CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18941/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 2582/2026Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 18941/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 2582/2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n.836/3/2025 depositata il 30 giugno 2025.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]