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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 36030/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26346-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 2 - -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 79/2021 della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 10/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] di Appello, con sentenza n. 79/2021, depositata il 10 marzo 2021, in riforma della sentenza resa dalla Sezione giurisdizionale della Regione [OSCURATO:PERSONA], dichiarava, per quello che qui rileva, la responsabilità amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava, a titolo di danno erariale, al pagamento, in favore della R egione [OSCURATO:PERSONA] , di euro 134.265,72.

La Procura regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte dei Conti aveva, infatti, tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri amministratori del Comune di Baschi e dell’[OSCURATO:PERSONA], contestandogli di avere cagionato un danno ingiusto alla Regione [OSCURATO:PERSONA] e al Comune di Baschi, quali enti erogatori di finanziamenti previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, Asse III, Misura 3.2., nel cui ambito rientravano interventi che riguardavano “anche beni e monumenti privati dati in concessione ai soggetti attuatori di natura pubblica, onde assicurarne la funzione pubblica integrale col vincolo di destinazione di durata minima ventennale”.

Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 3 - Era risultato che l’immobile, per la cui ristrutturazione erano stati ottenuti i finanziamenti,pur idoneo all’uso sin dal 2008 , non era stato destinato alle finalità per le quali il finanziamento era stato erogato, ossia garantire la sua funzione pubblica integrale, quale “Centro di documentazione del [OSCURATO:PERSONA]”, che sarebbe dovuta permanere attiva per la durata di un ventennio.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione [OSCURATO:PERSONA], quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], citato nella sua qualità di direttore della Comunità montana ONAT, rigettòla domanda di risarcimento dei danni, sul rilievo che l’immobile non avesse irrimediabilmente perduto ogni utilità rilevante per la comunità, in quanto lo stesso era tutt’ora idoneo al soddisfacimento dell’interesse pubblico al quale era destinato, essendo stato il contratto ventennale di comodato trasformato in usufrutto,a titolo gratuito dal 2016 al 2036.

La sentenza, appellata dal Procuratore regionale per l’[OSCURATO:PERSONA], è stata, come già detto, riformata dalla Corte dei Conti , S ezione giurisdizionale centrale di appello.

In particolare, la Corte dei conti - rigettate , preliminarmente , le eccezioni di inammissibilità dell’appello e accertato, in fatto , che l’immobile risultava essere stato correttamente ristrutturato e disponibile almeno dal giugno 2009, ma che non ave va mai ricevuto quel vincolo di destinazione per il quale era stato erogato il finanziamento- riteneva essere sussistente l’ipotesi di danno permanente,con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, il credito erariale, maturato antecedentemente al quinquennio rispetto alla data di notifica all’invito a dedurre ([OSCURATO:DATA_NASCITA]),non poteva dirsi prescritto.

In ordine, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rilevava che il danno attuale e concreto fosse costituito dal valore patrimoniale perduto,in ragione dell’ome ssa destinazione dell’immobile a sede del Centro di documentazione del [OSCURATO:PERSONA], e che l’appellato Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 4 - fosse responsabile per una quota del 15% dei danni maturati dal 2010 al 2020 liquidati, ex art.1226 cod. civ., in una quota annuale pari ad euro 89.510,48. [OSCURATO:PERSONA] contabile di appello riteneva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che il Consorzio “[OSCURATO:PERSONA]” era il soggetto attuatore dell’intervento di ristrutturazione e il soggetto destinatario finale, unitamente all’ONAT, quale successore , dell’utilità che si doveva conseguire con la spendita del finanziamento.

La gestione del bene, infatti, era passata,dalla fine del 2009, alla Comunità montana ONAT e se anche tale Comunità era stata soppressa con legge regionale del 2011 e sciolta nel 2012 era, però, anche vero che,ai sensi della medesima legge regionale, le comunità continuavano a svolgere le loro funzioni, anche se sciolte, fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna Unione speciale di Comuni.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso innanzi a questa Corte,articolando sei motivi.

Il Procuratore generalepresso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso, mentre gli altri cointeressati, non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato, ex art. 380 bis .1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione deiprincipi attinenti alla giurisdizione ai sensi degli artt.103 e 111 Cost. e degli artt.360 n.2 e 362 c.p.c., in relazione alla normativa della Regione [OSCURATO:PERSONA] sulle Comunità montane e in tema di gestione delle aree naturali protette nonché in relazione alla violazione del principio nulla poena sine lege (art.7 CEDU e art.25 co.2 Cost)- i l ricorrente deduce che il giudice contabile avrebbe ravvisato l’esistenza di una norma di attribuzioni delle funzioni, a suo dire inesistenti,in capo alla Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 5 - Comunità montana ONAT, quale ente successore del soppresso Consorzio ParcoFiume Tevere, ravvisando, cos ì, la colpa grave in capo a [OSCURATO:PERSONA], quale direttore della Comunit à , per l’omessa esecuzione di atti di gestione,relativi alla messa in esercizio del Centro di documentazione del parco [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la prospettazione difensiva, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di appello, il trasferimento ope legis in materia di parchi a favore delle Comunità montane, assimilate alle [OSCURATO:PERSONA] di Comuni, non avevamai avuto luogo, perché l’art. 1, comma 2, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.10 aveva, successivamente, disposto la soppressione delle [OSCURATO:PERSONA] dei Comuni, mentre il successivo art.11 della legge regionale Lazio 27.12.2018 n. 12 a veva affidato ad altro Ente ([OSCURATO:PERSONA]) le competenze in materia di aree protette.

La sentenza sarebbe, pertanto, affetta da eccesso di potere giurisdizionale, per avere , il giudice di appello invaso la sfera del legislatore, ravvisando l’esistenza di una norma, in realtà inesis tente, con la conseguenza che, in assenza di una norma positiva attributiva di poteri e doveri in capo alle Comunità montane, il Lattanzi, nella sua qualità di Direttore,non avrebbe potuto essere condannato.

La sentenza si porrebbe, pertanto, anche in con trasto con la Costituzione e la CEDU per averne violato i relativi principi (nulla poena sine lege).

2. Con il secondo motivo,il ricorrente censura il passaggio della sentenza impugnata nel punto in cui si legge ..se è vero che la Comunità montana ONAT ha costituito i propri organi soltanto in data 27.10.2010, per poi essere soppressa con legge regionale n. 18 del 23.12.2011 e sciolta nel 2012 è anche vero che, ai sensi dell’art. 63, comma 3, della medesima legge “le comunità montane, ancorché sciolte, continuano a esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali dei Comuni fino alla data di adozione dello Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 6 - Statuto di ciascuna unione ai sensi dell’art.11 e all’Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell’agenzia stessa ai sensi dell’art.69, comma 3”.

Secondo la prospettazione difensiva, il G iudice contabile , partendo dall’assunto secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto attuatore e destinatario finale dell’utilità conseguente alla realizzazione del Centro di documentazione del [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che la Comunità montana avrebbe svolto funzioni in materie di parchi e aree naturali protette, anche successivamente alla sua soppressione, laddove, di contro, il legislatore , nel contesto della riforma operata con la suddetta legge,avrebbe inteso conservare alla Comunità montana,esclusivamente , alcune competenze in materia di boschi, vincoli idrogeologici, agricoltura, ma non , anche , quelle in materia di parchi.

3. Con il terzo motivo di ricorso - rubricato: violazione e falsa applicazione dei principi attinenti alla giurisdizione ai sensi degli artt.103 e 111 Cost. e degli artt.360 e 362 c.p.c., in relazione agli artt.15 e 11 L.n.241/1990 nonché all’art.34, D.LGS n.267/2000- si deduce che il G iudice contabile si sia ingerito negli accordi convenzionali sottoscritti dalle parti,stravolgendone gli effetti, finendo con l’attribuire,indebitamente, alla Comunità montana la posizione di successore del Consorzio, sconfinando così nell’esercizio del potere amministrativo.

Infatti, secondo la ricostruzione difensiva, a seguito della realizzazione delle opere il Consorzio (il quale,nella convenzione del 2003, era stato individuato come soggetto che avrebbe dovuto svolgere attività di supporto nelle operazioni e negli interventi di ristrutturazione) era cessato da ogni incarico, trasferendo la gestione dell’opera al Comune di Baschi, tant’è che , nel protocollo dell’anno 2008,sottoscritto da quel Comune , il Consorzio non compariva più. 4.Con il quarto motivo - rubricato: sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dei principi attinenti alla giurisdizione ai sensi degli Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 7 - artt.103 e 111 Cost. e degli artt.360 e 362 c.p.c. in relazione all’art.133, comma 1, lett.a), punto 2 del D.Lgs. n.104/2010 (Codice del processo amministrativo)- il ricorrente deduce che il giudice contabile, nel sovrapporsi e nell’interferire con le c onvenzioni sottoscritte tra le parti, avrebbe finito con l’esercitare poteri giurisdizionali che competono, in via esclusiva , al Giudice amministrativo, ai sensi del l’art. 133, primo comma, lett. a) , punto 2 del d.lgs. n.104 del 2010. 5.Con il quinto motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dei principi attinenti alla giurisdizione ai sensi degli artt.103 e 11 Cost. e degli artt.360 e 362 c.p.c. in relazione alla normativa della Regione [OSCURATO:PERSONA] sugli Statuti delle [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta che il giudice contabile abbia attribuito al Direttore della Comunità montana ONAT compiti e poteri di natura gestionale (che il Lattanzi avrebbe omesso di esercitare, non segnalando od omettendo di farsi promotore della soluzione della questione relativa alla destinazione dell’immobile) che non erano stabiliti dallo Statuto della Comunità, cosi sconfinando nell’alveo del potere amministrativo, individuando, inoltre , anche il canone di condotta alla quale l’azione del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuta uniformare per non incorrere in colpa grave. 6 Con il sesto motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dei principi attinenti alla giurisdizione ai sensi degli art.103 e 11 Cost. e degli artt.360 e 362 c.p.c. in relazione alla violazione dei principi del giusto processo 8art.6 CEDU) e del “diritto a un doppio grado di giudizio (art.2 Prot.n.7, CEDU).

Illegittimità costituzionale dell’art.199, comma 2 del d.lgs. n.174/2016 (codice di giustizia contabile)- il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe deciso, nel merito e in unico grado, su tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.

In questo modo, non potendo sollevare nei confronti di tale sentenza alcuna verifica di legittimità innanzialla Corte di cassazione sarebbe configurabile , secondo la prospettazione Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 8 - difensiva,un vero e proprio diniego di giustizia, oltre che un’evidente compressione del diritto al doppio grado di giudizio.

Inoltre, la condanna per la quota parte di contributo causale sarebbe stata disposta in violazione del principio del simultaneus e del giusto processo, posto che tale contributo avrebbe semmai potuto essere valutato solo se fossero stati contemporaneamente giudicati, nel merito, anche gli altri soggetti coinvolti nella vicenda de qua .

Il ricorrente deduce, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 199, comma 2, del d.lgs. n.174 del 2016, nella parte in c ui non è previsto che debba essere disposto il rinvio al primo giudice anche laddove il giudice abbia conosciuto soltanto di uno degli elementi (in questo caso il danno) di cui si compone la responsabilità amministrativo contabile. 7.Con la memoria, infine, il ricorrente allega sentenza resa, in sede di rinvio nei confronti degli altri amministratori del Comune di Baschi e della [OSCURATO:PERSONA] ONAT, dalla Corte dei conti, sezione regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha assolto questi ultimi riconoscendo che, una volta ultimata la ristrutturazione dell’immobile, l’unico soggetto obbligato all’effettiva utilizzazione era il Comune di Baschi, mentre la Comunità montana, realizzando l’immobile , aveva adempiuto ai propri doveri. 8.E’, d’uopo , ribadire che , d opo il dialogo sul punto con la Corte costituzionale, la posizione delle Sezioni unite, in merito ai ben circoscritti limiti della verifica consentita alla Corte di cassazione in punto di giurisdizione sui provvedimenti dei giudici speciali, è ferma (v.

Cass.,Sez.

Un., 25.03.2019 , n. 8311 ) nel lo statuire che l 'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 9 - assoluto di cognizione giurisdizionale - , nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018), che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per "errores in procedendo", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo. .

8.1. Va,poi, ulteriormente ribadito che, anche, la violazione, da parte del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti , di norme del diritto dell'Unione europea o della CEDU che si risolva in un error in iudicando(sia pure de iure procedendi) non è sindacabile dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo, in questione , è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale -l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione- concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale (v., tra le altre, di recente,Cass., Sez.

Un., 6 marzo 2020, n. 6460 ; Cass. , Sez.

U n . , 7.07.2021 , n. 19244).

9. Alla luce di tali principi generali, i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce l’invasione da parte della Corte dei conti nella sfera riservata al potere legislativo, sono inammissibili. 9.1.Per giurisprudenza, ormai costante , di queste Sezioni Unite, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 10 - applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non, invece , quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio.

E ciò anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (Cass., Sez.

Un.,25 marzo 2019, n. 8311; Cass., Sez.

Un.,4 dicembre 2020, n. 27770; Cass., Sez.

Un., 7 luglio 2021, n. 19244; Cass., Sez.

Un.,3 novembre 2021, n. 31311; Cass., Sez.

Un., 26/11/2021 n.36899 ).

9.2. Nel caso in esame, nel compiere la ricostruzione della vicenda, il Giudice contabile di appello, rimarcato che il “[OSCURATO:PERSONA] era stato il soggetto attuatore dell’intervento di ristrutturazione e, quindi, il soggetto destinatario finale, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] ONAT, quale suo successore, dell’utilità che si doveva conseguire con la spendita del finanziamento”, ha evidenziato come tale gestione sia passata, dalla fine del 2009, alla Comunità montana ONAT, ai sensi dell’art.7, comma 1 lett. b., ed 8 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.9 del 1995 cosi come modificati dall’art. 19 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 24 del 2007 . [OSCURATO:PERSONA] contabile ha, ancora, precisato che “ la Comunità montana ONAT aveva costituito i propri organi soltanto in data 27.10.2010, per poi essere soppressa con l.r. n.18 del 23.12.2011 e sciolta nel 2012, la stessa, ai sensi dell’art.63, comma 3 della medesima legge, continuava ad esercitare le funzioni conferite alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione…mentre ai sensi dell’art.64, comma 2, della l.r. n.18 del 23.12.2011 era previsto che fino alla nomina dei Commissari liquidatori rimanessero in carica gli organi di amministrazione delle Comunità montane, ed ancora, al comma 5 che i Commissari fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 11 - liquidazione si sostituissero agli organi della comunità montana al fine di garantire l’espletamento delle attività ordinarie e l’adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili e urgenti.”. 9.3 Appare evidente, dai passi motivazionali della sentenza impugnata sopra riportati, che la Corte dei Conti non ha creato alcuna nuova norma,ma ha esercitato il potere interpretativo che le è proprio, nell’applicazione delle norme regionali che si sono succedutesi nel tempo, ricostruendo il quadro normativo di riferimento al fine di individuare la fonte della responsabilità del Lattanzi.

Essendosi il giudice speciale attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile al caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni ma dalla ratioche il loro coordinamento sistematico disvela, non ricorre l’ipotesi dello sconfinamento nella sfera della competenza del legislatore, potendo, tutt’al più, tale operazione ermeneutica dare luogo ad un error in iudicando, e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (cfr. Cass. , S ez .

U n . , 11.09.2019,n. 22711 ).

10. A eguale sanzione di inammissibilità soggiacciono il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso,con i quali si è dedotta , sotto diversi profili, l’invasione nella sfera riservata al potere e al giudice amministrativo.

10.1. Anche in tal caso, il Giudice contabile, pur avendo fatto richiamo,nella sola parte in fatto della sentenza, alle Convenzioni del 2003 e del 2008, ha, come già detto, individuato il “[OSCURATO:PERSONA]”, quale soggetto attuatore dell’intervento di ristrutturazione e la [OSCURATO:PERSONA] ONAT, quale suo successor e, talchéun eventuale errore di valutazione o di omessa valutazione del contenuto delle relative decisioni configura un error in iudicando, insindacabile in questa sede, analogamente alla doglianza volta a Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 12 - censurare una errata valutazione delle competenze del Direttore generale come previste dalle norme statutarie dall’Ente. 10.2 In tale ipotesi, infatti, per la giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite (cfr.Cass., S ez .

U n . , 22 . 11 . 2019 , n. 30527 e, in termini, Cass., Sez.

U n . , 3 . 11 . 2020 n.24376 ) l'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, potendo e dovendo la Corte dei conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell'azione amministrativa .

10.3. Deve, egualmente, esclu dersi la dedotta invasione nella competenza spettante al Giudice amministrativo, avente giurisdizione esclusiva in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.133, primo comma, lett. a) , punto 2 , del d.lgs. n. 104 del 2010, apparendo evidente che, anche in questo caso, la Corte dei Conti ha fatto uso dei suoi poteri interpretativi, nella valutazione di tutto il materiale probatorio in atti, ivi comprese le dedotte Convenzioni.

11. Infine, il sesto motivo di ricorso -con il quale, in estrema sintesi, il ricorrente deduce diniego di giustizia e violazione del diritto al doppio grado di giudizio (per essere stato giudicato in unico grado su tutti gli elementi costituitivi della responsabilità amministrativa contabile laddove in primo grado era stato assolto solo per la riscontrata mancanza di danno) nonché violazione del principio del giusto processo (per essere stato condannato,pro quota parte , a titolo di contributo causale del danno erariale,in assenza degli altri soggetti coinvolti nella vicenda)- è inammissibile , involgendo motivi del tutto estranei a quello attinente al profilo della giurisdizione.

Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 13 -

11.1. Da un canto, infatti, il mezzo attiene alle regole del funzionamento del processo, dall’altro, nel caso in esame, non può raffigurarsi nessun diniego di giustizia né compressione del diritto sancito dall’art.2 del Protocollo n. 7 della CEDU, trattandosi , in ogni caso,di censure che sono volte a fare valere presunti errori in iudicando o in procedendo.

In materia, infatti, è recente, ma già consolidato , l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei Conti è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende neppure a seguito della garanzia del giusto processo ex art.111 Cost ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione (Cass., Sez.

U n. , 14.09.2020 n.19085; Cass., Sez.

U n . , 21.09.2020, n.19675; Cass., Sez.U n . ,

4.06. 2021 , n.1557 3 ).

11.2. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla prospettata illegittimità costituzionale dell’art. 199, secondo comma, del d.lgs. n. 174 del 2016, trattandosi di censura che investe la legittimità di una norma sostanziale, priva di effetti sull’essenza della giurisdizione e sui limiti di essa. 12.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.

13. Non v' è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità̀di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.

14. Sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità del disposto normativo relativo al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ric. 2021 n. 26346 sez.

SU -ud. 25-10-20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26346-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 2 - -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 79/2021 della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 10/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] di Appello, con sentenza n. 79/2021, depositata il 10 marzo 2021, in riforma della sentenza resa dalla Sezione giurisdizionale della Regione [OSCURATO:PERSONA], dichiarava, per quello che qui rileva, la responsabilità amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava, a titolo di danno erariale, al pagamento, in favore della R egione [OSCURATO:PERSONA] , di euro 134.265,72. La Procura regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte dei Conti aveva, infatti, tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri amministratori del Comune di Baschi e dell’[OSCURATO:PERSONA], contestandogli di avere cagionato un danno ingiusto alla Regione [OSCURATO:PERSONA] e al Comune di Baschi, quali enti erogatori di finanziamenti previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, Asse III, Misura 3.2., nel cui ambito rientravano interventi che riguardavano “anche beni e monumenti privati dati in concessione ai soggetti attuatori di natura pubblica, onde assicurarne la funzione pubblica integrale col vincolo di destinazione di durata minima ventennale”. Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 3 - Era risultato che l’immobile, per la cui ristrutturazione erano stati ottenuti i finanziamenti,pur idoneo all’uso sin dal 2008 , non era stato destinato alle finalità per le quali il finanziamento era stato erogato, ossia garantire la sua funzione pubblica integrale, quale “Centro di documentazione del [OSCURATO:PERSONA]”, che sarebbe dovuta permanere attiva per la durata di un ventennio. La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione [OSCURATO:PERSONA], quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], citato nella sua qualità di direttore della Comunità montana ONAT, rigettòla domanda di risarcimento dei danni, sul rilievo che l’immobile non avesse irrimediabilmente perduto ogni utilità rilevante per la comunità, in quanto lo stesso era tutt’ora idoneo al soddisfacimento dell’interesse pubblico al quale era destinato, essendo stato il contratto ventennale di comodato trasformato in usufrutto,a titolo gratuito dal 2016 al 2036. La sentenza, appellata dal Procuratore regionale per l’[OSCURATO:PERSONA], è stata, come già detto, riformata dalla Corte dei Conti , S ezione giurisdizionale centrale di appello. In particolare, la Corte dei conti - rigettate , preliminarmente , le eccezioni di inammissibilità dell’appello e accertato, in fatto , che l’immobile risultava essere stato correttamente ristrutturato e disponibile almeno dal giugno 2009, ma che non ave va mai ricevuto quel vincolo di destinazione per il quale era stato erogato il finanziamento- riteneva essere sussistente l’ipotesi di danno permanente,con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, il credito erariale, maturato antecedentemente al quinquennio rispetto alla data di notifica all’invito a dedurre ([OSCURATO:DATA_NASCITA]),non poteva dirsi prescritto. In ordine, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rilevava che il danno attuale e concreto fosse costituito dal valore patrimoniale perduto,in ragione dell’ome ssa destinazione dell’immobile a sede del Centro di documentazione del [OSCURATO:PERSONA], e che l’appellato Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 4 - fosse responsabile per una quota del 15% dei danni maturati dal 2010 al 2020 liquidati, ex art.1226 cod. civ., in una quota annuale pari ad euro 89.510,48. [OSCURATO:PERSONA] contabile di appello riteneva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che il Consorzio “[OSCURATO:PERSONA]” era il soggetto attuatore dell’intervento di ristrutturazione e il soggetto destinatario finale, unitamente all’ONAT, quale successore , dell’utilità che si doveva conseguire con la spendita del finanziamento. La gestione del bene, infatti, era passata,dalla fine del 2009, alla Comunità montana ONAT e se anche tale Comunità era stata soppressa con legge regionale del 2011 e sciolta nel 2012 era, però, anche vero che,ai sensi della medesima legge regionale, le comunità continuavano a svolgere le loro funzioni, anche se sciolte, fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna Unione speciale di Comuni. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso innanzi a questa Corte,articolando sei motivi. Il Procuratore generalepresso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso, mentre gli altri cointeressati, non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato, ex art. 380 bis .1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione deiprincipi attinenti alla giurisdizione ai sensi degli artt.103 e 111 Cost. e degli artt.360 n.2 e 362 c.p.c., in relazione alla normativa della Regione [OSCURATO:PERSONA] sulle Comunità montane e in tema di gestione delle aree naturali protette nonché in relazione alla violazione del principio nulla poena sine lege (art.7 CEDU e art.25 co.2 Cost)- i l ricorrente deduce che il giudice contabile avrebbe ravvisato l’esistenza di una norma di attribuzioni delle funzioni, a suo dire inesistenti,in capo alla Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 5 - Comunità montana ONAT, quale ente successore del soppresso Consorzio ParcoFiume Tevere, ravvisando, cos ì, la colpa grave in capo a [OSCURATO:PERSONA], quale direttore della Comunit à , per l’omessa esecuzione di atti di gestione,relativi alla messa in esercizio del Centro di documentazione del parco [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione difensiva, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di appello, il trasferimento ope legis in materia di parchi a favore delle Comunità montane, assimilate alle [OSCURATO:PERSONA] di Comuni, non avevamai avuto luogo, perché l’art. 1, comma 2, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.10 aveva, successivamente, disposto la soppressione delle [OSCURATO:PERSONA] dei Comuni, mentre il successivo art.11 della legge regionale Lazio 27.12.2018 n. 12 a veva affidato ad altro Ente ([OSCURATO:PERSONA]) le competenze in materia di aree protette. La sentenza sarebbe, pertanto, affetta da eccesso di potere giurisdizionale, per avere , il giudice di appello invaso la sfera del legislatore, ravvisando l’esistenza di una norma, in realtà inesis tente, con la conseguenza che, in assenza di una norma positiva attributiva di poteri e doveri in capo alle Comunità montane, il Lattanzi, nella sua qualità di Direttore,non avrebbe potuto essere condannato. La sentenza si porrebbe, pertanto, anche in con trasto con la Costituzione e la CEDU per averne violato i relativi principi (nulla poena sine lege). 2. Con il secondo motivo,il ricorrente censura il passaggio della sentenza impugnata nel punto in cui si legge ..se è vero che la Comunità montana ONAT ha costituito i propri organi soltanto in data 27.10.2010, per poi essere soppressa con legge regionale n. 18 del 23.12.2011 e sciolta nel 2012 è anche vero che, ai sensi dell’art. 63, comma 3, della medesima legge “le comunità montane, ancorché sciolte, continuano a esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali dei Comuni fino alla data di adozione dello Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 6 - Statuto di ciascuna unione ai sensi dell’art.11 e all’Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell’agenzia stessa ai sensi dell’art.69, comma 3”. Secondo la prospettazione difensiva, il G iudice contabile , partendo dall’assunto secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto attuatore e destinatario finale dell’utilità conseguente alla realizzazione del Centro di documentazione del [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che la Comunità montana avrebbe svolto funzioni in materie di parchi e aree naturali protette, anche successivamente alla sua soppressione, laddove, di contro, il legislatore , nel contesto della riforma operata con la suddetta legge,avrebbe inteso conservare alla Comunità montana,esclusivamente , alcune competenze in materia di boschi, vincoli idrogeologici, agricoltura, ma non , anche , quelle in materia di parchi. 3. Con il terzo motivo di ricorso - rubricato: violazione e falsa applicazione dei principi attinenti alla giurisdizione ai sensi degli artt.103 e 111 Cost. e degli artt.360 e 362 c.p.c., in relazione agli artt.15 e 11 L.n.241/1990 nonché all’art.34, D.LGS n.267/2000- si deduce che il G iudice contabile si sia ingerito negli accordi convenzionali sottoscritti dalle parti,stravolgendone gli effetti, finendo con l’attribuire,indebitamente, alla Comunità montana la posizione di successore del Consorzio, sconfinando così nell’esercizio del potere amministrativo. Infatti, secondo la ricostruzione difensiva, a seguito della realizzazione delle opere il Consorzio (il quale,nella convenzione del 2003, era stato individuato come soggetto che avrebbe dovuto svolgere attività di supporto nelle operazioni e negli interventi di ristrutturazione) era cessato da ogni incarico, trasferendo la gestione dell’opera al Comune di Baschi, tant’è che , nel protocollo dell’anno 2008,sottoscritto da quel Comune , il Consorzio non compariva più. 4.Con il quarto motivo - rubricato: sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dei principi attinenti alla giurisdizione ai sensi degli Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 7 - artt.103 e 111 Cost. e degli artt.360 e 362 c.p.c. in relazione all’art.133, comma 1, lett.a), punto 2 del D.Lgs. n.104/2010 (Codice del processo amministrativo)- il ricorrente deduce che il giudice contabile, nel sovrapporsi e nell’interferire con le c onvenzioni sottoscritte tra le parti, avrebbe finito con l’esercitare poteri giurisdizionali che competono, in via esclusiva , al Giudice amministrativo, ai sensi del l’art. 133, primo comma, lett. a) , punto 2 del d.lgs. n.104 del 2010. 5.Con il quinto motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dei principi attinenti alla giurisdizione ai sensi degli artt.103 e 11 Cost. e degli artt.360 e 362 c.p.c. in relazione alla normativa della Regione [OSCURATO:PERSONA] sugli Statuti delle [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta che il giudice contabile abbia attribuito al Direttore della Comunità montana ONAT compiti e poteri di natura gestionale (che il Lattanzi avrebbe omesso di esercitare, non segnalando od omettendo di farsi promotore della soluzione della questione relativa alla destinazione dell’immobile) che non erano stabiliti dallo Statuto della Comunità, cosi sconfinando nell’alveo del potere amministrativo, individuando, inoltre , anche il canone di condotta alla quale l’azione del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuta uniformare per non incorrere in colpa grave. 6 Con il sesto motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dei principi attinenti alla giurisdizione ai sensi degli art.103 e 11 Cost. e degli artt.360 e 362 c.p.c. in relazione alla violazione dei principi del giusto processo 8art.6 CEDU) e del “diritto a un doppio grado di giudizio (art.2 Prot.n.7, CEDU). Illegittimità costituzionale dell’art.199, comma 2 del d.lgs. n.174/2016 (codice di giustizia contabile)- il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe deciso, nel merito e in unico grado, su tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile. In questo modo, non potendo sollevare nei confronti di tale sentenza alcuna verifica di legittimità innanzialla Corte di cassazione sarebbe configurabile , secondo la prospettazione Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 8 - difensiva,un vero e proprio diniego di giustizia, oltre che un’evidente compressione del diritto al doppio grado di giudizio. Inoltre, la condanna per la quota parte di contributo causale sarebbe stata disposta in violazione del principio del simultaneus e del giusto processo, posto che tale contributo avrebbe semmai potuto essere valutato solo se fossero stati contemporaneamente giudicati, nel merito, anche gli altri soggetti coinvolti nella vicenda de qua . Il ricorrente deduce, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 199, comma 2, del d.lgs. n.174 del 2016, nella parte in c ui non è previsto che debba essere disposto il rinvio al primo giudice anche laddove il giudice abbia conosciuto soltanto di uno degli elementi (in questo caso il danno) di cui si compone la responsabilità amministrativo contabile. 7.Con la memoria, infine, il ricorrente allega sentenza resa, in sede di rinvio nei confronti degli altri amministratori del Comune di Baschi e della [OSCURATO:PERSONA] ONAT, dalla Corte dei conti, sezione regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha assolto questi ultimi riconoscendo che, una volta ultimata la ristrutturazione dell’immobile, l’unico soggetto obbligato all’effettiva utilizzazione era il Comune di Baschi, mentre la Comunità montana, realizzando l’immobile , aveva adempiuto ai propri doveri. 8.E’, d’uopo , ribadire che , d opo il dialogo sul punto con la Corte costituzionale, la posizione delle Sezioni unite, in merito ai ben circoscritti limiti della verifica consentita alla Corte di cassazione in punto di giurisdizione sui provvedimenti dei giudici speciali, è ferma (v. Cass.,Sez. Un., 25.03.2019 , n. 8311 ) nel lo statuire che l 'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 9 - assoluto di cognizione giurisdizionale - , nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018), che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per "errores in procedendo", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo. . 8.1. Va,poi, ulteriormente ribadito che, anche, la violazione, da parte del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti , di norme del diritto dell'Unione europea o della CEDU che si risolva in un error in iudicando(sia pure de iure procedendi) non è sindacabile dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo, in questione , è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale -l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione- concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale (v., tra le altre, di recente,Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6460 ; Cass. , Sez. U n . , 7.07.2021 , n. 19244). 9. Alla luce di tali principi generali, i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce l’invasione da parte della Corte dei conti nella sfera riservata al potere legislativo, sono inammissibili. 9.1.Per giurisprudenza, ormai costante , di queste Sezioni Unite, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 10 - applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non, invece , quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio. E ciò anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (Cass., Sez. Un.,25 marzo 2019, n. 8311; Cass., Sez. Un.,4 dicembre 2020, n. 27770; Cass., Sez. Un., 7 luglio 2021, n. 19244; Cass., Sez. Un.,3 novembre 2021, n. 31311; Cass., Sez. Un., 26/11/2021 n.36899 ). 9.2. Nel caso in esame, nel compiere la ricostruzione della vicenda, il Giudice contabile di appello, rimarcato che il “[OSCURATO:PERSONA] era stato il soggetto attuatore dell’intervento di ristrutturazione e, quindi, il soggetto destinatario finale, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] ONAT, quale suo successore, dell’utilità che si doveva conseguire con la spendita del finanziamento”, ha evidenziato come tale gestione sia passata, dalla fine del 2009, alla Comunità montana ONAT, ai sensi dell’art.7, comma 1 lett. b., ed 8 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.9 del 1995 cosi come modificati dall’art. 19 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 24 del 2007 . [OSCURATO:PERSONA] contabile ha, ancora, precisato che “ la Comunità montana ONAT aveva costituito i propri organi soltanto in data 27.10.2010, per poi essere soppressa con l.r. n.18 del 23.12.2011 e sciolta nel 2012, la stessa, ai sensi dell’art.63, comma 3 della medesima legge, continuava ad esercitare le funzioni conferite alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione…mentre ai sensi dell’art.64, comma 2, della l.r. n.18 del 23.12.2011 era previsto che fino alla nomina dei Commissari liquidatori rimanessero in carica gli organi di amministrazione delle Comunità montane, ed ancora, al comma 5 che i Commissari fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 11 - liquidazione si sostituissero agli organi della comunità montana al fine di garantire l’espletamento delle attività ordinarie e l’adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili e urgenti.”. 9.3 Appare evidente, dai passi motivazionali della sentenza impugnata sopra riportati, che la Corte dei Conti non ha creato alcuna nuova norma,ma ha esercitato il potere interpretativo che le è proprio, nell’applicazione delle norme regionali che si sono succedutesi nel tempo, ricostruendo il quadro normativo di riferimento al fine di individuare la fonte della responsabilità del Lattanzi. Essendosi il giudice speciale attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile al caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni ma dalla ratioche il loro coordinamento sistematico disvela, non ricorre l’ipotesi dello sconfinamento nella sfera della competenza del legislatore, potendo, tutt’al più, tale operazione ermeneutica dare luogo ad un error in iudicando, e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (cfr. Cass. , S ez . U n . , 11.09.2019,n. 22711 ). 10. A eguale sanzione di inammissibilità soggiacciono il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso,con i quali si è dedotta , sotto diversi profili, l’invasione nella sfera riservata al potere e al giudice amministrativo. 10.1. Anche in tal caso, il Giudice contabile, pur avendo fatto richiamo,nella sola parte in fatto della sentenza, alle Convenzioni del 2003 e del 2008, ha, come già detto, individuato il “[OSCURATO:PERSONA]”, quale soggetto attuatore dell’intervento di ristrutturazione e la [OSCURATO:PERSONA] ONAT, quale suo successor e, talchéun eventuale errore di valutazione o di omessa valutazione del contenuto delle relative decisioni configura un error in iudicando, insindacabile in questa sede, analogamente alla doglianza volta a Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 12 - censurare una errata valutazione delle competenze del Direttore generale come previste dalle norme statutarie dall’Ente. 10.2 In tale ipotesi, infatti, per la giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite (cfr.Cass., S ez . U n . , 22 . 11 . 2019 , n. 30527 e, in termini, Cass., Sez. U n . , 3 . 11 . 2020 n.24376 ) l'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, potendo e dovendo la Corte dei conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell'azione amministrativa . 10.3. Deve, egualmente, esclu dersi la dedotta invasione nella competenza spettante al Giudice amministrativo, avente giurisdizione esclusiva in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.133, primo comma, lett. a) , punto 2 , del d.lgs. n. 104 del 2010, apparendo evidente che, anche in questo caso, la Corte dei Conti ha fatto uso dei suoi poteri interpretativi, nella valutazione di tutto il materiale probatorio in atti, ivi comprese le dedotte Convenzioni. 11. Infine, il sesto motivo di ricorso -con il quale, in estrema sintesi, il ricorrente deduce diniego di giustizia e violazione del diritto al doppio grado di giudizio (per essere stato giudicato in unico grado su tutti gli elementi costituitivi della responsabilità amministrativa contabile laddove in primo grado era stato assolto solo per la riscontrata mancanza di danno) nonché violazione del principio del giusto processo (per essere stato condannato,pro quota parte , a titolo di contributo causale del danno erariale,in assenza degli altri soggetti coinvolti nella vicenda)- è inammissibile , involgendo motivi del tutto estranei a quello attinente al profilo della giurisdizione. Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 13 - 11.1. Da un canto, infatti, il mezzo attiene alle regole del funzionamento del processo, dall’altro, nel caso in esame, non può raffigurarsi nessun diniego di giustizia né compressione del diritto sancito dall’art.2 del Protocollo n. 7 della CEDU, trattandosi , in ogni caso,di censure che sono volte a fare valere presunti errori in iudicando o in procedendo. In materia, infatti, è recente, ma già consolidato , l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei Conti è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende neppure a seguito della garanzia del giusto processo ex art.111 Cost ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione (Cass., Sez. U n. , 14.09.2020 n.19085; Cass., Sez. U n . , 21.09.2020, n.19675; Cass., Sez.U n . , 4.06. 2021 , n.1557 3 ). 11.2. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla prospettata illegittimità costituzionale dell’art. 199, secondo comma, del d.lgs. n. 174 del 2016, trattandosi di censura che investe la legittimità di una norma sostanziale, priva di effetti sull’essenza della giurisdizione e sui limiti di essa. 12.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. 13. Non v' è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità̀di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti. 14. Sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità del disposto normativo relativo al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Ric. 2021 n. 26346 sez. SU -ud. 25-10-20
Sentenza Cassazione n. 36030/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris