative da essa previste, vale a dire, in primo luogo, non avere, e non avere mai avuto, la nazionalità dello Stato nel cui territorio è situata la sua sede di servizio (in prosieguo: lo «Stato della sede di servizio»), e, in secondo luogo, non avere abitualmente abitato o svolto la propria attività professionale principale nel territorio europeo di detto Stato durante il periodo di riferimento di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, Brown/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑675/20 P , EU:C:2022:686 , punti 37 e 38 nonché la giurisprudenza ivi citata).

Detta disposizione precisa però che, per l’applicazione della seconda condizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale. 22 In assenza di una definizione della nozione di «attività professionale principale» nello Statuto, il significato e la portata di tale nozione devono essere determinati conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto anche del contesto nel quale essa viene utilizzata e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese), C‑540/21 , EU:C:2023:450 , punto 63 e la giurisprudenza ivi citata]. 23 A questo proposito, occorre rilevare che la nozione di «attività professionale principale» designa, secondo il suo senso abituale nel linguaggio corrente, qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo, remunerata e regolare, senza riguardo al suo carattere privato o pubblico, la quale venga esercitata in maniera preponderante rispetto a qualsiasi altra attività eventualmente esercitata dalla persona in questione. 24 Pertanto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, perché un’attività rientri in tale nozione, è indispensabile che la persona in questione dedichi a tale attività la maggior parte del proprio tempo di lavoro e ne ricavi la maggior parte dei propri redditi professionali.

Non è invece necessario che essa venga svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro, di natura statutaria o contrattuale, il quale vincoli specificamente la persona in questione e l’ente per il quale detta attività viene svolta. 25 Per quanto riguarda il contesto nel quale si inscrive la nozione di «attività professionale principale», e, più in particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, nel quale tale nozione si iscrive, occorre rilevare, da un lato, che l’attività professionale principale assume rilievo ai fini di tale disposizione soltanto qualora essa sia stata esercitata «abitualmente» e «sul territorio europeo» dello Stato della sede di servizio.

Ne consegue che le circostanze di fatto che permettono di accertare il carattere stabile e continuativo di una siffatta attività e di determinare il suo luogo di esercizio, quali quelle relative alla ripartizione del tempo di lavoro della persona in questione nel corso del periodo di riferimento nonché al luogo in cui tale persona era effettivamente chiamata a trascorrere tale tempo di lavoro, rivestono un’importanza particolare per qualificare un dato lavoro come «attività professionale principale», ai sensi della disposizione summenzionata. 26 Dall’altro lato, solo successivamente alla determinazione dell’attività professionale principale esercitata dalla persona interessata si pone la questione se tale attività possa essere qualificata come «servizio effettuato per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale», ai sensi della disposizione sopra citata, e diventa pertinente l’eventuale identificazione dell’ente per il quale detta attività viene esercitata.

Ne consegue che i beneficiari finali di tale attività e gli enti per i quali questa è stata eventualmente effettuata non sono pertinenti per identificare l’attività professionale principale della persona interessata o il luogo di svolgimento della stessa. 27 Tale interpretazione letterale e sistematica della nozione di «attività professionale principale» è corroborata dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto.

Infatti, la Corte ha ripetutamente statuito che l’indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli specifici svantaggi risultanti dall’entrata in servizio presso le istituzioni dell’Unione per i funzionari che sono, per tale motivo, obbligati a trasferire la loro residenza dallo Stato del loro domicilio allo Stato della sede di servizio e a integrarsi in un nuovo ambiente.

La nozione di dislocazione dipende altresì dalla situazione soggettiva del funzionario, vale a dire dal suo grado di integrazione nel nuovo ambiente risultante dalla sua residenza abituale o dalle caratteristiche dell’attività professionale principale esercitata.

Il beneficio dell’indennità di dislocazione mira dunque a rimediare alle disuguaglianze di fatto che si producono tra i funzionari integrati nella società dello Stato della sede di servizio e quelli che non lo sono (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Alvarez y Bejarano e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑517/19 P e C‑518/19 P , EU:C:2021:240 , punto 69 nonché la giurisprudenza ivi citata). 28 Ne consegue che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 49 e 50 delle sue conclusioni, per stabilire se, nel corso del periodo di riferimento, la persona interessata abbia esercitato la propria attività professionale principale nello Stato della sede di servizio, cosicché essa debba, in linea di principio, essere considerata come integrata nella società di tale Stato e dunque non ammessa a beneficiare dell’indennità di dislocazione, occorre tener conto degli elementi fattuali suscettibili di incidere sulla sua integrazione in tale società, e non degli elementi formali attinenti allo status giuridico o contrattuale di tale persona.

Tra tali elementi fattuali figurano, in particolare, il luogo principale di svolgimento effettivo dei compiti richiesti da una siffatta attività professionale, il tempo di lavoro dedicato a tale attività e il livello di retribuzione percepito per quest’ultima, anche sotto forma di eventuali vantaggi in natura corrispondenti ad un requisito di presenza sul luogo di lavoro. 29 Ciò premesso, occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.

Il Tribunale è competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova.

La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non è dunque, salvo il caso di loro snaturamento, assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, Lietuvos geležinkeliai/[OSCURATO:PERSONA], C‑42/21 P , EU:C:2023:12 , punto 60 e la giurisprudenza ivi citata). 30 Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto valere alcuno snaturamento inficiante le motivazioni, contenute nei punti da 63 a 66 della sentenza impugnata, mediante le quali il Tribunale ha, in sostanza, constatato che risultava dall’accordo concluso tra il Ministero della Giustizia polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea che il ricorrente doveva svolgere compiti amministrativi e di rappresentanza esterna che esigevano che egli trascorresse una gran parte del proprio tempo di lavoro nei locali del segretariato della [OSCURATO:PERSONA] europea a Bruxelles, e mediante le quali il Tribunale ha rilevato che, a titolo delle sue funzioni di segretario generale, il ricorrente, da un lato, percepiva una retribuzione di importo significativo, il cui livello escludeva che dette funzioni potessero essere da lui esercitate a titolo di un’attività accessoria alle sue funzioni di giudice in Polonia, e, dall’altro, si era visto concedere vantaggi in natura corrispondenti ad un requisito di presenza a Bruxelles, tra cui, segnatamente, il godimento di un appartamento di servizio, nel quale detto ricorrente ha vissuto con la propria famiglia durante tutto il periodo di riferimento.

Inoltre, è pacifico tra le parti che il posto di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea prevede funzioni e responsabilità importanti. 31 A sostegno del suo primo motivo, il ricorrente, in primo luogo, adduce come argomento il fatto che i compiti e le funzioni da lui svolti per la [OSCURATO:PERSONA] europea nella sua qualità di segretario generale erano stati realizzati per conto della SNMGR nella sua qualità di beneficiaria dell’offerta di formazione della [OSCURATO:PERSONA] europea, e che tutte le attività della [OSCURATO:PERSONA] europea venivano esercitate a vantaggio degli organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. 32 Tale argomento non può essere accolto, in quanto, come si è rilevato al punto 26 della presente sentenza, l’identificazione dei beneficiari finali dell’attività professionale della persona interessata è irrilevante al fine di stabilire se tale attività costituisca l’attività professionale principale di detta persona, così come per determinare il luogo in cui essa viene esercitata. 33 In secondo luogo, il ricorrente fa valere l’assenza di un rapporto di lavoro o di un altro rapporto giuridico tra lui e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

Tuttavia, come si è rilevato ai punti 23, 24 e 28 della presente sentenza, perché un’attività possa essere considerata come un’«attività professionale principale», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, non è necessario che essa costituisca l’oggetto di un rapporto di lavoro intercorrente tra la persona in questione e l’ente per il quale l’attività viene svolta, purché, da un lato, tale attività venga esercitata da questa persona in maniera regolare e retribuita e, dall’altro, quest’ultima vi dedichi la maggior parte del proprio tempo di lavoro e ricavi da essa la maggior parte dei propri redditi professionali. 34 Nel caso di specie, risulta dalle constatazioni effettuate dal Tribunale nella sentenza impugnata, ricordate al punto 30 della presente sentenza, che, da un lato, l’attività di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea era un’attività lavorativa esercitata dal ricorrente in maniera regolare e retribuita, in attuazione di un accordo tra il suo datore di lavoro, ossia il Ministero della Giustizia polacco, e la [OSCURATO:PERSONA] europea, e, dall’altro lato, che il ricorrente ha dedicato a tale attività una gran parte del proprio tempo di lavoro, a fronte di una retribuzione il cui livello escludeva l’esercizio di detta attività in via accessoria. 35 In terzo luogo, il ricorrente imputa al Tribunale la mancata presa in considerazione, ai fini della determinazione della sua attività professionale principale, del criterio dell’autorità gerarchica, il quale risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte formatasi a seguito della sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman‑Chevalier ( C‑424/05 P , EU:C:2007:367 , punto 42 ), nonché del suo status di giudice nazionale. 36 Tale argomento si fonda tuttavia su un’erronea lettura di tale giurisprudenza.

Infatti, è soltanto al momento di valutare se l’attività professionale in questione nella causa decisa da detta sentenza potesse essere qualificata come «servizio effettuato per un altro Stato» che la Corte ha preso in considerazione l’esistenza di un rapporto gerarchico tra la persona interessata e l’ente per il quale detta attività era stata esercitata.

Orbene, come si è sottolineato al punto 26 della presente sentenza, tale valutazione interviene soltanto successivamente alla determinazione del carattere principale di una tale attività professionale. 37 Analogamente, per quanto riguarda la circostanza che il ricorrente avrebbe conservato il proprio status di giudice nazionale e, dunque, avrebbe esercitato le proprie funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea in quanto giudice distaccato presso la SNMGR, occorre rilevare che, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, tale circostanza potrebbe tutt’al più essere pertinente al fine di stabilire se una siffatta attività professionale sia stata svolta per conto dello Stato polacco.

Per le medesime ragioni esposte al punto precedente della presente sentenza, detta circostanza non ha dunque alcuna incidenza sulla determinazione del carattere principale di tale attività, né su quella del luogo di esercizio di quest’ultima. 38 In quarto e ultimo luogo, l’argomento inteso a contestare la valutazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato retribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] europea per i servizi da lui resi nella sua qualità di segretario generale si fonda, in ogni caso, anch’esso su una lettura erronea della sentenza impugnata.

Infatti, al punto 66 di detta sentenza il Tribunale ha affermato non già che il ricorrente era stato retribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, bensì che la sua retribuzione era stata presa in carico, in definitiva, dalla [OSCURATO:PERSONA] europea fino a concorrenza di un importo massimo significativo. 39 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo perché infondato.

Sul secondo motivo Argomentazione delle parti 40 Con il secondo motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di avere, ai punti da 79 a 82 della sentenza impugnata, commesso un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto. 41 Da un lato, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che tale nozione ricomprende unicamente i servizi effettuati in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato.

A questo proposito, egli fa valere, anzitutto, che una siffatta interpretazione restrittiva di detta nozione si discosta dalla giurisprudenza del Tribunale secondo cui, purché l’interessato abbia avuto dei legami giuridici diretti con lo Stato o con l’organizzazione internazionale in questione, l’eccezione prevista dalla disposizione di cui sopra contempla tutte le situazioni risultanti da servizi effettuati per tale Stato o per tale organizzazione internazionale. 42 Il ricorrente afferma inoltre che la giurisprudenza ricordata dal Tribunale nella sentenza impugnata a sostegno della suddetta interpretazione restrittiva non è applicabile alla presente causa.

Infatti, detta giurisprudenza riguarderebbe o persone che beneficiavano dello status diplomatico unicamente in ragione dei loro congiunti, diplomatici degli Stati membri, e che, essendo vincolate da un rapporto giuridico con entità belghe, non avevano alcun collegamento diretto con il loro Stato di origine, ovvero persone che lavoravano per una suddivisione politica di uno Stato e non per l’amministrazione centrale di quest’ultimo. 43 Infine, il ricorrente fa valere che, alla luce del principio di separazione dei poteri risultante segnatamente dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nessun membro del potere giudiziario può essere integrato in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato membro, dato che quest’ultima fa parte del potere esecutivo.

Interpretando la nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, nel senso che essa ricomprende unicamente i servizi effettuati in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato, il Tribunale avrebbe pertanto indebitamente escluso qualsiasi membro del potere giudiziario dal beneficio di tale eccezione. 44 Dall’altro lato, il ricorrente asserisce che, omettendo di prendere in considerazione il suo status di giudice nazionale e il suo lavoro effettuato per la SNMGR, il Tribunale ha violato la disposizione di cui sopra.

Egli rinvia in proposito agli argomenti sviluppati nel primo motivo di impugnazione per affermare che, svolgendo i compiti e le funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea, egli aveva eseguito i compiti che gli erano stati affidati dalla SNMGR. 45 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione.

Giudizio della Corte 46 Con il suo secondo motivo, il ricorrente contesta l’interpretazione della nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, facendo valere che il Tribunale ha, da un lato, erroneamente statuito che tale nozione ricomprende soltanto i servizi effettuati in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato e, dall’altro, omesso di prendere in considerazione il suo status di giudice nazionale e il lavoro da lui effettuato per la SNMGR. 47 Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la portata della nozione di «servizi effettuati per un altro Stato» deve essere valutata nel suo insieme ed essere interpretata in funzione dell’economia generale e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punto 42 e la giurisprudenza ivi citata). 48 A questo proposito, la Corte ha dichiarato che, come si è ricordato al punto 27 della presente sentenza, l’indennità di dislocazione mira a rimediare alle disuguaglianze di fatto che si producono tra i funzionari integrati nella società in questione e quelli che non lo sono.

Orbene, lo svolgimento di servizi per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale ha come conseguenza il mantenimento di un vincolo di collegamento specifico dell’interessato con tale altro Stato o con tale organizzazione internazionale, ostacolando così la creazione di un vincolo di collegamento duraturo con lo Stato della sede di servizio e, dunque, la sufficiente integrazione di detto interessato nella società di quest’ultimo Stato.

In tale contesto, il funzionario che abbia abitato o abbia svolto un’attività professionale nel territorio europeo dello Stato della sede di servizio durante il periodo di riferimento al fine di svolgere dei servizi per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale si trova anch’egli in una situazione di dislocazione (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punti da 43 a 46 nonché la giurisprudenza ivi citata). 49 La Corte ha pertanto statuito che qualsiasi persona, la quale, in ragione della sua appartenenza, nel corso del periodo di riferimento, alle strutture di un altro Stato o di un’organizzazione internazionale nello Stato della sede di servizio, debba ritenersi essere stata al servizio di tale altro Stato o di tale organizzazione internazionale, si trova in una situazione di «dislocazione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, e ciò indipendentemente dalle funzioni esercitate e dall’esistenza di un vincolo giuridico diretto con detto altro Stato o detta organizzazione internazionale (v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 1981, Vutera/[OSCURATO:PERSONA], 1322/79, EU:C:1981:6 , punto 8 , nonché del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman‑Chevalier, C‑424/05 P , EU:C:2007:367 , punti 41 , 44 e 45 ). 50 La Corte ha inoltre precisato che, poiché la nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», ai sensi della disposizione summenzionata, ricomprende anche i servizi effettuati per un paese terzo, occorre fare riferimento al diritto internazionale pubblico che disciplina i rapporti tra gli Stati membri e i paesi terzi ai fini della sua interpretazione.

Anche se la ripartizione delle competenze sul piano statale interno varia in funzione dell’architettura istituzionale di ciascuno Stato, quest’ultimo deve essere considerato, secondo il diritto internazionale pubblico, come un soggetto a carattere unitario (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punti da 47 a 49 ). 51 Conformemente a tale concezione, nello Stato della sede di servizio della persona interessata, gli altri Stati sono rappresentati da un sistema di rappresentanza diplomatica unico, il quale riflette il carattere unitario, sul piano internazionale, di tali altri Stati e comprende le ambasciate, le missioni diplomatiche, nonché le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman‑Chevalier, C‑424/05 P , EU:C:2007:367 , punto 39 , nonché del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punto 49 ). 52 In tale contesto, la Corte ha statuito che, anche se, nel caso di una persona che ha svolto la propria attività professionale principale nel corso del periodo di riferimento in seno ad un ufficio di rappresentanza di una suddivisione politica di uno Stato membro presso le istituzioni dell’Unione a Bruxelles, non è necessario, per poter ritenere che tale persona abbia effettuato dei servizi per un «altro Stato», che essa sia alle dipendenze dell’amministrazione centrale di questo altro Stato, la sua integrazione funzionale in seno alla rappresentanza permanente di detto altro Stato presso l’Unione nel corso del periodo in questione costituisce un elemento determinante (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punto 50 e la giurisprudenza ivi citata). 53 La Corte ha infatti dichiarato che lo status particolare di membro del personale di una rappresentanza permanente, il quale permette segnatamente di beneficiare di vari privilegi ed immunità in virtù della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è all’origine di un vincolo di collegamento specifico con lo Stato membro in questione e crea, di per sé stesso, un ostacolo che impedisce che l’interessato possa instaurare un rapporto di collegamento duraturo con lo Stato della sede di servizio e, dunque, che egli si integri sufficientemente nella società di tale Stato (sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punto 51 e la giurisprudenza ivi citata). 54 Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver ricordato, ai punti da 78 a 80, la sostanza della giurisprudenza citata ai punti da 50 a 52 della presente sentenza, ha statuito, al punto 82, che i servizi forniti dal ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] europea nella sua qualità di segretario generale non rientravano nella nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», dato che, segnatamente, la [OSCURATO:PERSONA] europea era un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga «che non era integrata in una rappresentanza permanente di uno Stato membro». 55 Statuendo in questi termini, senza verificare se il ricorrente stesso avesse esercitato la propria attività professionale principale di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea in seno ad una rappresentanza diplomatica di un altro Stato nello Stato della sede di servizio, e dunque al servizio di questo altro Stato, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti da 48 a 51, della presente sentenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 56 Tuttavia, qualora dalla motivazione di una decisione del Tribunale emerga una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo di tale decisione appaia fondato per altri motivi di diritto, una tale violazione non è idonea a determinare l’annullamento della decisione in questione e occorre procedere ad una sostituzione della motivazione (sentenza del 17 gennaio 2023, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑632/20 P , EU:C:2023:28 , punto 48 ). 57 Occorre dunque esaminare se il Tribunale abbia potuto, a ragione, concludere, al punto 83 della sentenza impugnata, che l’eccezione relativa ai «servizi effettuati per un altro Stato», prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, non si applicava al lavoro effettuato dal ricorrente in seno alla [OSCURATO:PERSONA] europea. 58 A questo proposito, risulta dalle statuizioni contenute nei punti 3, da 64 a 66, e 73 della sentenza impugnata, le quali non sono state utilmente contestate dal ricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] europea è un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, i cui membri sono le istituzioni degli Stati membri dell’Unione responsabili della formazione giudiziaria, e che ha per scopo lo sviluppo di programmi di formazione destinati ai giudici nazionali; che l’attività di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea esercitata dal ricorrente consisteva nello svolgimento dei compiti amministrativi e di rappresentanza esterna di tale associazione; che, in quanto segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea, il ricorrente si è visto concedere il godimento di un appartamento di servizio a Bruxelles, ma non ha beneficiato, come da lui stesso ammesso, di alcun altro vantaggio né di privilegi o di immunità; che, infine, nella sua qualità di segretario generale, il ricorrente era assoggettato al potere di controllo del comitato di orientamento della [OSCURATO:PERSONA] europea, il quale aveva il potere di sospenderlo e di proporre all’assemblea generale di tale associazione la cessazione del suo mandato. 59 Risulta da quanto sopra esposto che il ricorrente non ha esercitato la sua attività professionale principale di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea in seno ad una rappresentanza diplomatica di un altro Stato nello Stato della sede di servizio e, pertanto, al servizio di questo altro Stato, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti da 48 a 51 della presente sentenza, né d’altronde in seno ad un altro organo rappresentativo degli interessi di detto altro Stato nello Stato della sede di servizio. 60 La circostanza che il ricorrente fosse, nel corso del periodo di riferimento, giudice nazionale distaccato presso la SNMGR, non è idonea a rimettere in discussione tale conclusione.

Infatti, come si è rilevato al punto 49 della presente sentenza, l’esistenza di un vincolo giuridico diretto con uno Stato diverso dallo Stato della sede di servizio al di fuori delle ipotesi contemplate al punto precedente della presente sentenza non è, di per sé, idonea a dimostrare che l’attività professionale principale della persona interessata durante il periodo di riferimento fosse esercitata al servizio di questo altro Stato. 61 Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 83 della sentenza impugnata, che l’eccezione relativa ai «servizi effettuati per un altro Stato», prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, non si applicava all’attività professionale principale svolta dal ricorrente nel corso del periodo di riferimento. 62 Occorre dunque respingere il secondo motivo. 63 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere l’impugnazione perché infondata.

Sulle spese 64 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 65 A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 66 Nel caso di specie, poiché QB è rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni formulate da quest’ultima.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) QB è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0088 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 19 ottobre 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino – Agenti temporanei – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizioni per la concessione – Attività professionale principale – Servizi effettuati per un altro Stato» Nella causa C‑88/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 febbraio 2022, QB , rappresentato inizialmente da R. Wardyn, radca prawny, successivamente da K. Staszkiewicz, avocate, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da T.S. Bohr e A.‑C. Simon, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da J.‑C. Bonichot, facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin e L.S. Rossi (relatrice), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni presentate dall’avvocato generale all’udienza del 4 maggio 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, QB, agente temporaneo della [OSCURATO:PERSONA] europea, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 dicembre 2021, QB/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑71/21 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:868 ), mediante la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della [OSCURATO:PERSONA] del 6 aprile 2020, con la quale tale ufficio gli ha negato il beneficio dell’indennità di dislocazione (in prosieguo: la «decisione controversa»). Contesto giuridico 2 L’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia all’origine del ricorso (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «Un’indennità di dislocazione pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico versati al funzionario, è concessa: a) al funzionario: – che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e – che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l’applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale. (…)». Fatti all’origine della controversia 3 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale nei punti da 3 a 13 della sentenza impugnata, nei seguenti termini: «3 [OSCURATO:PERSONA] europea di formazione giudiziaria (in prosieguo: la ‟[OSCURATO:PERSONA] europea”) è un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, priva di personalità giuridica e avente la propria sede a Bruxelles (Belgio). La sua finalità è lo sviluppo di programmi di formazione di dimensione europea per i membri ed il personale degli organi giurisdizionali. Possono essere membri della [OSCURATO:PERSONA] europea le istituzioni degli Stati membri responsabili della formazione dei giudici e dei procuratori ovvero le istituzioni che sono coinvolte nella formazione giudiziaria a livello dell’Unione [europea]. 4 A partire dal 2005, il ricorrente, QB, cittadino polacco, ha esercitato le funzioni di giudice in un tribunale circondariale in Polonia. 5 A partire dal marzo 2009, con decisione del Ministero della Giustizia polacco, il ricorrente è stato distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA] i Prokuratury (Scuola nazionale della magistratura giudicante e requirente; in prosieguo: la ‟SNMGR”). Quest’ultima è un organismo centrale dello Stato istituito da una legge che mira a garantire la formazione dei membri degli organi giurisdizionali di diritto comune e dei pubblici ministeri in Polonia. 6 Nel dicembre 2013, il Ministero della Giustizia polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno concluso un accordo mediante il quale il ricorrente, distaccato dalla SNMGR, si è visto affidare le funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea. Per quanto riguarda il luogo di esercizio delle funzioni, era previsto che la presenza del ricorrente sarebbe stata richiesta non soltanto presso la sede della SNMGR in Polonia, ma anche nei locali della [OSCURATO:PERSONA] europea a Bruxelles e in qualsiasi altro luogo in cui le attività di tale [OSCURATO:PERSONA] si svolgono o nel quale la presenza del ricorrente sarebbe stata considerata nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] europea. 7 Dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2019, il ricorrente ha occupato, inoltre, la posizione di esperto capo presso il Centro internazionale di cooperazione della SNMGR. Egli era incaricato di assicurare la buona cooperazione e l’attuazione delle attività risultanti dall’adesione della SNMGR alla [OSCURATO:PERSONA] europea. 8 Il ricorrente ha vissuto a Bruxelles, con la sua famiglia, tra il 1 o gennaio 2014 e il 30 giugno 2019. Dopo la scadenza del suo mandato in seno alla [OSCURATO:PERSONA] europea, nel giugno 2019, il ricorrente e la sua famiglia hanno fatto ritorno in Polonia. 9 Il ricorrente è entrato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] (…) in qualità di agente temporaneo, a Bruxelles, il 1 o gennaio 2020. 10 Mediante [la decisione controversa], a seguito dell’entrata in servizio del ricorrente presso la [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei diritti individuali” (PMO) ha concesso al ricorrente il beneficio dell’indennità di espatrio, ma [gli] ha negato [quello] dell’indennità di dislocazione. (…) 13 Con decisione del 3 novembre 2020 (in prosieguo: la “decisione di rigetto del reclamo”), l’autorità legittimata a concludere i contratti di assunzione (…) della [OSCURATO:PERSONA] ha respinto [il] reclamo [proposto dal ricorrente contro la decisione controversa]. Essa ha precisato che il periodo di riferimento di cinque anni precedenti all’entrata in servizio del ricorrente presso la [OSCURATO:PERSONA] [(in prosieguo: il “periodo di riferimento”)] si estendeva dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2019. Detta autorità ha ritenuto che, durante tutto questo periodo, il ricorrente avesse esercitato le funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea a Bruxelles. Essa ha osservato che il ricorrente non contestava la conclusione del PMO secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] europea non poteva essere considerata come un’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto. Essa ha considerato che il ricorrente, pur essendo rimasto soggetto alle istruzioni dei suoi superiori gerarchici della SNMGR nel corso del periodo di riferimento, era stato nondimeno legato alla [OSCURATO:PERSONA] europea in virtù di un rapporto giuridico autonomo. Detta autorità ha sottolineato che, poiché il ricorrente non era stato integrato nella rappresentanza permanente dello Stato polacco in Belgio, l’esercizio delle funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea non poteva ritenersi un servizio effettuato per lo Stato polacco, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, sicché la sua attività professionale principale era stata svolta, durante il periodo di riferimento, in Belgio. L’autorità in questione ha ritenuto che, poiché l’indennità di dislocazione poteva essere rifiutata in virtù del solo criterio del luogo di svolgimento dell’attività principale, non era necessario esaminare il criterio del luogo di residenza abituale». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 4 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2021, QB ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 5 A sostegno del suo ricorso, QB ha dedotto tre motivi. Il primo motivo riguardava una violazione dell’obbligo di motivazione. Il secondo motivo imputava alla [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto per quanto riguarda, in primo luogo, la determinazione del luogo di residenza abituale di QB nel corso del periodo di riferimento, in secondo luogo, la determinazione della sua attività professionale principale nel corso di tale periodo e del luogo di esercizio della stessa e, in terzo luogo, l’applicabilità dell’eccezione prevista da tale disposizione per i «servizi effettuati per un altro Stato». Il terzo motivo verteva su un manifesto errore di valutazione nell’applicazione delle condizioni per la concessione dell’indennità di dislocazione. 6 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detto ricorso nella sua interezza. Conclusioni delle parti del giudizio di impugnazione 7 Con la sua impugnazione, QB chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio. 8 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare QB alle spese. Sull’impugnazione 9 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, vertenti su errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’interpretazione e nell’applicazione delle condizioni per la concessione dell’indennità di dislocazione previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto. Sul primo motivo Argomentazione delle parti 10 Con il primo motivo, il ricorrente imputa al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, avendo esso statuito, ai punti da 63 a 74 della sentenza impugnata, che l’attività professionale principale del ricorrente, nel corso del periodo di riferimento, era quella di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea e che il luogo di svolgimento di tale attività si trovava a Bruxelles. 11 A questo proposito, il ricorrente non contesta il fatto che, durante il periodo di riferimento, egli ha esercitato le funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea, che egli svolgeva, a tale titolo, numerosi compiti amministrativi e di rappresentanza che comportavano notevoli responsabilità, e che la sua presenza era richiesta non soltanto alla SNMGR, ma anche nei locali della [OSCURATO:PERSONA] europea a Bruxelles. 12 Egli ritiene, nondimeno, che, per tutto questo periodo, la sua attività professionale principale fosse sempre quella di giudice, distaccato presso la SNMGR, in Polonia. 13 Più in particolare, egli fa valere, in primo luogo, che i compiti e le funzioni da lui svolti per la [OSCURATO:PERSONA] europea sono stati realizzati per conto della SNMGR, tenendo presente che quest’ultima ha il compito di formare gli organi giudiziari polacchi ed è uno dei principali beneficiari dell’offerta di formazione della [OSCURATO:PERSONA] europea. 14 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che tutte le attività della [OSCURATO:PERSONA] europea vengono esercitate a beneficio degli organi giudiziari degli Stati membri e che la [OSCURATO:PERSONA] europea deve essere considerata come un raggruppamento di tali organi nazionali, il che sarebbe confermato dall’assenza di personalità giuridica di tale [OSCURATO:PERSONA]. 15 In terzo luogo, il ricorrente sottolinea che lo statuto e il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] europea non prevedono alcun rapporto di lavoro o alcun altro rapporto giuridico tra la [OSCURATO:PERSONA] stessa e il giudice nazionale esercitante le funzioni di segretario generale. Ciò risulterebbe anche dal protocollo di accordo concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e il Ministero della Giustizia polacco, il quale indicherebbe che non esiste alcun vincolo giuridico tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] europea. 16 In quarto luogo, il ricorrente osserva come dalla giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman‑Chevalier ( C‑424/05 P , EU:C:2007:367 , punto 42 ), risulti che l’«autorità gerarchica» è un elemento pertinente al fine di stabilire per quale soggetto una persona abbia effettuato dei servizi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto. A questo proposito, il ricorrente afferma che, durante tutto il periodo di riferimento, egli ha mantenuto il proprio status di giudice e, a tale titolo, è rimasto un dipendente dello Stato polacco, sottoposto all’autorità gerarchica della SNMGR. Egli avrebbe pertanto esercitato i compiti e le funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea quale giudice distaccato presso la SNMGR, in conformità dei principi di indipendenza e di imparzialità che vietano ai giudici di occupare un posto di lavoro parallelo o di intrattenere un rapporto giuridico di analoga natura. 17 Nella sua memoria di replica, il ricorrente nega, inoltre, di essere stato retribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] europea per i servizi da lui resi nella sua qualità di segretario generale, facendo valere che, per tutto il periodo di riferimento, egli era stato retribuito esclusivamente dallo Stato polacco, il quale era, giuridicamente, il suo unico datore di lavoro. 18 A questo proposito, il ricorrente sostiene, in particolare, da un lato, che i segretari generali della [OSCURATO:PERSONA] europea continuano a ricevere il loro rispettivo stipendio nazionale, il quale viene rimborsato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea alle rispettive autorità nazionali entro il limite di un massimale annuo che non è necessariamente pari alla totalità del suddetto stipendio. Dall’altro lato, il ricorrente sottolinea che soltanto le spese di alloggio dei segretari generali a Bruxelles sono a carico della [OSCURATO:PERSONA] europea, ad esclusione degli altri vantaggi in natura concessi al personale della [OSCURATO:PERSONA] europea, il che proverebbe che i segretari generali non sono alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] europea. 19 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio della Corte 20 Il primo motivo verte su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’interpretazione e nell’applicazione dei criteri che permettono di determinare l’attività professionale principale della persona interessata e il luogo di svolgimento di tale attività, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, avendo statuito, ai punti da 63 a 74 della sentenza impugnata, che l’attività professionale principale del ricorrente, nel corso del periodo di riferimento, era quella di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea e che il luogo di svolgimento dell’attività stessa si trovava a Bruxelles. 21 Ai sensi della disposizione sopra citata, l’indennità di dislocazione viene riconosciuta al funzionario che soddisfi le due condizioni cumulative da essa previste, vale a dire, in primo luogo, non avere, e non avere mai avuto, la nazionalità dello Stato nel cui territorio è situata la sua sede di servizio (in prosieguo: lo «Stato della sede di servizio»), e, in secondo luogo, non avere abitualmente abitato o svolto la propria attività professionale principale nel territorio europeo di detto Stato durante il periodo di riferimento di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, Brown/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑675/20 P , EU:C:2022:686 , punti 37 e 38 nonché la giurisprudenza ivi citata). Detta disposizione precisa però che, per l’applicazione della seconda condizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale. 22 In assenza di una definizione della nozione di «attività professionale principale» nello Statuto, il significato e la portata di tale nozione devono essere determinati conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto anche del contesto nel quale essa viene utilizzata e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese), C‑540/21 , EU:C:2023:450 , punto 63 e la giurisprudenza ivi citata]. 23 A questo proposito, occorre rilevare che la nozione di «attività professionale principale» designa, secondo il suo senso abituale nel linguaggio corrente, qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo, remunerata e regolare, senza riguardo al suo carattere privato o pubblico, la quale venga esercitata in maniera preponderante rispetto a qualsiasi altra attività eventualmente esercitata dalla persona in questione. 24 Pertanto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, perché un’attività rientri in tale nozione, è indispensabile che la persona in questione dedichi a tale attività la maggior parte del proprio tempo di lavoro e ne ricavi la maggior parte dei propri redditi professionali. Non è invece necessario che essa venga svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro, di natura statutaria o contrattuale, il quale vincoli specificamente la persona in questione e l’ente per il quale detta attività viene svolta. 25 Per quanto riguarda il contesto nel quale si inscrive la nozione di «attività professionale principale», e, più in particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, nel quale tale nozione si iscrive, occorre rilevare, da un lato, che l’attività professionale principale assume rilievo ai fini di tale disposizione soltanto qualora essa sia stata esercitata «abitualmente» e «sul territorio europeo» dello Stato della sede di servizio. Ne consegue che le circostanze di fatto che permettono di accertare il carattere stabile e continuativo di una siffatta attività e di determinare il suo luogo di esercizio, quali quelle relative alla ripartizione del tempo di lavoro della persona in questione nel corso del periodo di riferimento nonché al luogo in cui tale persona era effettivamente chiamata a trascorrere tale tempo di lavoro, rivestono un’importanza particolare per qualificare un dato lavoro come «attività professionale principale», ai sensi della disposizione summenzionata. 26 Dall’altro lato, solo successivamente alla determinazione dell’attività professionale principale esercitata dalla persona interessata si pone la questione se tale attività possa essere qualificata come «servizio effettuato per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale», ai sensi della disposizione sopra citata, e diventa pertinente l’eventuale identificazione dell’ente per il quale detta attività viene esercitata. Ne consegue che i beneficiari finali di tale attività e gli enti per i quali questa è stata eventualmente effettuata non sono pertinenti per identificare l’attività professionale principale della persona interessata o il luogo di svolgimento della stessa. 27 Tale interpretazione letterale e sistematica della nozione di «attività professionale principale» è corroborata dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto. Infatti, la Corte ha ripetutamente statuito che l’indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli specifici svantaggi risultanti dall’entrata in servizio presso le istituzioni dell’Unione per i funzionari che sono, per tale motivo, obbligati a trasferire la loro residenza dallo Stato del loro domicilio allo Stato della sede di servizio e a integrarsi in un nuovo ambiente. La nozione di dislocazione dipende altresì dalla situazione soggettiva del funzionario, vale a dire dal suo grado di integrazione nel nuovo ambiente risultante dalla sua residenza abituale o dalle caratteristiche dell’attività professionale principale esercitata. Il beneficio dell’indennità di dislocazione mira dunque a rimediare alle disuguaglianze di fatto che si producono tra i funzionari integrati nella società dello Stato della sede di servizio e quelli che non lo sono (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Alvarez y Bejarano e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑517/19 P e C‑518/19 P , EU:C:2021:240 , punto 69 nonché la giurisprudenza ivi citata). 28 Ne consegue che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 49 e 50 delle sue conclusioni, per stabilire se, nel corso del periodo di riferimento, la persona interessata abbia esercitato la propria attività professionale principale nello Stato della sede di servizio, cosicché essa debba, in linea di principio, essere considerata come integrata nella società di tale Stato e dunque non ammessa a beneficiare dell’indennità di dislocazione, occorre tener conto degli elementi fattuali suscettibili di incidere sulla sua integrazione in tale società, e non degli elementi formali attinenti allo status giuridico o contrattuale di tale persona. Tra tali elementi fattuali figurano, in particolare, il luogo principale di svolgimento effettivo dei compiti richiesti da una siffatta attività professionale, il tempo di lavoro dedicato a tale attività e il livello di retribuzione percepito per quest’ultima, anche sotto forma di eventuali vantaggi in natura corrispondenti ad un requisito di presenza sul luogo di lavoro. 29 Ciò premesso, occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non è dunque, salvo il caso di loro snaturamento, assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, Lietuvos geležinkeliai/[OSCURATO:PERSONA], C‑42/21 P , EU:C:2023:12 , punto 60 e la giurisprudenza ivi citata). 30 Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto valere alcuno snaturamento inficiante le motivazioni, contenute nei punti da 63 a 66 della sentenza impugnata, mediante le quali il Tribunale ha, in sostanza, constatato che risultava dall’accordo concluso tra il Ministero della Giustizia polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea che il ricorrente doveva svolgere compiti amministrativi e di rappresentanza esterna che esigevano che egli trascorresse una gran parte del proprio tempo di lavoro nei locali del segretariato della [OSCURATO:PERSONA] europea a Bruxelles, e mediante le quali il Tribunale ha rilevato che, a titolo delle sue funzioni di segretario generale, il ricorrente, da un lato, percepiva una retribuzione di importo significativo, il cui livello escludeva che dette funzioni potessero essere da lui esercitate a titolo di un’attività accessoria alle sue funzioni di giudice in Polonia, e, dall’altro, si era visto concedere vantaggi in natura corrispondenti ad un requisito di presenza a Bruxelles, tra cui, segnatamente, il godimento di un appartamento di servizio, nel quale detto ricorrente ha vissuto con la propria famiglia durante tutto il periodo di riferimento. Inoltre, è pacifico tra le parti che il posto di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea prevede funzioni e responsabilità importanti. 31 A sostegno del suo primo motivo, il ricorrente, in primo luogo, adduce come argomento il fatto che i compiti e le funzioni da lui svolti per la [OSCURATO:PERSONA] europea nella sua qualità di segretario generale erano stati realizzati per conto della SNMGR nella sua qualità di beneficiaria dell’offerta di formazione della [OSCURATO:PERSONA] europea, e che tutte le attività della [OSCURATO:PERSONA] europea venivano esercitate a vantaggio degli organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. 32 Tale argomento non può essere accolto, in quanto, come si è rilevato al punto 26 della presente sentenza, l’identificazione dei beneficiari finali dell’attività professionale della persona interessata è irrilevante al fine di stabilire se tale attività costituisca l’attività professionale principale di detta persona, così come per determinare il luogo in cui essa viene esercitata. 33 In secondo luogo, il ricorrente fa valere l’assenza di un rapporto di lavoro o di un altro rapporto giuridico tra lui e la [OSCURATO:PERSONA] europea. Tuttavia, come si è rilevato ai punti 23, 24 e 28 della presente sentenza, perché un’attività possa essere considerata come un’«attività professionale principale», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, non è necessario che essa costituisca l’oggetto di un rapporto di lavoro intercorrente tra la persona in questione e l’ente per il quale l’attività viene svolta, purché, da un lato, tale attività venga esercitata da questa persona in maniera regolare e retribuita e, dall’altro, quest’ultima vi dedichi la maggior parte del proprio tempo di lavoro e ricavi da essa la maggior parte dei propri redditi professionali. 34 Nel caso di specie, risulta dalle constatazioni effettuate dal Tribunale nella sentenza impugnata, ricordate al punto 30 della presente sentenza, che, da un lato, l’attività di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea era un’attività lavorativa esercitata dal ricorrente in maniera regolare e retribuita, in attuazione di un accordo tra il suo datore di lavoro, ossia il Ministero della Giustizia polacco, e la [OSCURATO:PERSONA] europea, e, dall’altro lato, che il ricorrente ha dedicato a tale attività una gran parte del proprio tempo di lavoro, a fronte di una retribuzione il cui livello escludeva l’esercizio di detta attività in via accessoria. 35 In terzo luogo, il ricorrente imputa al Tribunale la mancata presa in considerazione, ai fini della determinazione della sua attività professionale principale, del criterio dell’autorità gerarchica, il quale risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte formatasi a seguito della sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman‑Chevalier ( C‑424/05 P , EU:C:2007:367 , punto 42 ), nonché del suo status di giudice nazionale. 36 Tale argomento si fonda tuttavia su un’erronea lettura di tale giurisprudenza. Infatti, è soltanto al momento di valutare se l’attività professionale in questione nella causa decisa da detta sentenza potesse essere qualificata come «servizio effettuato per un altro Stato» che la Corte ha preso in considerazione l’esistenza di un rapporto gerarchico tra la persona interessata e l’ente per il quale detta attività era stata esercitata. Orbene, come si è sottolineato al punto 26 della presente sentenza, tale valutazione interviene soltanto successivamente alla determinazione del carattere principale di una tale attività professionale. 37 Analogamente, per quanto riguarda la circostanza che il ricorrente avrebbe conservato il proprio status di giudice nazionale e, dunque, avrebbe esercitato le proprie funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea in quanto giudice distaccato presso la SNMGR, occorre rilevare che, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, tale circostanza potrebbe tutt’al più essere pertinente al fine di stabilire se una siffatta attività professionale sia stata svolta per conto dello Stato polacco. Per le medesime ragioni esposte al punto precedente della presente sentenza, detta circostanza non ha dunque alcuna incidenza sulla determinazione del carattere principale di tale attività, né su quella del luogo di esercizio di quest’ultima. 38 In quarto e ultimo luogo, l’argomento inteso a contestare la valutazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato retribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] europea per i servizi da lui resi nella sua qualità di segretario generale si fonda, in ogni caso, anch’esso su una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, al punto 66 di detta sentenza il Tribunale ha affermato non già che il ricorrente era stato retribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, bensì che la sua retribuzione era stata presa in carico, in definitiva, dalla [OSCURATO:PERSONA] europea fino a concorrenza di un importo massimo significativo. 39 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo perché infondato. Sul secondo motivo Argomentazione delle parti 40 Con il secondo motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di avere, ai punti da 79 a 82 della sentenza impugnata, commesso un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto. 41 Da un lato, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che tale nozione ricomprende unicamente i servizi effettuati in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato. A questo proposito, egli fa valere, anzitutto, che una siffatta interpretazione restrittiva di detta nozione si discosta dalla giurisprudenza del Tribunale secondo cui, purché l’interessato abbia avuto dei legami giuridici diretti con lo Stato o con l’organizzazione internazionale in questione, l’eccezione prevista dalla disposizione di cui sopra contempla tutte le situazioni risultanti da servizi effettuati per tale Stato o per tale organizzazione internazionale. 42 Il ricorrente afferma inoltre che la giurisprudenza ricordata dal Tribunale nella sentenza impugnata a sostegno della suddetta interpretazione restrittiva non è applicabile alla presente causa. Infatti, detta giurisprudenza riguarderebbe o persone che beneficiavano dello status diplomatico unicamente in ragione dei loro congiunti, diplomatici degli Stati membri, e che, essendo vincolate da un rapporto giuridico con entità belghe, non avevano alcun collegamento diretto con il loro Stato di origine, ovvero persone che lavoravano per una suddivisione politica di uno Stato e non per l’amministrazione centrale di quest’ultimo. 43 Infine, il ricorrente fa valere che, alla luce del principio di separazione dei poteri risultante segnatamente dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nessun membro del potere giudiziario può essere integrato in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato membro, dato che quest’ultima fa parte del potere esecutivo. Interpretando la nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, nel senso che essa ricomprende unicamente i servizi effettuati in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato, il Tribunale avrebbe pertanto indebitamente escluso qualsiasi membro del potere giudiziario dal beneficio di tale eccezione. 44 Dall’altro lato, il ricorrente asserisce che, omettendo di prendere in considerazione il suo status di giudice nazionale e il suo lavoro effettuato per la SNMGR, il Tribunale ha violato la disposizione di cui sopra. Egli rinvia in proposito agli argomenti sviluppati nel primo motivo di impugnazione per affermare che, svolgendo i compiti e le funzioni di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea, egli aveva eseguito i compiti che gli erano stati affidati dalla SNMGR. 45 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio della Corte 46 Con il suo secondo motivo, il ricorrente contesta l’interpretazione della nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, facendo valere che il Tribunale ha, da un lato, erroneamente statuito che tale nozione ricomprende soltanto i servizi effettuati in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato e, dall’altro, omesso di prendere in considerazione il suo status di giudice nazionale e il lavoro da lui effettuato per la SNMGR. 47 Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la portata della nozione di «servizi effettuati per un altro Stato» deve essere valutata nel suo insieme ed essere interpretata in funzione dell’economia generale e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punto 42 e la giurisprudenza ivi citata). 48 A questo proposito, la Corte ha dichiarato che, come si è ricordato al punto 27 della presente sentenza, l’indennità di dislocazione mira a rimediare alle disuguaglianze di fatto che si producono tra i funzionari integrati nella società in questione e quelli che non lo sono. Orbene, lo svolgimento di servizi per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale ha come conseguenza il mantenimento di un vincolo di collegamento specifico dell’interessato con tale altro Stato o con tale organizzazione internazionale, ostacolando così la creazione di un vincolo di collegamento duraturo con lo Stato della sede di servizio e, dunque, la sufficiente integrazione di detto interessato nella società di quest’ultimo Stato. In tale contesto, il funzionario che abbia abitato o abbia svolto un’attività professionale nel territorio europeo dello Stato della sede di servizio durante il periodo di riferimento al fine di svolgere dei servizi per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale si trova anch’egli in una situazione di dislocazione (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punti da 43 a 46 nonché la giurisprudenza ivi citata). 49 La Corte ha pertanto statuito che qualsiasi persona, la quale, in ragione della sua appartenenza, nel corso del periodo di riferimento, alle strutture di un altro Stato o di un’organizzazione internazionale nello Stato della sede di servizio, debba ritenersi essere stata al servizio di tale altro Stato o di tale organizzazione internazionale, si trova in una situazione di «dislocazione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, e ciò indipendentemente dalle funzioni esercitate e dall’esistenza di un vincolo giuridico diretto con detto altro Stato o detta organizzazione internazionale (v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 1981, Vutera/[OSCURATO:PERSONA], 1322/79, EU:C:1981:6 , punto 8 , nonché del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman‑Chevalier, C‑424/05 P , EU:C:2007:367 , punti 41 , 44 e 45 ). 50 La Corte ha inoltre precisato che, poiché la nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», ai sensi della disposizione summenzionata, ricomprende anche i servizi effettuati per un paese terzo, occorre fare riferimento al diritto internazionale pubblico che disciplina i rapporti tra gli Stati membri e i paesi terzi ai fini della sua interpretazione. Anche se la ripartizione delle competenze sul piano statale interno varia in funzione dell’architettura istituzionale di ciascuno Stato, quest’ultimo deve essere considerato, secondo il diritto internazionale pubblico, come un soggetto a carattere unitario (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punti da 47 a 49 ). 51 Conformemente a tale concezione, nello Stato della sede di servizio della persona interessata, gli altri Stati sono rappresentati da un sistema di rappresentanza diplomatica unico, il quale riflette il carattere unitario, sul piano internazionale, di tali altri Stati e comprende le ambasciate, le missioni diplomatiche, nonché le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman‑Chevalier, C‑424/05 P , EU:C:2007:367 , punto 39 , nonché del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punto 49 ). 52 In tale contesto, la Corte ha statuito che, anche se, nel caso di una persona che ha svolto la propria attività professionale principale nel corso del periodo di riferimento in seno ad un ufficio di rappresentanza di una suddivisione politica di uno Stato membro presso le istituzioni dell’Unione a Bruxelles, non è necessario, per poter ritenere che tale persona abbia effettuato dei servizi per un «altro Stato», che essa sia alle dipendenze dell’amministrazione centrale di questo altro Stato, la sua integrazione funzionale in seno alla rappresentanza permanente di detto altro Stato presso l’Unione nel corso del periodo in questione costituisce un elemento determinante (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punto 50 e la giurisprudenza ivi citata). 53 La Corte ha infatti dichiarato che lo status particolare di membro del personale di una rappresentanza permanente, il quale permette segnatamente di beneficiare di vari privilegi ed immunità in virtù della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è all’origine di un vincolo di collegamento specifico con lo Stato membro in questione e crea, di per sé stesso, un ostacolo che impedisce che l’interessato possa instaurare un rapporto di collegamento duraturo con lo Stato della sede di servizio e, dunque, che egli si integri sufficientemente nella società di tale Stato (sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑7/06 P , EU:C:2007:724 , punto 51 e la giurisprudenza ivi citata). 54 Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver ricordato, ai punti da 78 a 80, la sostanza della giurisprudenza citata ai punti da 50 a 52 della presente sentenza, ha statuito, al punto 82, che i servizi forniti dal ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] europea nella sua qualità di segretario generale non rientravano nella nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», dato che, segnatamente, la [OSCURATO:PERSONA] europea era un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga «che non era integrata in una rappresentanza permanente di uno Stato membro». 55 Statuendo in questi termini, senza verificare se il ricorrente stesso avesse esercitato la propria attività professionale principale di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea in seno ad una rappresentanza diplomatica di un altro Stato nello Stato della sede di servizio, e dunque al servizio di questo altro Stato, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti da 48 a 51, della presente sentenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 56 Tuttavia, qualora dalla motivazione di una decisione del Tribunale emerga una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo di tale decisione appaia fondato per altri motivi di diritto, una tale violazione non è idonea a determinare l’annullamento della decisione in questione e occorre procedere ad una sostituzione della motivazione (sentenza del 17 gennaio 2023, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑632/20 P , EU:C:2023:28 , punto 48 ). 57 Occorre dunque esaminare se il Tribunale abbia potuto, a ragione, concludere, al punto 83 della sentenza impugnata, che l’eccezione relativa ai «servizi effettuati per un altro Stato», prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, non si applicava al lavoro effettuato dal ricorrente in seno alla [OSCURATO:PERSONA] europea. 58 A questo proposito, risulta dalle statuizioni contenute nei punti 3, da 64 a 66, e 73 della sentenza impugnata, le quali non sono state utilmente contestate dal ricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] europea è un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, i cui membri sono le istituzioni degli Stati membri dell’Unione responsabili della formazione giudiziaria, e che ha per scopo lo sviluppo di programmi di formazione destinati ai giudici nazionali; che l’attività di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea esercitata dal ricorrente consisteva nello svolgimento dei compiti amministrativi e di rappresentanza esterna di tale associazione; che, in quanto segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea, il ricorrente si è visto concedere il godimento di un appartamento di servizio a Bruxelles, ma non ha beneficiato, come da lui stesso ammesso, di alcun altro vantaggio né di privilegi o di immunità; che, infine, nella sua qualità di segretario generale, il ricorrente era assoggettato al potere di controllo del comitato di orientamento della [OSCURATO:PERSONA] europea, il quale aveva il potere di sospenderlo e di proporre all’assemblea generale di tale associazione la cessazione del suo mandato. 59 Risulta da quanto sopra esposto che il ricorrente non ha esercitato la sua attività professionale principale di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] europea in seno ad una rappresentanza diplomatica di un altro Stato nello Stato della sede di servizio e, pertanto, al servizio di questo altro Stato, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti da 48 a 51 della presente sentenza, né d’altronde in seno ad un altro organo rappresentativo degli interessi di detto altro Stato nello Stato della sede di servizio. 60 La circostanza che il ricorrente fosse, nel corso del periodo di riferimento, giudice nazionale distaccato presso la SNMGR, non è idonea a rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, come si è rilevato al punto 49 della presente sentenza, l’esistenza di un vincolo giuridico diretto con uno Stato diverso dallo Stato della sede di servizio al di fuori delle ipotesi contemplate al punto precedente della presente sentenza non è, di per sé, idonea a dimostrare che l’attività professionale principale della persona interessata durante il periodo di riferimento fosse esercitata al servizio di questo altro Stato. 61 Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 83 della sentenza impugnata, che l’eccezione relativa ai «servizi effettuati per un altro Stato», prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, non si applicava all’attività professionale principale svolta dal ricorrente nel corso del periodo di riferimento. 62 Occorre dunque respingere il secondo motivo. 63 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere l’impugnazione perché infondata. Sulle spese 64 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 65 A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 66 Nel caso di specie, poiché QB è rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni formulate da quest’ultima. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) QB è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.