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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38121/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data 14 dicembre 2020 della Corte d'appello di Perugia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della condannata [OSCURATO:PERSONA], ha presentato in data 6 novembre 2020 alla Corte d'appello di Perugia istanza di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza di condanna irrevocabile del Tribunale di Perugia del 9 ottobre 2017; la condannata era venuta a conoscenza della condanna solo in data 29 ottobre 2020 quando, convocata dalla p.g. per la redazione di un verbale di identificazione ex art. 349 cod. proc. pen., apprendeva di essere indagata per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. per aver falsamente dichiarato di non aver riportato condanne, mentre dal certificato del casellario risultava la condanna irrevocabile del Tribunale di Perugia.

A sostegno della richiesta la difesa della Chen metteva in rilievo che la condannata non aveva mai avuto conoscenza del processo svolto nei suoi confronti, in quanto gli atti di citazione in giudizio erano stati notificati in luogo diverso da quello di residenza in Italia; da ciò l'erronea dichiarazione di assenza dell'imputata.

La Corte territoriale rilevava che l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato presso il luogo in cui risultava la dimora dell'imputata, come attestato dalla relata della polizia giudiziaria che aveva consegnato copia dell'avviso alla madre dell'imputata (che si era rifiutata di sottoscrivere l'atto, dichiarando che il figlio era partito per la Cina); anche il decreto di citazione a giudizio era stato notificato allo stesso indirizzo, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.; da queste circostanze desumeva la prova della conoscenza del processo che si era svolto, correttamente, in assenza dell'imputata.

2. Ha proposto ricorso la difesa della condannata, deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 420 bis, 552 e 629 bis cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, e vizio della motivazione; eccepita in via preliminare la nullità del procedimento svolto dinanzi alla Corte d'appello senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., la ricorrente rileva l'irregolarità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (in quanto avvenuta mediante consegna a persona che si era rifiutata di sottoscrivere l'atto, eseguendo ricerche di una persona di sesso maschile - mentre la ricorrente è una donna che, inoltre, non si era mai allontanata dal territorio nazionale - ) e la contraddittorietà e illogicità della motivazione con cui era stata ritenuta perfezionata la notifica dell'atto e la conseguenza della conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza è fondata.

La questione preliminare sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata in quanto è stato affermato che in tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata de plano, in quanto l'art. 629 bis cod. proc. pen. fa rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. (che al comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo), sicché l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione (Sez. 6, n. 17836 del 27/05/2020, Wajdi, Rv. 279026).

Sono, invece, fondati i rilievi difensivi per ciò che riguarda il merito della questione concernente la conoscenza del processo da parte della condannata.

Va ricordato che, anche sulla scorta delle statuizioni della giurisprudenza di legittimità a sezioni unite relative alla declaratoria di assenza dell'imputato operata sulla base della sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, rispetto alla quale si rende necessaria la verifica, anche in presenza di altri elementi, dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

Unite, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 279420), le più recenti decisioni della Corte hanno precisato che la conoscenza, costituente presupposto necessario e legittimante la dichiarazione di assenza dell'imputato, deve riguardare non l'esistenza del procedimento a carico dell'indagato, poi divenuto imputato, bensì l'esercizio dell'azione penale e quindi lo svolgimento del processo; pertanto, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari (Sez. 6 , n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680) e l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210).

Dall'esame degli atti risulta che la notificazione del decreto di citazione a giudizio è avvenuta con le forme dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen.; non avendo rinvenuto persone idonee alla ricezione dell'atto nel luogo di residenza nota, l'agente incaricato ha proceduto con l'invio della raccomandata previo deposito nella casa comunale, ma la procedura non si è completata, poiché la raccomandata non è stata consegnata risultando che il destinatario era "trasferito".

Pertanto, mancando la prova del perfezionamento della procedura di notificazione, non solo manca la prova della regolarità formale della notificazione, ma ancor più deve rilevarsi l'esistenza di dati che conducono ad escludere che la ricorrente abbia avuto notizia del processo instaurato a suo carico, essendo stata assistita da un difensore nominato d'ufficio.

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento sia dell'ordinanza impugnata, sia della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Perugia nei confronti della ricorrente, nel processo illegittimamente svolto in sua assenza, con conseguente restituzione degli atti al medesimo Tribunale per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca la sentenza n. 2312/2017 emessa dal Tribunale di Perugia in data 9 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.

Così deciso il 28/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data 14 dicembre 2020 della Corte d'appello di Perugia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della condannata [OSCURATO:PERSONA], ha presentato in data 6 novembre 2020 alla Corte d'appello di Perugia istanza di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza di condanna irrevocabile del Tribunale di Perugia del 9 ottobre 2017; la condannata era venuta a conoscenza della condanna solo in data 29 ottobre 2020 quando, convocata dalla p.g. per la redazione di un verbale di identificazione ex art. 349 cod. proc. pen., apprendeva di essere indagata per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. per aver falsamente dichiarato di non aver riportato condanne, mentre dal certificato del casellario risultava la condanna irrevocabile del Tribunale di Perugia. A sostegno della richiesta la difesa della Chen metteva in rilievo che la condannata non aveva mai avuto conoscenza del processo svolto nei suoi confronti, in quanto gli atti di citazione in giudizio erano stati notificati in luogo diverso da quello di residenza in Italia; da ciò l'erronea dichiarazione di assenza dell'imputata. La Corte territoriale rilevava che l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato presso il luogo in cui risultava la dimora dell'imputata, come attestato dalla relata della polizia giudiziaria che aveva consegnato copia dell'avviso alla madre dell'imputata (che si era rifiutata di sottoscrivere l'atto, dichiarando che il figlio era partito per la Cina); anche il decreto di citazione a giudizio era stato notificato allo stesso indirizzo, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.; da queste circostanze desumeva la prova della conoscenza del processo che si era svolto, correttamente, in assenza dell'imputata. 2. Ha proposto ricorso la difesa della condannata, deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 420 bis, 552 e 629 bis cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, e vizio della motivazione; eccepita in via preliminare la nullità del procedimento svolto dinanzi alla Corte d'appello senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., la ricorrente rileva l'irregolarità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (in quanto avvenuta mediante consegna a persona che si era rifiutata di sottoscrivere l'atto, eseguendo ricerche di una persona di sesso maschile - mentre la ricorrente è una donna che, inoltre, non si era mai allontanata dal territorio nazionale - ) e la contraddittorietà e illogicità della motivazione con cui era stata ritenuta perfezionata la notifica dell'atto e la conseguenza della conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza è fondata. La questione preliminare sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata in quanto è stato affermato che in tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata de plano, in quanto l'art. 629 bis cod. proc. pen. fa rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. (che al comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo), sicché l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione (Sez. 6, n. 17836 del 27/05/2020, Wajdi, Rv. 279026). Sono, invece, fondati i rilievi difensivi per ciò che riguarda il merito della questione concernente la conoscenza del processo da parte della condannata. Va ricordato che, anche sulla scorta delle statuizioni della giurisprudenza di legittimità a sezioni unite relative alla declaratoria di assenza dell'imputato operata sulla base della sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, rispetto alla quale si rende necessaria la verifica, anche in presenza di altri elementi, dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. Unite, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 279420), le più recenti decisioni della Corte hanno precisato che la conoscenza, costituente presupposto necessario e legittimante la dichiarazione di assenza dell'imputato, deve riguardare non l'esistenza del procedimento a carico dell'indagato, poi divenuto imputato, bensì l'esercizio dell'azione penale e quindi lo svolgimento del processo; pertanto, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari (Sez. 6 , n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680) e l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210). Dall'esame degli atti risulta che la notificazione del decreto di citazione a giudizio è avvenuta con le forme dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen.; non avendo rinvenuto persone idonee alla ricezione dell'atto nel luogo di residenza nota, l'agente incaricato ha proceduto con l'invio della raccomandata previo deposito nella casa comunale, ma la procedura non si è completata, poiché la raccomandata non è stata consegnata risultando che il destinatario era "trasferito". Pertanto, mancando la prova del perfezionamento della procedura di notificazione, non solo manca la prova della regolarità formale della notificazione, ma ancor più deve rilevarsi l'esistenza di dati che conducono ad escludere che la ricorrente abbia avuto notizia del processo instaurato a suo carico, essendo stata assistita da un difensore nominato d'ufficio. 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento sia dell'ordinanza impugnata, sia della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Perugia nei confronti della ricorrente, nel processo illegittimamente svolto in sua assenza, con conseguente restituzione degli atti al medesimo Tribunale per la rinnovazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca la sentenza n. 2312/2017 emessa dal Tribunale di Perugia in data 9 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso il 28/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore [OSCURATO:PERSONA]
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