CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 34846/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8991/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , V ia PANAMA n. 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentat a e difes a dall'avvocatoESPOSITO DAVIDE ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 372/2014,depositata il 30/09/2014 R . G . n. 877/2013 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta a far accertare l’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo 9/8 – 30/9/2010 con [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del d. lg s. n. 368/2001, ritenendo non in contrasto con la normativa europea la fattispecie, non ricavandosi da essa l'obbligo dell’indicazione specifica della causale, oltre che rispettata la percentuale del 15% delle assunzioni a termine, come previsto dal citato decreto legislativo; 2.avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Elia D alla Vecchia, con quattro motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria; 3.la causa, originariamente chiamata all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata rinviata per impedimento del relatore e fissata nuovamente per l’udienza odierna; [OSCURATO:PERSONA] 1.il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 bis, e dell’art. 1 d. lgs. n. 368/2001, degli artt. 2697 e 2699 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto assolto l'onere probatorio gravante su Poste in ordine all'osservanza del limite del contingentamento, sulla scorta di documenti prodotti dalla controparte privi di attitudine probatoria e senza tenere conto che nel calcolo del 15% andavano scorporati gli addetti ai servizi non postali; lamenta la parte ricorrente che siano stati ritenuti idonei i documenti (prospetti ed estratto della relazione finanziaria allegata al bilancio) provenienti dalla società, quindi atti di parte che non possono fare prova in danno del lavoratore, non rilevando a tal fine che siano stati firmati dal dirigente dell'ufficio del personale, che non è un pubblico ufficiale; la Corte avrebbe fatto assurgere a rango di prova documentale ciò che tale non poteva considerarsi; 2.il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge e di codice, anche di rito (artt. 1 e 2, comma 1 bis, d. lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 3 e 23 del d. lgs. n. 261 del 1999, artt. 2082 e 2555 cod. civ., d. lgs. n. 385 del 1993, d. lgs. n. 58 del 1998, d. lgs. n. 144 del 2001, art. 1362 e ss., art.2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.), per avere la Corte territoriale escluso che l'organico aziendale su cui calcolare il numero dei contratti a termine debba riferirsi unicamente al numero dei lavoratori addetti ai servizi postali; 3.le medesime censure (organico aziendale da prendere in considerazione per il calcolo delle assunzioni a termine e superamento della percentuale del 15%) vengono prospettate con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. - sotto forma di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; 4.il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della clausola 4 e 8.1 della Direttiva UE 1999/70 anche in relazione agli artt. 1 e 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, tenendo conto della sentenza CGUE del 12 dicembre 2013 (nota come sentenza Carratù): 5.i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, congiuntamente esaminabili per connessione, sono inammissibili in primo luogo perché, in violazione dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (in correlazione con l’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.), omettono di raffrontare la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la consolidata giurisprudenza di questa Corte cui la sentenza si è uniformata, non offrendo argomenti idonei per mutare orientamento (v., ad.es., Cass. n. 5001/2018; Cass. n. 10227/2019, n. 8377/2019, n. 2031/2019, n. 23024/2018, n. 18467/2018, n. 17983/2018);6.in tema di rispetto dell'art. 2, comma 1 bis, d. lgs. n. 368 del 2001 (secondo cui «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste [...] nella percentuale non superiore al 15% dell'organico aziendale, riferito al 10 gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono»), questa Corte ha già chiarito che la percentuale del 15% è riferita all'intero organico aziendale; che la norma fa esclusivo riferimento alla tipologia dell'impresa presso cui avviene l'assunzione e nulla dispone in relazione alla tipologia delle mansioni esercitate dai dipendenti ai fini della possibilità di assunzione a termine, ed una tale limitazione è estranea anche alle motivazioni adottate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 214 del 2009; che nessuna limitazione per ambito aziendale è prevista, non potendo essa trarsi dall'obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali (v. Cass. n. 13609/2015, n. 1029/2016, n. 2324/2016, n. 16431/2017, n. 6170/2018, n. 9726/2018); che l’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, nel prevedere che il numero dei lavoratori assunti a termine dalle imprese concessionarie di servizi nei settori delleposte non può superare il limite percentuale del quindici per cento dell'organico aziendale, si riferisce al numero complessivo dei lavoratori assunti, in base ad un criterio quantitativo “per teste”, dovendosi escludere il computo dei contratti a tempo determinato “part- time” fino alla concorrenza dell'orario pieno, ossia secondo il criterio cd. "fulltime equivalent", previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000 al fine di facilitare il calcolo dell’organico in sede di recepimento della direttiva 1997/81/CE e in vista della prevedibile estensione del lavoro a tempo parziale, ma non anche ai fini della disciplina dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, che ha una specifica “ratio”, riconducibile alla finalità antiabusiva della direttiva 1999/70/CE (Cass. n. 753/2018, n. 4356/2018, n. 10277/2019);7.i motivi sono poi inammissibili nella parte in cui investono l'accertamento in fatto del superamento o meno dei limiti percentuali che compete al giudice del merito ed è insindacabile in questa sede di legittimità (Cass. n. 12831/2016, n. 8453/2016), se non nei ristretti limiti in cui lo è ogni accertamento di fatto secondo la formulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. tempo per tempo vigente; nella specie la parte, nonostante la formale invocazione dell'errore di diritto (cfr. per tutte Cass. n. 13960/2014), nella sostanza pretende una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, anche con riferimento al contenuto di documenti, rivalutazione certamente preclusa in sede di legittimità alla stregua del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis , così come rigorosamente interpretato da Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014, tanto più allorquando la sentenza della Corte di Appello, come nella specie, conferma la decisione di primo grado; in tal caso, a tenore dell'articolo 348 ter co. 5 c.p.c. il vizio di motivazione di cui all'art. 360n. 5 non è deducibile qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia in presenza di una c.d. doppia conforme (v. Cass. n. 23021/2014); la disposizione è applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall'11 settembre 2012 (art. 54, co.2, d.l. n. 83/2012), e nel presente giudizio l'atto di appello risulta iscritto nel 2013; 8.va infine ribadita l'evidente estraneità all'odierna questione del richiamo alla sentenza della CGUE 12 dicembre 2013, C - 361/12, Carratù, riguardante le conseguenze economiche della nullità di contratti a termine ed in particolare all'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, legge 183/2010, come reiteramente affermato da questa Corte (vedi, per tutte: Cass. n. 32150/2018 e n. 29634/2018); 9.le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari