Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2023

Cassazione n. 23445/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LEVA,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controBANCA [OSCURATO:PERSONA] CREDITO2026 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,2506 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1054/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/03/2023 R.G.N. 1862/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18932/2023Numero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 23445/2026Data pubblicazione 17/07/20261.

La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello della Bancaper lo Sviluppo della Cooperazione di Credito spa (d’ora in avantianche “BSCC”) e, in riforma della sentenza di primo grado, harespinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e StefaniaDeni, volta all’accertamento della intervenuta cessione di ramod’azienda in data 28.6.2012 dalla Banca di Cosenza in favoredella BSCC.2.

La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha premessoche la Banca di Cosenza, originario datore di lavoro degli attualiricorrenti, ha stipulato con le organizzazioni sindacali unaccordo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223 del 1991,finalizzato a gestire la situazione di crisi aziendale e favorire ilmantenimento dei livelli occupazionali; tale accordo, siglato il26.4.2012, ha previsto una rimodulazione dell'inquadramentocontrattuale di tutto il personale, con la ridefinizione dellaretribuzione e, inoltre, il trasferimento del personale assegnatoagli sportelli di Cosenza agenzia 1, Mendicino, Dipignano ePietrafitta, unitamente alle attività e passività aziendali riferibilia questi rami, alla BSCC.

La sentenza ha accertato che idipendenti Bruni e Cucullo sono stati ceduti dalla Banca diCosenza alla Banca appellante in quanto appartenenti ai ramid'azienda oggetto di cessione e che l'inquadramento ad essiriconosciuto presso quest’ultima società era quello cui avevanodiritto per effetto dell'accordo sindacale del 26.4.2012; questo,al punto 2, aveva rimodulato al ribasso l'inquadramento di tuttoil personale al fine di garantire il mantenimento dei livellioccupazionali.

Riguardo alla dipendente Deni, che non operavapresso gli sportelli oggetto di cessione, la BSSC ha formulatouna proposta di assunzione ex novo che, in base al citatoNumero registro generale 18932/2023accordo del 2012, sarebbe avvenuta sempre con il livello dNi umero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 23445/2026inquadramento e retributivo già rimodulato al ribasso.Data pubblicazione 17/07/20262.

Avverso la sentenza i lavoratori soccombenti hanno propostoricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] per loSviluppo della Cooperazione di Credito spa ha resistito concontroricorso.

È stata depositata memoria nell’interesse deiricorrenti.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.1344 c.c. argomentandosi che il collegamento negoziale tral’accordo sindacale del 26.4.2012 e il trasferimento di aziendadel 28.6.2012 abbia realizzato una frode all’art. 2112 c.c. e allegaranzie di mantenimento delle condizioni di lavoro.I ricorrenti, tracciata la distinzione tra l’accordo trilaterocontemplato dall’art. 47 della legge 428 del 1990 e quellobilaterale di cui all’art. 4 della legge 223 del 1991, assumonoche la originaria datrice di lavoro sia giunta al trasferimento diramo di azienda con le modifiche peggiorative del trattamentodei lavoratori già realizzate in anticipo, nell’ambito di unopseudo accordo che l’art. 4, comma 11, della legge 223 del1991, consente ai fini della conservazione occupazionale“presso lo stesso” datore di lavoro.

In tal modo, la cedente,utilizzando in maniera anomala l'accordo ex art. 4 cit. previstoper la continuazione dei rapporti di lavoro con l'originariodatore, ha consentito al futuro cessionario di ricevere, dopo unbreve intervallo di tempo, rapporti di lavoro aventi condizionipeggiorative già applicate, eludendo le garanzie dell'art. 2112Numero registro generale 18932/2023Numero sezionale 2506/2026c.c.

Il motivo invoca la nullità degli strumenti utilizzNautmie rop dei rra ccolta generale 23445/2026Data pubblicazione 17/07/2026aggirare le norme di legge e il diritto dei lavoratori almantenimento, presso la cessionaria, delle stesse condizionicaratterizzanti il rapporto di lavoro con la cedente e domanda ilpagamento degli arretrati dal 29.6.2012.2.

Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la falsa interpretazione e applicazionedell’art. 4, comma 11, della legge 223 del 1991.

Si afferma chela disposizione citata consente di adibire il lavoratore ad unamansione inferiore per salvaguardare il posto di lavoro e diinquadrarlo quindi in una qualifica più bassa, ma non legittimal’attribuzione di una qualifica ed una retribuzione inferiore a chicontinua a svolgere la stessa mansione.

Assume che ciò siaaccaduto nei confronti del dipendente Bruni, reinquadrato dallaqualifica di quadro di secondo livello alla qualifica più bassa diquadro di primo livello, continuando a svolgere le identichemansioni.3.

I motivi di ricorso impongono di definire l’esatta portatadell’accordo trilatero contemplato dall’art. 47 della legge 428 del1990 e di quello bilaterale di cui all’art. 4 della legge 223 del1991 e le possibili interazioni tra gli stessi e rispetto all’art. 2112c.c. e all’istituto della frode alla legge, sotto il profilo dellalegittimità di una deroga all’art. 2112 c.c. attuata secondomodalità diverse da quelle prescritte dal citato art. 47.Dato il rilievo nomofilattico delle questioni poste, si rinvia lacausa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte, in ragione del rilievo nomofilattico delle questioniposte dai motivi di ricorso, rinvia la causa a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza.Così deciso nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026Numero registro generale 18932/2023Numero sezionale 2506/2026La Presidente Numero di raccolta generale 23445/2026Data pubblicazione 17/07/2026Margherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LEVA,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controBANCA [OSCURATO:PERSONA] CREDITO2026 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,2506 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1054/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/03/2023 R.G.N. 1862/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18932/2023Numero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 23445/2026Data pubblicazione 17/07/20261. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello della Bancaper lo Sviluppo della Cooperazione di Credito spa (d’ora in avantianche “BSCC”) e, in riforma della sentenza di primo grado, harespinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e StefaniaDeni, volta all’accertamento della intervenuta cessione di ramod’azienda in data 28.6.2012 dalla Banca di Cosenza in favoredella BSCC.2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha premessoche la Banca di Cosenza, originario datore di lavoro degli attualiricorrenti, ha stipulato con le organizzazioni sindacali unaccordo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223 del 1991,finalizzato a gestire la situazione di crisi aziendale e favorire ilmantenimento dei livelli occupazionali; tale accordo, siglato il26.4.2012, ha previsto una rimodulazione dell'inquadramentocontrattuale di tutto il personale, con la ridefinizione dellaretribuzione e, inoltre, il trasferimento del personale assegnatoagli sportelli di Cosenza agenzia 1, Mendicino, Dipignano ePietrafitta, unitamente alle attività e passività aziendali riferibilia questi rami, alla BSCC. La sentenza ha accertato che idipendenti Bruni e Cucullo sono stati ceduti dalla Banca diCosenza alla Banca appellante in quanto appartenenti ai ramid'azienda oggetto di cessione e che l'inquadramento ad essiriconosciuto presso quest’ultima società era quello cui avevanodiritto per effetto dell'accordo sindacale del 26.4.2012; questo,al punto 2, aveva rimodulato al ribasso l'inquadramento di tuttoil personale al fine di garantire il mantenimento dei livellioccupazionali. Riguardo alla dipendente Deni, che non operavapresso gli sportelli oggetto di cessione, la BSSC ha formulatouna proposta di assunzione ex novo che, in base al citatoNumero registro generale 18932/2023accordo del 2012, sarebbe avvenuta sempre con il livello dNi umero sezionale 2506/2026Numero di raccolta generale 23445/2026inquadramento e retributivo già rimodulato al ribasso.Data pubblicazione 17/07/20262. Avverso la sentenza i lavoratori soccombenti hanno propostoricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] per loSviluppo della Cooperazione di Credito spa ha resistito concontroricorso. È stata depositata memoria nell’interesse deiricorrenti.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.1344 c.c. argomentandosi che il collegamento negoziale tral’accordo sindacale del 26.4.2012 e il trasferimento di aziendadel 28.6.2012 abbia realizzato una frode all’art. 2112 c.c. e allegaranzie di mantenimento delle condizioni di lavoro.I ricorrenti, tracciata la distinzione tra l’accordo trilaterocontemplato dall’art. 47 della legge 428 del 1990 e quellobilaterale di cui all’art. 4 della legge 223 del 1991, assumonoche la originaria datrice di lavoro sia giunta al trasferimento diramo di azienda con le modifiche peggiorative del trattamentodei lavoratori già realizzate in anticipo, nell’ambito di unopseudo accordo che l’art. 4, comma 11, della legge 223 del1991, consente ai fini della conservazione occupazionale“presso lo stesso” datore di lavoro. In tal modo, la cedente,utilizzando in maniera anomala l'accordo ex art. 4 cit. previstoper la continuazione dei rapporti di lavoro con l'originariodatore, ha consentito al futuro cessionario di ricevere, dopo unbreve intervallo di tempo, rapporti di lavoro aventi condizionipeggiorative già applicate, eludendo le garanzie dell'art. 2112Numero registro generale 18932/2023Numero sezionale 2506/2026c.c. Il motivo invoca la nullità degli strumenti utilizzNautmie rop dei rra ccolta generale 23445/2026Data pubblicazione 17/07/2026aggirare le norme di legge e il diritto dei lavoratori almantenimento, presso la cessionaria, delle stesse condizionicaratterizzanti il rapporto di lavoro con la cedente e domanda ilpagamento degli arretrati dal 29.6.2012.2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la falsa interpretazione e applicazionedell’art. 4, comma 11, della legge 223 del 1991. Si afferma chela disposizione citata consente di adibire il lavoratore ad unamansione inferiore per salvaguardare il posto di lavoro e diinquadrarlo quindi in una qualifica più bassa, ma non legittimal’attribuzione di una qualifica ed una retribuzione inferiore a chicontinua a svolgere la stessa mansione. Assume che ciò siaaccaduto nei confronti del dipendente Bruni, reinquadrato dallaqualifica di quadro di secondo livello alla qualifica più bassa diquadro di primo livello, continuando a svolgere le identichemansioni.3. I motivi di ricorso impongono di definire l’esatta portatadell’accordo trilatero contemplato dall’art. 47 della legge 428 del1990 e di quello bilaterale di cui all’art. 4 della legge 223 del1991 e le possibili interazioni tra gli stessi e rispetto all’art. 2112c.c. e all’istituto della frode alla legge, sotto il profilo dellalegittimità di una deroga all’art. 2112 c.c. attuata secondomodalità diverse da quelle prescritte dal citato art. 47.Dato il rilievo nomofilattico delle questioni poste, si rinvia lacausa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte, in ragione del rilievo nomofilattico delle questioniposte dai motivi di ricorso, rinvia la causa a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza.Così deciso nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026Numero registro generale 18932/2023Numero sezionale 2506/2026La Presidente Numero di raccolta generale 23445/2026Data pubblicazione 17/07/2026Margherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23445/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris