CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 21551/22 in data 19/12/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 19/12/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la complessiva pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 23, commi 1 e 3, I. 110/1975 (capo A), 648 cod. pen. (capo B) e 697 cod. pen. (capo C). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Vincenzo loia, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al praticato trattamento sanzionatorio, ritenuto incongruo per eccesso. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. e, in ogni caso, è manifestamente infondato avendo il giudice pienamente assolto al proprio obbligo motivazionale. In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al riconoscimento o al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509): inammissibilità rilevabile senza formali:à di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in