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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 13082/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20410/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'AGLIANO, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7249/2019 depositata il25/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Viterbo respinse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione, con la quale il Comune di Civitella d’Agliano gli aveva comminato la sanzione di € 70.001,00, per l’attività di coltivazione di cava non autorizzata in un fondo di sua proprietà.

A seguito di rituale impugnazione, la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

Il giudice di secondo grado – ribadito che l’illecito di cui all’ordinanza ingiunzione sarebbe stato oggetto di specifica contestazione - ha negato nella specie la rico rrenza del ne bis in idem giacché “la determina dell’Ufficio tecnico comunale, diretta all’oblazione, è seguita alla ordinanza di immediata sospensione dei lavori in difformità della DIA”.

Ha aggiunto che nella specie vi sarebbe stata una responsabilità solidale fra la ditta esecutrice dei lavori ed il proprietario del terreno.

Contro la predetta sentenza (n. 7249/2019) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi.

Si è costituito con controricorso il Comune di Civitella d’Agliano. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 l. n. 689/1981, unitamente all’illegittima irrogazione di una doppia sanzione, la violazione del ne bis in idem, l’esistenza di un concorso apparente di norme e la violazione del principio dell’affidamento in mancanza della previa revoca della prima ordinanza.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente confermato la compatibilità e legittimità delle due sanzioni, come fossero stati posti in essere due distinti illeciti, in tempi diversi ma molto ravvicinati, sulla base dei medesimi comportamenti.

In particolare, a fronte dell’intervenuto pagamento della sanzione, in data 17 settembre 2009, sarebbe stata illegittima l’irrogazione di una seconda sanzione. 2) Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. n. 689/1981 e dell’art. 12 preleggi, considerato che la Corte d’appello avrebbe ingiustamente omesso di limitare la responsabilità della violazione a chi aveva la diretta disponibilità della cosa, sfruttandone l’utilizzo secondo modi e tempi dipendenti dalla propria volontà.

Infatti, la responsabilità del proprietario, dell’usufruttuario e del titolare di un diritto personale di godimento sarebbero state alternative e non cumulative. 3) Il primo motivo è infondato. 3.a) La sentenza impugnata ha chiarito che “la determina con la quale, dopo l’adozione di ordinanza sindacale di immediata sospensione dei lavori in difformità datata 24.4.08, il Comune ha invitato la ditta esecutrice dei lavori, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 1.500 a titolo di oblazione per i lavori eseguiti in difformità della D.I.A.” non è sovrapponibile al procedimento iniziato con la contestazione del 1 aprile 2008 che “ha trovato il suo esito nell’adozione dell’ordinanza ingiunzione sindacale oggetto del presente giudizio”.

La Corte di merito ha in sostanza enucleato l’esistenza di due fatti diversi, l’accertamen to della violazione della DIA da un lato e l’attività di escavazione illegittima dall’altro: si tratta di situazioni materialmente e sostanzialmente differenti, idonee a ledere beni protetti distinti.

Il relativo concorso formale, come ritenuto sussistente dall’amministrazione e come ribadito dalla Corte d’appello, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni (Sez. 2, n. 10890 del 7 maggio 2018; Sez. 2, n. 26434 del 16 dicembre 2014). 3.b) Per il resto, giova considerare che i giudici di secondo grado hanno ampiamente motivato la giustificazione in ordine alla ritenuta legittimità del secondo provvedimento, né il Proietti ha chiarito in che modo l’agire dell’amministrazione si sarebbe tradotto in una violazione di legge.

In particolare, a carico dell’ente accertatore non vi era alcun obbligo giuridico di far precedere la revoca della determina per l’oblazione all’irrogazione dell’ordinanza-ingiunzione. 4) Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, già citato nella sentenza impugnata, per il quale l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 va interpretato nel senso che il proprietario è responsabile solidale tanto nel caso di bene mobile che di bene immobile ma viene sostituito, ove esistano, nel primo caso dall'usufruttuario del bene mobile utilizzato per la violazione e, nel secondo caso, dal titolare del diritto personale di godimento sullo stesso (Sez. 2, n. 4225 del 20 febbraio 2009). 4.a) Nella specie, la Corte di merito ha correttamente evocato la responsabilità solidale del proprietario del terreno che si rende partecipe dell’attività illecita, salvo il superamento della presunzione di responsabilità, attraverso la dimostrazione che l’attività medesima sia stata realizzata contro la volontà di costui.

Ma tale prova non è mai stata fornita dal Proietti, che “non ha mai impugnato, né contestato il verbale di contestazione di illecito a lui notificato, eccependo di non essere il proprietario.

Né ha mai manifestato il proprio dissenso all’attività di cava con una eventuale opposizione e/o osservazioni al verbale elevato dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato o all’ordinanza di sospensione dei lavori emessa dal Comune”. 4.b) L’art. 3 comma 1° della legge n. 689/1981 stabilisce che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”.

Nella suddetta ipotesi , l’illecito addebitato al Proietti è evidentemente consistito nell’omesso controllo su ciò che l’impresa Chiavarino stava facendo all’interno del suo fondo.

E d’altronde, l'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento difatto di stretta competenza del giudice dimerito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 2 n. 20866 del 29 settembre 2009; Sez. 5 n. 23019 del 30 ottobre 2009).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.

La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il Proietti al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500 (cinquemila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20410/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'AGLIANO, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7249/2019 depositata il25/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Viterbo respinse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione, con la quale il Comune di Civitella d’Agliano gli aveva comminato la sanzione di € 70.001,00, per l’attività di coltivazione di cava non autorizzata in un fondo di sua proprietà. A seguito di rituale impugnazione, la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. Il giudice di secondo grado – ribadito che l’illecito di cui all’ordinanza ingiunzione sarebbe stato oggetto di specifica contestazione - ha negato nella specie la rico rrenza del ne bis in idem giacché “la determina dell’Ufficio tecnico comunale, diretta all’oblazione, è seguita alla ordinanza di immediata sospensione dei lavori in difformità della DIA”. Ha aggiunto che nella specie vi sarebbe stata una responsabilità solidale fra la ditta esecutrice dei lavori ed il proprietario del terreno. Contro la predetta sentenza (n. 7249/2019) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi. Si è costituito con controricorso il Comune di Civitella d’Agliano. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 l. n. 689/1981, unitamente all’illegittima irrogazione di una doppia sanzione, la violazione del ne bis in idem, l’esistenza di un concorso apparente di norme e la violazione del principio dell’affidamento in mancanza della previa revoca della prima ordinanza. La Corte d’appello avrebbe erroneamente confermato la compatibilità e legittimità delle due sanzioni, come fossero stati posti in essere due distinti illeciti, in tempi diversi ma molto ravvicinati, sulla base dei medesimi comportamenti. In particolare, a fronte dell’intervenuto pagamento della sanzione, in data 17 settembre 2009, sarebbe stata illegittima l’irrogazione di una seconda sanzione. 2) Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. n. 689/1981 e dell’art. 12 preleggi, considerato che la Corte d’appello avrebbe ingiustamente omesso di limitare la responsabilità della violazione a chi aveva la diretta disponibilità della cosa, sfruttandone l’utilizzo secondo modi e tempi dipendenti dalla propria volontà. Infatti, la responsabilità del proprietario, dell’usufruttuario e del titolare di un diritto personale di godimento sarebbero state alternative e non cumulative. 3) Il primo motivo è infondato. 3.a) La sentenza impugnata ha chiarito che “la determina con la quale, dopo l’adozione di ordinanza sindacale di immediata sospensione dei lavori in difformità datata 24.4.08, il Comune ha invitato la ditta esecutrice dei lavori, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 1.500 a titolo di oblazione per i lavori eseguiti in difformità della D.I.A.” non è sovrapponibile al procedimento iniziato con la contestazione del 1 aprile 2008 che “ha trovato il suo esito nell’adozione dell’ordinanza ingiunzione sindacale oggetto del presente giudizio”. La Corte di merito ha in sostanza enucleato l’esistenza di due fatti diversi, l’accertamen to della violazione della DIA da un lato e l’attività di escavazione illegittima dall’altro: si tratta di situazioni materialmente e sostanzialmente differenti, idonee a ledere beni protetti distinti. Il relativo concorso formale, come ritenuto sussistente dall’amministrazione e come ribadito dalla Corte d’appello, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni (Sez. 2, n. 10890 del 7 maggio 2018; Sez. 2, n. 26434 del 16 dicembre 2014). 3.b) Per il resto, giova considerare che i giudici di secondo grado hanno ampiamente motivato la giustificazione in ordine alla ritenuta legittimità del secondo provvedimento, né il Proietti ha chiarito in che modo l’agire dell’amministrazione si sarebbe tradotto in una violazione di legge. In particolare, a carico dell’ente accertatore non vi era alcun obbligo giuridico di far precedere la revoca della determina per l’oblazione all’irrogazione dell’ordinanza-ingiunzione. 4) Il secondo motivo è inammissibile. La Corte intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, già citato nella sentenza impugnata, per il quale l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 va interpretato nel senso che il proprietario è responsabile solidale tanto nel caso di bene mobile che di bene immobile ma viene sostituito, ove esistano, nel primo caso dall'usufruttuario del bene mobile utilizzato per la violazione e, nel secondo caso, dal titolare del diritto personale di godimento sullo stesso (Sez. 2, n. 4225 del 20 febbraio 2009). 4.a) Nella specie, la Corte di merito ha correttamente evocato la responsabilità solidale del proprietario del terreno che si rende partecipe dell’attività illecita, salvo il superamento della presunzione di responsabilità, attraverso la dimostrazione che l’attività medesima sia stata realizzata contro la volontà di costui. Ma tale prova non è mai stata fornita dal Proietti, che “non ha mai impugnato, né contestato il verbale di contestazione di illecito a lui notificato, eccependo di non essere il proprietario. Né ha mai manifestato il proprio dissenso all’attività di cava con una eventuale opposizione e/o osservazioni al verbale elevato dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato o all’ordinanza di sospensione dei lavori emessa dal Comune”. 4.b) L’art. 3 comma 1° della legge n. 689/1981 stabilisce che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”. Nella suddetta ipotesi , l’illecito addebitato al Proietti è evidentemente consistito nell’omesso controllo su ciò che l’impresa Chiavarino stava facendo all’interno del suo fondo. E d’altronde, l'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento difatto di stretta competenza del giudice dimerito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 2 n. 20866 del 29 settembre 2009; Sez. 5 n. 23019 del 30 ottobre 2009). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il Proietti al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500 (cinquemila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore imp
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