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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 gennaio 1975

Cassazione n. 42216/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1975 avverso la sentenza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, le conclusioni scritte dei difensori del ricorrente e le conclusioni scritte della parte civile.

Ritenuto in fatto

1. Lamentando, con l'unico motivo, l'omessa notifica all'imputata del decreto di citazione in appello i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 ottobre 2021 con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato la stessa Passariello alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in relazione al reato di lesioni.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, le conclusioni scritte dei difensori del ricorrente e le conclusioni scritte della parte civile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

L'accesso agli atti, consentito dal carattere processuale del vizio dedotto, ha consentito di rilevare l'assenza in atti della prova della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.

La conseguente nullità — discendente non dall'adozione di un modello notificatorio diverso da quello previsto, ma dall'assoluta assenza della citazione - comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.

Spese al definitivo.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1975 avverso la sentenza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, le conclusioni scritte dei difensori del ricorrente e le conclusioni scritte della parte civile. Ritenuto in fatto 1. Lamentando, con l'unico motivo, l'omessa notifica all'imputata del decreto di citazione in appello i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 ottobre 2021 con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato la stessa Passariello alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in relazione al reato di lesioni. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, le conclusioni scritte dei difensori del ricorrente e le conclusioni scritte della parte civile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'accesso agli atti, consentito dal carattere processuale del vizio dedotto, ha consentito di rilevare l'assenza in atti della prova della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. La conseguente nullità — discendente non dall'adozione di un modello notificatorio diverso da quello previsto, ma dall'assoluta assenza della citazione - comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio. Spese al definitivo. Così
Decreto Cassazione n. 42216/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris