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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13532/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30187/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO N 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa ope legis dall’avvocatura dello Stato, dom.ta in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 Controricorrente nonchè Agenzia delle Entrate direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BASILICATA n. 155/03/2018depositata il 15/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il difensore dell’Agenzia delle Entrate; Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 21 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e di irrogazione delle sanzioni per evasione dell’imposta di bollo per complessivi euro 23.985,55, non apposta su molteplici certificati medici.

In particolare, avendo rinvenuto fotocopie delle certificazioni rilasciate ai pazienti, l’amministrazione finanziaria riteneva che sui plurimi certificati fosse stata apposta la medesima marca da bollo, in quanto il medico sarebbe rientrato in possesso delle marche già utilizzate (di tipo telematico e tradizionali) ai soli fini di collezionarli.

L’avviso seguiva il processo verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza il 7 ottobre 2013 conclusivo di un accesso presso l’abitazione del professionista e presso i locali adibiti a studio medico nonché presso lo studio del depositario delle scritture contabili “[OSCURATO:PERSONA]”; il contribuente esibiva parte della documentazione richiesta, mentre la restante parte veniva rinvenuta nel corso delle operazioni di accesso (così si afferma nel controricorso).

I militi emettevano sia l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione ex art. 109 TUIR sia l’avviso di liquidazione n. 4173/2014 relativo alla evasione delle marche da bollo per le annualità 2008-2013.

Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Matera, la quale lo accoglieva parzialmente, ritenendo prescritta la pretesa tributaria per le annualità per le quali era decorso il triennio di cui all’art. 37 d.P.R. 642/1972.

Avverso detta decisione, interponeva gravame l’Agenzia, ritenendo inapplicabile alla fattispecie il disposto del cit. art. 37; assumeva che il contribuente non aveva mai contestato l’applicazione delle medesime marche da bollo su molteplici certificazioni.

Proponeva appello incidentale anche il [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello principale e lamentava la motivazione apparente della decisione di prime cure nonché l’omessa pronuncia in ordine ai motivi proposti con cui si denunciava la violazione del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione dell’atto opposto ed il difetto probatorio.

I giudici di appello, respingevano entrambe le impugnazioni, sul presupposto che era stata correttamente applicata la disposizione di cui all’art. 37 cit. con riferimento al termine prescrizionale e che non esisteva un obbligo generalizzato al contraddittorio endo- procedimentale in materia di tributi non armonizzati.

Disattendeva la doglianza relativa alla carenza motivazionale dell’avviso di liquidazione, in quanto fondato sul PVC notificato al [OSCURATO:PERSONA] e su documenti- certificazioni mediche – di cui era ovviamente a conoscenza il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR della Basilicata indicata in epigrafe svolgendo quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso.

Il P. G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.La prima censura deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. richiamato dall’art. 62 d.lgs. 546/1992 ; per avere i giudici regionali disatteso la doglianza con la quale si contestava la nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio endo-procedimentale, ancorchè l’art. 12 rubricato esiga l’esperimento del contraddittorio nei casi di verifiche ispettive condotte mediante accessi, come accaduto nella fattispecie.

A tal fine cita la pronuncia delle S.U.-24823/2015 che ha stabilito trattarsi di un obbligo generalizzato che risponde agli interessi dei cittadini destinatari di provvedimenti anche solo potenzialmente lesivi della loro posizione giuridica.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 42, comma 3, dl d.P.R. n. 600/73 ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere i giudici territoriali escluso il deficit motivazionale dell’avviso, benchè sesso fosse stato emesso su PVC che richiamava documenti nella disponibilità dell’ente accertatore ma non allegati al processo verbale né all’avviso.Con il terzo strumento di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., richiamato dall’art. 62 d.lgs. 546/92, per avere il decidente omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla carenza di elementi probatori in ordine alle presunte violazioni contestate, sostenendo che non l’agenzia non aveva fornito la prova della corrispondenza dele fotocopie delle certificazioni agli originali né dell’apposizione delle medesime marche sui documenti ( certificati medici ai fini del rinnovo della patente).

Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere il giudicante omesso di pronunciarsi sulla decadenza dall’azione accertativa per l’annualità di imposta 2011, per violazioni commesse oltre tre anni prima della notifica dell’avviso di liquidazione, così violando il disposto dell’art. 37 d.P.R. n. 642/72.

Il collegio, rilevato che questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 7829/2024, ha rimesso alle S.U. la questione relativa ai limiti ed al contenuto della prova di resistenza, sul presupposto che l'effetto della nullità dell'accertamento si verifica allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d'essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali», aggiungendo che «non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (...), e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto»; che entro questa cornice di principi generali mancano specifici orientamenti sui contenuti e limiti della “prova di resistenza” e tale incertezza è aggravata dalla non perfetta coincidenza, almeno sul piano letterale, della giurisprudenza nazionale con i principi unionali; Ritenuto, pertanto, opportuno, attendere la decisione delle S.U. sulla questione; P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S.U. sull’ordinanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30187/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO N 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa ope legis dall’avvocatura dello Stato, dom.ta in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 Controricorrente nonchè Agenzia delle Entrate direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 155/03/2018depositata il 15/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il difensore dell’Agenzia delle Entrate; Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 21 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e di irrogazione delle sanzioni per evasione dell’imposta di bollo per complessivi euro 23.985,55, non apposta su molteplici certificati medici. In particolare, avendo rinvenuto fotocopie delle certificazioni rilasciate ai pazienti, l’amministrazione finanziaria riteneva che sui plurimi certificati fosse stata apposta la medesima marca da bollo, in quanto il medico sarebbe rientrato in possesso delle marche già utilizzate (di tipo telematico e tradizionali) ai soli fini di collezionarli. L’avviso seguiva il processo verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza il 7 ottobre 2013 conclusivo di un accesso presso l’abitazione del professionista e presso i locali adibiti a studio medico nonché presso lo studio del depositario delle scritture contabili “[OSCURATO:PERSONA]”; il contribuente esibiva parte della documentazione richiesta, mentre la restante parte veniva rinvenuta nel corso delle operazioni di accesso (così si afferma nel controricorso). I militi emettevano sia l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione ex art. 109 TUIR sia l’avviso di liquidazione n. 4173/2014 relativo alla evasione delle marche da bollo per le annualità 2008-2013. Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Matera, la quale lo accoglieva parzialmente, ritenendo prescritta la pretesa tributaria per le annualità per le quali era decorso il triennio di cui all’art. 37 d.P.R. 642/1972. Avverso detta decisione, interponeva gravame l’Agenzia, ritenendo inapplicabile alla fattispecie il disposto del cit. art. 37; assumeva che il contribuente non aveva mai contestato l’applicazione delle medesime marche da bollo su molteplici certificazioni. Proponeva appello incidentale anche il [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello principale e lamentava la motivazione apparente della decisione di prime cure nonché l’omessa pronuncia in ordine ai motivi proposti con cui si denunciava la violazione del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione dell’atto opposto ed il difetto probatorio. I giudici di appello, respingevano entrambe le impugnazioni, sul presupposto che era stata correttamente applicata la disposizione di cui all’art. 37 cit. con riferimento al termine prescrizionale e che non esisteva un obbligo generalizzato al contraddittorio endo- procedimentale in materia di tributi non armonizzati. Disattendeva la doglianza relativa alla carenza motivazionale dell’avviso di liquidazione, in quanto fondato sul PVC notificato al [OSCURATO:PERSONA] e su documenti- certificazioni mediche – di cui era ovviamente a conoscenza il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR della Basilicata indicata in epigrafe svolgendo quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso. Il P. G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.La prima censura deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. richiamato dall’art. 62 d.lgs. 546/1992 ; per avere i giudici regionali disatteso la doglianza con la quale si contestava la nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio endo-procedimentale, ancorchè l’art. 12 rubricato esiga l’esperimento del contraddittorio nei casi di verifiche ispettive condotte mediante accessi, come accaduto nella fattispecie. A tal fine cita la pronuncia delle S.U.-24823/2015 che ha stabilito trattarsi di un obbligo generalizzato che risponde agli interessi dei cittadini destinatari di provvedimenti anche solo potenzialmente lesivi della loro posizione giuridica.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 42, comma 3, dl d.P.R. n. 600/73 ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere i giudici territoriali escluso il deficit motivazionale dell’avviso, benchè sesso fosse stato emesso su PVC che richiamava documenti nella disponibilità dell’ente accertatore ma non allegati al processo verbale né all’avviso.Con il terzo strumento di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., richiamato dall’art. 62 d.lgs. 546/92, per avere il decidente omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla carenza di elementi probatori in ordine alle presunte violazioni contestate, sostenendo che non l’agenzia non aveva fornito la prova della corrispondenza dele fotocopie delle certificazioni agli originali né dell’apposizione delle medesime marche sui documenti ( certificati medici ai fini del rinnovo della patente). Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere il giudicante omesso di pronunciarsi sulla decadenza dall’azione accertativa per l’annualità di imposta 2011, per violazioni commesse oltre tre anni prima della notifica dell’avviso di liquidazione, così violando il disposto dell’art. 37 d.P.R. n. 642/72. Il collegio, rilevato che questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 7829/2024, ha rimesso alle S.U. la questione relativa ai limiti ed al contenuto della prova di resistenza, sul presupposto che l'effetto della nullità dell'accertamento si verifica allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d'essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali», aggiungendo che «non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (...), e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto»; che entro questa cornice di principi generali mancano specifici orientamenti sui contenuti e limiti della “prova di resistenza” e tale incertezza è aggravata dalla non perfetta coincidenza, almeno sul piano letterale, della giurisprudenza nazionale con i principi unionali; Ritenuto, pertanto, opportuno, attendere la decisione delle S.U. sulla questione; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S.U. sull’ordinanz
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