CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 30888/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15563 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15563 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55M26 E621S) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68H08 E200J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76P08 L175B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa per azioni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei legali rap- presentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52M23 E507Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69L01 H501Q) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 47/2021, pubblicata in data 17 febbraio 2021 (e notificata in data 12 aprile 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione im- mobiliare promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio nei suoi Ric. n. 15563/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 confronti, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un provvedi- mento del giudice dell’esecuzione con il quale erano state ri- gettate alcune contestazioni in relazione al piano di riparto. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Sondrio. Ricorre il Longa, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato improcedibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso –il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c.. Il ricorrente stesso dichiara che la sentenza impugnata, pub- blicata in data 17 febbraio 2021, gli sarebbe stata notificata in data 12 aprile 2021. Unitamente al ricorso, notificato a mezzo P.E.C. in data 7 giu- gno 2021 e depositato in data 15 giugno 2021,in modalità te- lematica, ha peraltro prodotto la sola copia del provvedimento impugnato, con allegata la certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notificazione dello stesso. Quest’ultima risulta prodotta (sempre in modalità telematica) solo in data 20 ottobre 2021, quindi oltre il termine perentorio di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c.. Ric. n. 15563/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta gior- ni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la relazione di notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente prodotta neanche dalla controparte costituita. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019 , Rv. 653597 – 02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021 , Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018, Rv. 650462 –01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018 , Rv. 651336 - 01) , non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. 2.È appena il caso di osservare che non può darsi seguito, in senso contrario, alle argomentazioni esposte dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Si sostiene, in tale memoria, che la relazione di notificazione della sentenza impugnata sarebbe reperibile nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito, che sarebbe stato trasmesso dal Tribunale di Sondrio a seguito di tempestiva istanza ai sensi dell’art. 369 c.p.c. eche, in ogni caso, essendo la notificazione avvenuta a mezzo P.E.C., sarebbesufficiente la mancata con- testazione della controparte delle specifiche allegazioni sulla data in cui essa sarebbe intervenuta ovvero, quanto meno, l’avvenuta produzione della relativa documentazione prima della fissazione dell’adunanza camerale. Si tratta di argomentazioni infondate: secondo i principi di di- ritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa ovvero la Ric. n. 15563/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termi- ne fissato per la sua regolare costituzione ovvero, ancora, es- sa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comuni- cazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti (cfr., in proposi- to, da ultimo, Cass., Sez. U , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01 e 02 : « la dichiarazione conte- nuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” –la notifi- cazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autore- sponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ov- vero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di rice- zione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia pos- sibile recuperare alla relativa omissionemediante la successi- va, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedi- bilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizio- ne e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudi- ce, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita –nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comu- nicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 Ric. n. 15563/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 c.p.c. –mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di uffi- cio»). Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile 3.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovut