CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 19345/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2997/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. - intimato - avverso il decreto n. 765/2024 emesso dalla Corte d’appello di Bari il 10/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Numero registro generale 2997/2025 Numero sezionale 749/2025 Numero di raccolta generale 19345/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2997/2025 Numero sezionale 749/2025 Numero di raccolta generale 19345/2025 Data pubblicazione 14/07/2025