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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 28728/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131. bis cod.pen. in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

La sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità dell'offesa in ragione dell'abitualità della condotta tenuto conto dei precedenti della stessa indole e dell'offesa non tenue in ragione dell'ammontare dell'evasione superiore al 20% della soglia di rilevanza penale.

Tale decisione si pone in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite Tushaj secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01), tenuto conto dei precedenti penali.

Ed ancora in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946 - 01), situazione non ricorrente nel caso in esame.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA].dr -stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131. bis cod.pen. in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità dell'offesa in ragione dell'abitualità della condotta tenuto conto dei precedenti della stessa indole e dell'offesa non tenue in ragione dell'ammontare dell'evasione superiore al 20% della soglia di rilevanza penale. Tale decisione si pone in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite Tushaj secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01), tenuto conto dei precedenti penali. Ed ancora in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946 - 01), situazione non ricorrente nel caso in esame. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA].dr -stensore
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