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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14850/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava la detenzione domiciliare, già concessa a [OSCURATO:PERSONA], sul duplice presupposto: - che il condannato, percettore del reddito di cittadinanza, non avesse comunicato all'INPS, nel termine di legge, la sopravvenuta applicazione della misura alternativa, rientrante tra le «informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio», ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla legge n. 26 del 2019, pro-tempore vigente; - in precedente occasione, il condannato avesse violato le prescrizioni, omettendo di dare riscontro ai Carabinieri che eseguivano un controllo presso la sua abitazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Mediante unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 47, commi 5 e 6, Ord. pen., e 7, comma 2, di. n. 4 del 2019, citato.

Secondo il ricorrente, sotto nessun profilo la sopravvenuta detenzione domiciliare avrebbe potuto incidere sul percepimento del reddito di cittadinanza, posto che, a norma di legge, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che si trova in detenzione domiciliare.

Non vi sarebbe stato, dunque, alcun obbligo di comunicazione all'INPS che potesse dirsi violato.

Caduto il primo presupposto giustificativo della revoca, il secondo sarebbe stato già giudicato (dal medesimo Tribunale di sorveglianza, con ordinanza 12 dicembre 2022) inidoneo, di per sé solo, a sorreggere la misura di rigore.

3. Mazza, nelle more del giudizio di legittimità, ha formalmente rinunciato al ricorso per avere cessato di espiare la pena inflittagli. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'intervenuta espiazione della pena determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso, che deve per l'effetto essere dichiarato inammissibile.

2. Tale esito non comporta condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di inter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava la detenzione domiciliare, già concessa a [OSCURATO:PERSONA], sul duplice presupposto: - che il condannato, percettore del reddito di cittadinanza, non avesse comunicato all'INPS, nel termine di legge, la sopravvenuta applicazione della misura alternativa, rientrante tra le «informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio», ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla legge n. 26 del 2019, pro-tempore vigente; - in precedente occasione, il condannato avesse violato le prescrizioni, omettendo di dare riscontro ai Carabinieri che eseguivano un controllo presso la sua abitazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Mediante unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 47, commi 5 e 6, Ord. pen., e 7, comma 2, di. n. 4 del 2019, citato. Secondo il ricorrente, sotto nessun profilo la sopravvenuta detenzione domiciliare avrebbe potuto incidere sul percepimento del reddito di cittadinanza, posto che, a norma di legge, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che si trova in detenzione domiciliare. Non vi sarebbe stato, dunque, alcun obbligo di comunicazione all'INPS che potesse dirsi violato. Caduto il primo presupposto giustificativo della revoca, il secondo sarebbe stato già giudicato (dal medesimo Tribunale di sorveglianza, con ordinanza 12 dicembre 2022) inidoneo, di per sé solo, a sorreggere la misura di rigore. 3. Mazza, nelle more del giudizio di legittimità, ha formalmente rinunciato al ricorso per avere cessato di espiare la pena inflittagli. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'intervenuta espiazione della pena determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso, che deve per l'effetto essere dichiarato inammissibile. 2. Tale esito non comporta condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di inter
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