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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 16289/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con decisione del 4 febbraio 2021 ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] vetere del 3 dicembre 2019 che aveva dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione (art. 110 cod. pen. e 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973; accertato il 15 maggio 2009), con la conferma della confisca del veicolo in sequestro.

2. Ricorrono in cassazione i due imputati deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.).

Quando la insussistenza del reato emerge in modo incontestabile il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione nel merito, in luogo della dichiarazione della prescrizione del reato.

La motivazione della sentenza su questo aspetto risulta carente.

Nessuna motivazione sulla sussistenza del delitto contestato e della commissione dello stesso da parte degli imputati. 2.

2. Violazione di legge (art. 301 d.

P.R. n. 43 del 1973, 27 della Costituzione e 6 CEDU).

Per la richiesta di revoca della confisca la Corte di appello ha confermato in modo generico la decisione del Tribunale.

Non ha valqtato che la vettura confiscata è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla commissione del reato.

La confisca pertanto d a‘vv,énuta in violazione dei principi costituzionali (art. 27) e della CEDU (art. 6), in quanto l'autovettura era di proprietà di un soggetto estraneo alla commissione del reato.

Manca inoltre un accertamento della colpevolezza degli imputati in assenza di istruttoria dibattimentale.Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono inammissibili.

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione iati ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

La Corte di appello ha applicato in modo corretto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, rilevando come per la pronuncia di assoluzione nel merito era necessario un ulteriore approfondimento da ritenersi precluso, per l'estinzione dei reati per la prescrizione.

La Corte di appello evidenzia come i due ricorrenti sono stati fermati a bordo dell'autovettura nella quale in un apposito doppiofondo ricavato sotto i sedili posteriori c'erano 40 kg di tabacco lavorato estero di contrabbando.

Conseguentemente nessun dato - neanche indicato nel ricorso in cassazione - esisteva agli atti per una immediata constatazione dell'insussistenza del reato e della commissione dello stesso da parte degli imputati.

4. Per la confisca si deve osservare che la vettura, come adeguatamente motivato dalla sentenza impugnata, era f--• , CC- t modificata per il contrabbando: un vano ricavato sotto i sedili posteriori per il trasporto.

Inoltre, i ricorrenti prospettano la proprietà del veicolo di un terzo, estraneo al reato.

Conseguentemente, manca anche l'interesse dei ricorrenti all'impugnazione in quanto il terzo estraneo è titolare del diritto alla restituzione ove dimostrasse la sua completa estraneità ai fatti e all'illecito impiego dell'autovettura: "In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisca la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza.

In motivazione, la Corte ha precisato che la possibilità di disporre, in tali ipotesi, la confisca del mezzo di proprietà di terzo estraneo al reato non viola l'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione EDU, non potendo ritenersi sproporzionata l'ingerenza nel diritto del terzo rispetto al fine legittimo perseguito dalla misura cautelare". (Sez. 3, Sentenza n. 8790 del 26/11/2019 Cc., dep. 04/03/2020, Rv. 278267 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con decisione del 4 febbraio 2021 ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] vetere del 3 dicembre 2019 che aveva dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione (art. 110 cod. pen. e 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973; accertato il 15 maggio 2009), con la conferma della confisca del veicolo in sequestro. 2. Ricorrono in cassazione i due imputati deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.). Quando la insussistenza del reato emerge in modo incontestabile il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione nel merito, in luogo della dichiarazione della prescrizione del reato. La motivazione della sentenza su questo aspetto risulta carente. Nessuna motivazione sulla sussistenza del delitto contestato e della commissione dello stesso da parte degli imputati. 2. 2. Violazione di legge (art. 301 d. P.R. n. 43 del 1973, 27 della Costituzione e 6 CEDU). Per la richiesta di revoca della confisca la Corte di appello ha confermato in modo generico la decisione del Tribunale. Non ha valqtato che la vettura confiscata è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla commissione del reato. La confisca pertanto d a‘vv,énuta in violazione dei principi costituzionali (art. 27) e della CEDU (art. 6), in quanto l'autovettura era di proprietà di un soggetto estraneo alla commissione del reato. Manca inoltre un accertamento della colpevolezza degli imputati in assenza di istruttoria dibattimentale.Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione iati ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La Corte di appello ha applicato in modo corretto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, rilevando come per la pronuncia di assoluzione nel merito era necessario un ulteriore approfondimento da ritenersi precluso, per l'estinzione dei reati per la prescrizione. La Corte di appello evidenzia come i due ricorrenti sono stati fermati a bordo dell'autovettura nella quale in un apposito doppiofondo ricavato sotto i sedili posteriori c'erano 40 kg di tabacco lavorato estero di contrabbando. Conseguentemente nessun dato - neanche indicato nel ricorso in cassazione - esisteva agli atti per una immediata constatazione dell'insussistenza del reato e della commissione dello stesso da parte degli imputati. 4. Per la confisca si deve osservare che la vettura, come adeguatamente motivato dalla sentenza impugnata, era f--• , CC- t modificata per il contrabbando: un vano ricavato sotto i sedili posteriori per il trasporto. Inoltre, i ricorrenti prospettano la proprietà del veicolo di un terzo, estraneo al reato. Conseguentemente, manca anche l'interesse dei ricorrenti all'impugnazione in quanto il terzo estraneo è titolare del diritto alla restituzione ove dimostrasse la sua completa estraneità ai fatti e all'illecito impiego dell'autovettura: "In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisca la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. In motivazione, la Corte ha precisato che la possibilità di disporre, in tali ipotesi, la confisca del mezzo di proprietà di terzo estraneo al reato non viola l'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione EDU, non potendo ritenersi sproporzionata l'ingerenza nel diritto del terzo rispetto al fine legittimo perseguito dalla misura cautelare". (Sez. 3, Sentenza n. 8790 del 26/11/2019 Cc., dep. 04/03/2020, Rv. 278267 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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