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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 10684/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che in data 14/02/ 2025 è pervenuta comunicazione dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con istanza affinché venisse dichiarata l'estinzione del reato ascritto al Busellini per intervenuta remissione di querela; atteso che alla predetta istanza risulta allegato verbale di remissione di querela reso dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA], Sezione di Dalmine, del 14/02/2025 sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del presente procedimento a carico del Busellini; che in pari data risulta formalmente accettata dall'odierno ricorrente, a tutti gli effetti, presso la [OSCURATO:PERSONA], Sezione di Dalmine, la remissione di querela del [OSCURATO:PERSONA]; che conseguentemente deve essere dichiarata l'intervenuta estinzione del reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta remissione di querela in data 14/02/2025 e contestuale accettazione della stessa, con spese a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 18 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che in data 14/02/ 2025 è pervenuta comunicazione dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con istanza affinché venisse dichiarata l'estinzione del reato ascritto al Busellini per intervenuta remissione di querela; atteso che alla predetta istanza risulta allegato verbale di remissione di querela reso dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA], Sezione di Dalmine, del 14/02/2025 sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del presente procedimento a carico del Busellini; che in pari data risulta formalmente accettata dall'odierno ricorrente, a tutti gli effetti, presso la [OSCURATO:PERSONA], Sezione di Dalmine, la remissione di querela del [OSCURATO:PERSONA]; che conseguentemente deve essere dichiarata l'intervenuta estinzione del reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta remissione di querela in data 14/02/2025 e contestuale accettazione della stessa, con spese a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 10684/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris