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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01324/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di cassazione, sez. 7°, con ordinanza in data 4 giugno 2025 dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in quanto la sentenza gravata riproduceva l’accordo intervenuto fra le parti, con rinuncia gli ulteriori motivi.

In ogni caso, rilevava questa Corte, il ricorso era inammissibile in quanto l’imputato non potevamettere in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa, posto che oltretutto si trattava di pena legale e inferiore a quella inflitta nel precedente grado di giudizio.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. l’imputato, lamentando l’omissione delle notifiche della fissazione dell’udienza in camera di consiglio e dell’ordinanza contenentela declaratoria di inammissibilità.

Il ricorrente evidenzia come, in difetto di dette notifiche , vi fosse il ris c h i o di un provvedimento restrittivo nei suoi confronti, in ragione della richiesta revoca dell’affidamento in prova.

3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Come previsto dall’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., la Corte dichiara senza formalità l’inammissibilità del ricorso avverso la sentenzaemessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.

Infatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).

Circa, poi, la legittimità della procedura de plano delineata all’art. 610, comma 5 bis, cod. proc pen. questa Corte ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920 - 01).

Nel medesimo senso si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, in relazioni a palesi difformità del ricorso per cassazione dal modello legale o all'incidenza dello stesso su provvedimenti di derivazione negoziata, la Corte di cassazione possa dichiarare l'inammissibilità del ricorso stesso senza formalità di procedura, atteso che rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti sempre garantito (Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856 – 01: in motivazione la Corte ha aggiunto che la norma consente il pieno recupero "a posteriori" delle garanzie della difesa e del contraddittorio attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.).

2. Nel caso in esame questa Corte, sez. 7, dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. avendo lo stesso ad oggetto la misura dellapena, liberamente concordatacon il procuratore generale, essendo detta pena legale e determinata in misura inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado.

Trattandosi di declaratoria di inammissibilità di un ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte ha seguito il modello procedurale de plano,di cui all’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. che non prevede a l cuna forma l ità e, conseguentemente, alcuna notifica.

Posto che un motivo di doglianza esposto dal ricorrente riguarda, appunto, l’omessa notifica della fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione del ricorso, è evidente che - date le premesse di cui sopra - trattasi di motivo manifestamente infondato, perché basato su presupposti normativi errati.

Quanto, invece, alla omessa notifica dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, tale notifica è funzionale alla presentazione del ricorso straordinario, ex art. 625 bis cod. proc. pen., ricorso che, appunto, è stato presentato: pertanto una eventuale nullità sarebbe sanata ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 3.

Per le ragioni testé esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione, sez. 7°, con ordinanza in data 4 giugno 2025 dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in quanto la sentenza gravata riproduceva l’accordo intervenuto fra le parti, con rinuncia gli ulteriori motivi. In ogni caso, rilevava questa Corte, il ricorso era inammissibile in quanto l’imputato non potevamettere in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa, posto che oltretutto si trattava di pena legale e inferiore a quella inflitta nel precedente grado di giudizio. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. l’imputato, lamentando l’omissione delle notifiche della fissazione dell’udienza in camera di consiglio e dell’ordinanza contenentela declaratoria di inammissibilità. Il ricorrente evidenzia come, in difetto di dette notifiche , vi fosse il ris c h i o di un provvedimento restrittivo nei suoi confronti, in ragione della richiesta revoca dell’affidamento in prova. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Come previsto dall’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., la Corte dichiara senza formalità l’inammissibilità del ricorso avverso la sentenzaemessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. Infatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). Circa, poi, la legittimità della procedura de plano delineata all’art. 610, comma 5 bis, cod. proc pen. questa Corte ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920 - 01). Nel medesimo senso si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, in relazioni a palesi difformità del ricorso per cassazione dal modello legale o all'incidenza dello stesso su provvedimenti di derivazione negoziata, la Corte di cassazione possa dichiarare l'inammissibilità del ricorso stesso senza formalità di procedura, atteso che rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti sempre garantito (Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856 – 01: in motivazione la Corte ha aggiunto che la norma consente il pieno recupero "a posteriori" delle garanzie della difesa e del contraddittorio attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.). 2. Nel caso in esame questa Corte, sez. 7, dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. avendo lo stesso ad oggetto la misura dellapena, liberamente concordatacon il procuratore generale, essendo detta pena legale e determinata in misura inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado. Trattandosi di declaratoria di inammissibilità di un ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte ha seguito il modello procedurale de plano,di cui all’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. che non prevede a l cuna forma l ità e, conseguentemente, alcuna notifica. Posto che un motivo di doglianza esposto dal ricorrente riguarda, appunto, l’omessa notifica della fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione del ricorso, è evidente che - date le premesse di cui sopra - trattasi di motivo manifestamente infondato, perché basato su presupposti normativi errati. Quanto, invece, alla omessa notifica dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, tale notifica è funzionale alla presentazione del ricorso straordinario, ex art. 625 bis cod. proc. pen., ricorso che, appunto, è stato presentato: pertanto una eventuale nullità sarebbe sanata ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 3. Per le ragioni testé esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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