CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/5/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CUNEO il 18/6/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 612 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto, in un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen., alla ritenuta responsabilità per il reato di minaccia, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva reiterata e specifica. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza agli elementi costitutivi del reato di truffa, con specifico riferimento agli artifici e raggiri, e a quello di cui all'art. 612 cod. pen. La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle modalità con le quali si sono svolti i fatti (proposta di portare 12 chitarre da restaurare e vendere chiedendo di versare in contanti la somma di 2.300, euro dando a garanzia un assegno su di un conto bloccato, mancata restituzione della somma e minacce alla persona offesa che chiedeva conto della somma versata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello. Le attuali censure, quindi, che tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite e ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). cout 2.2. Ad analoghe conclusioni deve al dedotto vizio di motivazione quanto al mancato geL\ riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'esclusione della recidiva. Anche in ordine a tali censure, infatti, la Corte territoriale, con gli specifici riferimenti all'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente e alla presenza di tre • precedenti penali per ricettazione, ha fornito esaustiva e adeguata motivazione in ordine alla personalità dell'imputato e circa la prognosi di pericolosità dello stesso (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] naco [OSCURATO:PERSONA]