Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23282/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., per mancanza, nella specie, del nesso causale tra la condotta di mendacio e l'induzione in errore della persona offesa, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e, piuttosto, basate su una ricostruzione fedele dei fatti, nonché su una corretta sussunzione dei medesimi nella fattispecie contestata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento all'elemento oggettivo della truffa, caratterizzato dal mendacio artificioso del ricorrente, strumentalmente diretto a carpire la fiducia della persona offesa e ad indurla alla consegna della merce dietro pagamento del prezzo, in realtà mai avvenuto), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., per mancanza, nella specie, del nesso causale tra la condotta di mendacio e l'induzione in errore della persona offesa, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e, piuttosto, basate su una ricostruzione fedele dei fatti, nonché su una corretta sussunzione dei medesimi nella fattispecie contestata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento all'elemento oggettivo della truffa, caratterizzato dal mendacio artificioso del ricorrente, strumentalmente diretto a carpire la fiducia della persona offesa e ad indurla alla consegna della merce dietro pagamento del prezzo, in realtà mai avvenuto), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris