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Cassazione n. 13597/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6323-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; - controricorrente - - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE DELL'UMBRIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 49/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva finale depositata nell'interesse dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 49 del 21 luglio 2020 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria dichiarava inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione al decreto di liquidazione provvisoria del compenso riconosciuto al c.t.u., emesso dal Presidente della stessa Sezione in data 28 ottobre 2019.

La fattispecie oggetto di controversia aveva trovato origine nel conferimento dell'incarico peritale, quale c.t.u., al dr. [OSCURATO:PERSONA] (con la liquidazione del relativo compenso oggetto dell'opposizione) nell'ambito di un giudizio per responsabilità erariale incardinato dinanzi alla medesima Sezione giurisdizionale a carico dello stesso Gentili, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il primo in qualità di ex Presidente del Consorzio TNS e gli altri quali membri del Consiglio di amministrazione di detto Consorzio, per un danno erariale prodotto a svantaggio del medesimo Ente (a causa dell'intervenuta perdita della possibilità per il Consorzio di escutere la garanzia prestata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, a copertura delle somme non versate dalla Co.Me.Sa. s.r.I., con cui l'Ente aveva stipulato un contratto di locazione, con opzione all'acquisto, di un'area a vocazione industriale), per un importo complessivo di euro 787.278,44 (ripartito nella misura del 70% a carico del Gentili e in quella del 30% a carico degli altri, in parti uguali), oltre interessi e rivalutazione.

Detto giudizio, ultimata la fase istruttoria, veniva definito con sentenza n. 93/2019, con la quale il giudice contabile adito, tra le altre statuizioni, revocava il decreto di liquidazione del compenso al citato c.t.u. nella parte in cui - fermo il quantum determinato - aveva posto provvisoriamente a carico del Gentili l'onere del pagamento dell'importo totale, sostituendolo con la previsione dell'accollo di tale onere a carico di tutte le parti condannate per responsabilità erariale, con vincolo tra loro solidale.

La menzionata sentenza veniva impugnata da parte di tutti i convenuti dinanzi alla Sezione centrale di appello della Corte dei conti.

Proprio per effetto dell'avvenuta definizione del giudizio nel corso del quale era stata espletata la c.t.u., con la liquidazione del relativo compenso in favore del nominato ausiliario giudiziale, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria, con la citata sentenza n. 49/2020, dichiarava inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva formulato opposizione avverso il provvedimento di liquidazione di detto compenso, sul presupposto che ogni relativa questione avrebbe dovuto essere proposta con specifici motivi di impugnazione dinanzi alla competente Sezione di appello, così rimanendo assorbito ogni altro aspetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Contro la predetta sentenza n. 49/2020 hanno proposto un congiunto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

1.1. Con il primo motivo è stata denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, commi 3 e 4, c.p.c. - la nullità dell'impugnata sentenza in relazione agli artt.158 e 161 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, poiché il provvedimento con il quale era stato definito il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione era stato adottato dalla Corte in composizione collegiale anziché dal Presidente dell'Ufficio.1.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto - ancora con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 15 d.

Igs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. n. 115/2002, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702-bis e 102 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost., in quanto, da un lato, l'impugnata decisione era stata resa senza disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto nei confronti di alcuni litisconsorti necessari ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), nei cui riguardi la relativa notifica era stata effettuata senza rispettare i termini stabiliti nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza conseguente all'avanzata opposizione e che non si erano costituiti in giudizio, e, dall'altro, perché la Corte aveva omesso ogni verifica della regolare costituzione del contraddittorio.

1.3. Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti hanno prospettato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 168 e 170 d.P.R. n. 115/2002, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 97, comma 6, del codice di giustizia contabile, poiché quest'ultimo non prevede per il collegio alcun potere di riforma del decreto di liquidazione con riferimento alla determinazione del "quantum", essendo il relativo potere devoluto esclusivamente al Presidente del collegio all'esito del procedimento di opposizione di cui agli artt. 168 e 170 cit. d.

Igs. n. 115/2002.

2. Ha resistito con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, insistendo, comunque, per il suo rigetto.

3. Anche il P.G. presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte con le quali ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo i ricorrenti con lo stesso denunciato questioni sottratte al sindacato della Corte di cassazione, non risultando con esso denunciato alcun motivo inerente alla giurisdizione alla stregua di quanto previsto dagli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. .

4. La difesa dei tre ricorrenti ha anche depositato memoria finale con la quale, specificamente, il [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità nei loro confronti per sopravvenuta carenza di interesse, da ricondurre alla intervenuta emanazione, nelle more, della sentenza della Seconda Sezione centrale della Corte dei conti n. 22/2022 (prodotta unitamente alla memoria stessa), con la quale, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale dell'Umbria della Corte dei conti n. 93/2019, è stata esclusa la loro responsabilità erariale, con la conseguente statuizione dell'obbligo del solo Gentili al pagamento, per l'intero, del compenso spettante al c.t.u., nell'importo già liquidato.

5. Occorre, innanzitutto, farsi carico dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività dello stesso come formulata dal P.G. presso la Corte dei conti con riferimento all'applicabilità del termine semestrale stabilito dall'art. 178, comma 5, del c.d. codice di giustizia contabile (d.

Igs. n. 174/2016 e succ. modif. e integr.), con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione.

Rilevano queste Sezioni unite che l'eccezione è infondata.

Infatti, per quanto emerge ex actis, a fronte della pubblicazione dell'impugnata sentenza avvenuta in data 21 luglio 2020 e non notificata, il termine semestrale previsto dalla citata norma - in applicazione dell'art. 155 c.p.c. - sarebbe venuto a scadenza il 20 febbraio 2021, rispetto al quale, però, cadendo detto termine finale di sabato, è seguito uno slittamento dello stesso a lunedì 22 febbraio 2021, coincidente con l'ultimo giorno utile del termine di sei mesi in questione.

Da qui deriva l'affermazione della tempestività del proposto ricorso per cassazione.

6. Ciò chiarito, bisogna, in via preliminare, dare atto che i due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per quanto evidenziato nella memoria difensiva finale - hanno manifestato la loro volontà di non avere più interesse ad una pronuncia sulla fondatezza o meno del ricorso, essendo, medio tempore, sopravvenuta l'emanazione della sentenza della Seconda Sezione centrale della Corte dei conti n. 22/2022 (allegata alla memoria stessa), con la quale, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale dell'Umbria della Corte dei conti n. 93/2019, è stata esclusa la loro responsabilità erariale e, in via consequenziale, è stato posto a carico del solo [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti l'appello è stato, invece, respinto) l'obbligo relativo al pagamento dei compensi del c.t.u., nella misura già liquidata.

Pertanto, il ricorso, così come proposto dal Papi e dal [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarato inammissibile per l'accertata sopravvenuta carenza di interesse degli stessi.

7. Il ricorso del Gentili va, invece, dichiarato inammissibile perché i tre motivi attengono a ragioni non comportanti vizi inerenti alla giurisdizione contabile, ma solo ad asseriti vizi di natura processuale concernenti il modo di esercizio della citata giurisdizione speciale.

Essi risultano denunciati nella forma del ricorso straordinario per cassazione con riferimento alla previsione dell'art. 111, comma 7, Cost., sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 15 del d.

Igs. n. 150/2011, il cui ultimo comma sancisce l'inappellabilità dell'ordinanza decisoria dell'opposizione avverso il provvedimento di pagamento per spese di giustizia (nel caso di specie, relative a quelle occorse per una c.t.u. nell'ambito di un giudizio contabile per responsabilità erariale) e del richiamo generale presente nell'art. 2 del d.P.R. n. 115/2002, le cui norme si applicano anche al processo contabile.

Senonché, sulla base del coordinamento sistematico univocamente emergente dai disposti dei commi 7 e 8 dell'art. 111 della Costituzione, è evidente che la ricorribilità in cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammessa per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, mentre la possibilità di impugnazione straordinaria in cassazione - per violazione di legge - ai sensi del citato comma settimo è consentita avverso i provvedimenti emessi, oltre che dagli organi giurisdizionali ordinari, anche di quelli speciali, che, però, si identificano con giudici diversi (come ad es. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], la Sezione disciplinare del CSM, il [OSCURATO:PERSONA], ecc.) da quelli specificamente indicati nel comma ottavo (dotati, perciò, di una propria autonomia giurisdizionale nell'attuale sistema costituzionale).

Pertanto, circoscritto il richiamo contenuto nel citato art. 2 del d.P.R. n. 115/2002 all'ambito interno del giudizio contabile, è necessario verificare se i formulati motivi sono o meno riconducibili a quelli propriamente contemplati dal suddetto comma ottavo dell'art. 111 Cost. o dall'art. 362, comma 1, c.p.c. (od anche dall'art. 207 del c.d. codice di giustizia contabile).

La risposta deve essere negativa, con la conseguenza che le censure mosse avverso l'impugnata decisione della Corte dei conti vanno ritenute inammissibili perché non implicano la denuncia di violazioni dei limiti esterni della giurisdizione contabile, ma si risolvono nella deduzione di vizi processuali propriamente attinenti all'esercizio della stessa giurisdizione contabile.

In particolare, con le tre proposte doglianze risultano prospettati: - un asserito vizio di costituzione del giudice, avuto riguardo alla violazione della competenza funzionale del capo dell'Ufficio giudiziario prevista dall'art. 15, comma 2, d.

Igs. b. 150/2011 per i procedimenti di opposizione ai decreti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice; - l'assunta nullità della pronuncia impugnata per la ravvisata mancata estensione del contraddittorio ad alcune parti ritenute necessarie; - la violazione dell'art. 97, comma 4, del c.d. codice di giustizia contabile, che consentirebbe all'organo collegiale, rispetto a quanto stabilito nel provvedimento provvisorio di liquidazione, soltanto una diversa regolamentazione dell'onere delle spese temporaneamente posto a carico di una delle parti.

Strutturati in tali termini, appare evidente che i tre motivi non investono profili che riguardano la giurisdizione della Corte dei conti nei limiti in cui la giurisprudenza consolidata di queste Sezioni unite consente l'esercizio del suo sindacato, il quale può - invero - inerire soltanto al superamento dei limiti esterni della giurisdizione (verificabili nei casi in cui il giudice abbia esercitato un potere giurisdizionale di cui non dispone o in cui non abbia esercitato un potere ritenendolo spettante ad altra giurisdizione) e non già ai limiti interni (ovvero riguardanti le situazioni nelle quali il giudice abbia eventualmente esercitato erroneamente il potere giurisdizionale di cui dispone).

Il suddetto sindacato, pertanto, non può mai ritenersi esteso - neppure a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo ex art. 111, commi 1 e 2, Cost. - ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, il cui accertamento rientra nell'ambito dei limiti interni della stessa giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo - per l'appunto - al modo in cui è stata esercitata (Cass., Sez.

Un., 26 agosto 2019, n. 21692; Cass., Sez.

Un., 19 marzo 2020, n. 7457).

Si è, infatti, chiarito (v., ad es., Cass., Sez.

Un., 14 novembre 2018, n. 29285) che non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione.

È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame.

Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Ne deriverebbe, altrimenti, del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali appena richiamate non consentono.

E si è anche ribadito (Cass., Sez.

Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez.

Un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

Alla stregua del riferito complesso argomentativo ed essendo indubbio che, nel caso di specie, si versa proprio nella ipotesi della denuncia di assunti vizi in procedendo attinenti all'esercizio della giurisdizione contabile in relazione al procedimento di liquidazione dei compensi al c.t.u. nell'ambito di un giudizio contabile, il ricorso del Gentili deve essere dichiarato inammissibile con riferimento a tutti e tre i motivi in cui è stato articolato.

8. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per la rilevata sopravvenuta carenza di interesse ed ugualmente inammissibile nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] ma perché riferito a vizi non rientranti tra quelli previsti dagli artt. 111, comma 8, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile (d.

Igs. n. 174/2016).

9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti, il quale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombenti risultino i suoi contraddittori.

10. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (stante, invece, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per gli altri due ricorrenti), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6323-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; - controricorrente - - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE DELL'UMBRIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 49/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva finale depositata nell'interesse dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 49 del 21 luglio 2020 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria dichiarava inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione al decreto di liquidazione provvisoria del compenso riconosciuto al c.t.u., emesso dal Presidente della stessa Sezione in data 28 ottobre 2019. La fattispecie oggetto di controversia aveva trovato origine nel conferimento dell'incarico peritale, quale c.t.u., al dr. [OSCURATO:PERSONA] (con la liquidazione del relativo compenso oggetto dell'opposizione) nell'ambito di un giudizio per responsabilità erariale incardinato dinanzi alla medesima Sezione giurisdizionale a carico dello stesso Gentili, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il primo in qualità di ex Presidente del Consorzio TNS e gli altri quali membri del Consiglio di amministrazione di detto Consorzio, per un danno erariale prodotto a svantaggio del medesimo Ente (a causa dell'intervenuta perdita della possibilità per il Consorzio di escutere la garanzia prestata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, a copertura delle somme non versate dalla Co.Me.Sa. s.r.I., con cui l'Ente aveva stipulato un contratto di locazione, con opzione all'acquisto, di un'area a vocazione industriale), per un importo complessivo di euro 787.278,44 (ripartito nella misura del 70% a carico del Gentili e in quella del 30% a carico degli altri, in parti uguali), oltre interessi e rivalutazione. Detto giudizio, ultimata la fase istruttoria, veniva definito con sentenza n. 93/2019, con la quale il giudice contabile adito, tra le altre statuizioni, revocava il decreto di liquidazione del compenso al citato c.t.u. nella parte in cui - fermo il quantum determinato - aveva posto provvisoriamente a carico del Gentili l'onere del pagamento dell'importo totale, sostituendolo con la previsione dell'accollo di tale onere a carico di tutte le parti condannate per responsabilità erariale, con vincolo tra loro solidale. La menzionata sentenza veniva impugnata da parte di tutti i convenuti dinanzi alla Sezione centrale di appello della Corte dei conti. Proprio per effetto dell'avvenuta definizione del giudizio nel corso del quale era stata espletata la c.t.u., con la liquidazione del relativo compenso in favore del nominato ausiliario giudiziale, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria, con la citata sentenza n. 49/2020, dichiarava inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva formulato opposizione avverso il provvedimento di liquidazione di detto compenso, sul presupposto che ogni relativa questione avrebbe dovuto essere proposta con specifici motivi di impugnazione dinanzi alla competente Sezione di appello, così rimanendo assorbito ogni altro aspetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Contro la predetta sentenza n. 49/2020 hanno proposto un congiunto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. 1.1. Con il primo motivo è stata denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, commi 3 e 4, c.p.c. - la nullità dell'impugnata sentenza in relazione agli artt.158 e 161 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, poiché il provvedimento con il quale era stato definito il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione era stato adottato dalla Corte in composizione collegiale anziché dal Presidente dell'Ufficio.1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto - ancora con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 15 d. Igs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. n. 115/2002, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702-bis e 102 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost., in quanto, da un lato, l'impugnata decisione era stata resa senza disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto nei confronti di alcuni litisconsorti necessari ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), nei cui riguardi la relativa notifica era stata effettuata senza rispettare i termini stabiliti nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza conseguente all'avanzata opposizione e che non si erano costituiti in giudizio, e, dall'altro, perché la Corte aveva omesso ogni verifica della regolare costituzione del contraddittorio. 1.3. Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti hanno prospettato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 168 e 170 d.P.R. n. 115/2002, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 97, comma 6, del codice di giustizia contabile, poiché quest'ultimo non prevede per il collegio alcun potere di riforma del decreto di liquidazione con riferimento alla determinazione del "quantum", essendo il relativo potere devoluto esclusivamente al Presidente del collegio all'esito del procedimento di opposizione di cui agli artt. 168 e 170 cit. d. Igs. n. 115/2002. 2. Ha resistito con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, insistendo, comunque, per il suo rigetto. 3. Anche il P.G. presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte con le quali ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo i ricorrenti con lo stesso denunciato questioni sottratte al sindacato della Corte di cassazione, non risultando con esso denunciato alcun motivo inerente alla giurisdizione alla stregua di quanto previsto dagli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. . 4. La difesa dei tre ricorrenti ha anche depositato memoria finale con la quale, specificamente, il [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità nei loro confronti per sopravvenuta carenza di interesse, da ricondurre alla intervenuta emanazione, nelle more, della sentenza della Seconda Sezione centrale della Corte dei conti n. 22/2022 (prodotta unitamente alla memoria stessa), con la quale, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale dell'Umbria della Corte dei conti n. 93/2019, è stata esclusa la loro responsabilità erariale, con la conseguente statuizione dell'obbligo del solo Gentili al pagamento, per l'intero, del compenso spettante al c.t.u., nell'importo già liquidato. 5. Occorre, innanzitutto, farsi carico dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività dello stesso come formulata dal P.G. presso la Corte dei conti con riferimento all'applicabilità del termine semestrale stabilito dall'art. 178, comma 5, del c.d. codice di giustizia contabile (d. Igs. n. 174/2016 e succ. modif. e integr.), con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione. Rilevano queste Sezioni unite che l'eccezione è infondata. Infatti, per quanto emerge ex actis, a fronte della pubblicazione dell'impugnata sentenza avvenuta in data 21 luglio 2020 e non notificata, il termine semestrale previsto dalla citata norma - in applicazione dell'art. 155 c.p.c. - sarebbe venuto a scadenza il 20 febbraio 2021, rispetto al quale, però, cadendo detto termine finale di sabato, è seguito uno slittamento dello stesso a lunedì 22 febbraio 2021, coincidente con l'ultimo giorno utile del termine di sei mesi in questione. Da qui deriva l'affermazione della tempestività del proposto ricorso per cassazione. 6. Ciò chiarito, bisogna, in via preliminare, dare atto che i due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per quanto evidenziato nella memoria difensiva finale - hanno manifestato la loro volontà di non avere più interesse ad una pronuncia sulla fondatezza o meno del ricorso, essendo, medio tempore, sopravvenuta l'emanazione della sentenza della Seconda Sezione centrale della Corte dei conti n. 22/2022 (allegata alla memoria stessa), con la quale, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale dell'Umbria della Corte dei conti n. 93/2019, è stata esclusa la loro responsabilità erariale e, in via consequenziale, è stato posto a carico del solo [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti l'appello è stato, invece, respinto) l'obbligo relativo al pagamento dei compensi del c.t.u., nella misura già liquidata. Pertanto, il ricorso, così come proposto dal Papi e dal [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarato inammissibile per l'accertata sopravvenuta carenza di interesse degli stessi. 7. Il ricorso del Gentili va, invece, dichiarato inammissibile perché i tre motivi attengono a ragioni non comportanti vizi inerenti alla giurisdizione contabile, ma solo ad asseriti vizi di natura processuale concernenti il modo di esercizio della citata giurisdizione speciale. Essi risultano denunciati nella forma del ricorso straordinario per cassazione con riferimento alla previsione dell'art. 111, comma 7, Cost., sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 15 del d. Igs. n. 150/2011, il cui ultimo comma sancisce l'inappellabilità dell'ordinanza decisoria dell'opposizione avverso il provvedimento di pagamento per spese di giustizia (nel caso di specie, relative a quelle occorse per una c.t.u. nell'ambito di un giudizio contabile per responsabilità erariale) e del richiamo generale presente nell'art. 2 del d.P.R. n. 115/2002, le cui norme si applicano anche al processo contabile. Senonché, sulla base del coordinamento sistematico univocamente emergente dai disposti dei commi 7 e 8 dell'art. 111 della Costituzione, è evidente che la ricorribilità in cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammessa per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, mentre la possibilità di impugnazione straordinaria in cassazione - per violazione di legge - ai sensi del citato comma settimo è consentita avverso i provvedimenti emessi, oltre che dagli organi giurisdizionali ordinari, anche di quelli speciali, che, però, si identificano con giudici diversi (come ad es. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], la Sezione disciplinare del CSM, il [OSCURATO:PERSONA], ecc.) da quelli specificamente indicati nel comma ottavo (dotati, perciò, di una propria autonomia giurisdizionale nell'attuale sistema costituzionale). Pertanto, circoscritto il richiamo contenuto nel citato art. 2 del d.P.R. n. 115/2002 all'ambito interno del giudizio contabile, è necessario verificare se i formulati motivi sono o meno riconducibili a quelli propriamente contemplati dal suddetto comma ottavo dell'art. 111 Cost. o dall'art. 362, comma 1, c.p.c. (od anche dall'art. 207 del c.d. codice di giustizia contabile). La risposta deve essere negativa, con la conseguenza che le censure mosse avverso l'impugnata decisione della Corte dei conti vanno ritenute inammissibili perché non implicano la denuncia di violazioni dei limiti esterni della giurisdizione contabile, ma si risolvono nella deduzione di vizi processuali propriamente attinenti all'esercizio della stessa giurisdizione contabile. In particolare, con le tre proposte doglianze risultano prospettati: - un asserito vizio di costituzione del giudice, avuto riguardo alla violazione della competenza funzionale del capo dell'Ufficio giudiziario prevista dall'art. 15, comma 2, d. Igs. b. 150/2011 per i procedimenti di opposizione ai decreti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice; - l'assunta nullità della pronuncia impugnata per la ravvisata mancata estensione del contraddittorio ad alcune parti ritenute necessarie; - la violazione dell'art. 97, comma 4, del c.d. codice di giustizia contabile, che consentirebbe all'organo collegiale, rispetto a quanto stabilito nel provvedimento provvisorio di liquidazione, soltanto una diversa regolamentazione dell'onere delle spese temporaneamente posto a carico di una delle parti. Strutturati in tali termini, appare evidente che i tre motivi non investono profili che riguardano la giurisdizione della Corte dei conti nei limiti in cui la giurisprudenza consolidata di queste Sezioni unite consente l'esercizio del suo sindacato, il quale può - invero - inerire soltanto al superamento dei limiti esterni della giurisdizione (verificabili nei casi in cui il giudice abbia esercitato un potere giurisdizionale di cui non dispone o in cui non abbia esercitato un potere ritenendolo spettante ad altra giurisdizione) e non già ai limiti interni (ovvero riguardanti le situazioni nelle quali il giudice abbia eventualmente esercitato erroneamente il potere giurisdizionale di cui dispone). Il suddetto sindacato, pertanto, non può mai ritenersi esteso - neppure a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo ex art. 111, commi 1 e 2, Cost. - ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, il cui accertamento rientra nell'ambito dei limiti interni della stessa giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo - per l'appunto - al modo in cui è stata esercitata (Cass., Sez. Un., 26 agosto 2019, n. 21692; Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457). Si è, infatti, chiarito (v., ad es., Cass., Sez. Un., 14 novembre 2018, n. 29285) che non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione. È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Ne deriverebbe, altrimenti, del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali appena richiamate non consentono. E si è anche ribadito (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez. Un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Alla stregua del riferito complesso argomentativo ed essendo indubbio che, nel caso di specie, si versa proprio nella ipotesi della denuncia di assunti vizi in procedendo attinenti all'esercizio della giurisdizione contabile in relazione al procedimento di liquidazione dei compensi al c.t.u. nell'ambito di un giudizio contabile, il ricorso del Gentili deve essere dichiarato inammissibile con riferimento a tutti e tre i motivi in cui è stato articolato. 8. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per la rilevata sopravvenuta carenza di interesse ed ugualmente inammissibile nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] ma perché riferito a vizi non rientranti tra quelli previsti dagli artt. 111, comma 8, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile (d. Igs. n. 174/2016). 9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti, il quale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombenti risultino i suoi contraddittori. 10. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (stante, invece, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per gli altri due ricorrenti), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut
Decreto Cassazione n. 13597/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris