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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10932/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la misura cautelare applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari per il reato di concorso concorso esterno in associazione mafiosa (Capo 9), ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto il ricorrente, titolare della società [OSCURATO:SOCIETA], imprenditore di riferimento della consorteria 'ndranghetista cosentina, facente capo ad [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio sul quale erano convogliati parte degli interessi economici del clan, attraverso gli appalti vinti da Florio con la Pubblica amministrazione per l'installazione di impianti elettrici in edifici scolastici.

2. Avverso detta ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 416- bis cod. pen., con riferimento agli artt. 121, 125, comma 3, 292 e 273 cod. proc. pen., in quanto l'ipotesi accusatoria, sostanzialmente confermata dal Tribunale del riesame, non aveva tenuto conto: a) dell'assenza di anomalie o interferenze nelle gare e nelle aggiudicazioni alla [OSCURATO:SOCIETA].; b) della mancata denuncia, da parte della Regione, di pressioni per i pagamenti alla citata società e, da parte delle scuole, di fatti illeciti; c) alla carenza di elementi investigativi relativi a minacce o segnalazioni per favorire la società da parte di [OSCURATO:PERSONA] o altri appartenenti al gruppo D'Ambrosio; d) alla mancata elevazione di imputazioni all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che pure si ipotizza essere punto di riferimento del consorzio criminale all'interno della Regione.

Il provvedimento impugnato, inoltre, non aveva valutato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 391-bis cod. proc. pen., in cui aveva puntualmente spiegato i rapporti sia con il ricorrente che con Montualdista.

In particolare, sia quest'ultimo, quale intermediario, che [OSCURATO:PERSONA] avevano un legittimo interesse alla riscossione di denaro dalla società, in ragione della provvigione a ciascuno spettante, peraltro pagata con bonifico, come risulta dalle intercettazioni dalle quali si evince un rapporto di Florio soltanto con Montualdista (conversazione del 18 giugno 2019).

Questi, peraltro, reclamava somme soltanto per sé (intercettazione del 14 settembre 2019), di ammontare limitato rispetto ai fatturati della società, e non per il gruppo criminale.

Infine, il Tribunale di Catanzaro non aveva considerato che la tracciabilità dei pagamenti operati dal ricorrente fosse incompatibile con il versamento a cosche mafiose.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 125, comma 2, 274, 275, 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 416-bis cod. pen. in quanto l'ordinanza impugnata, con riguardo al profilo della pericolosità attuale del ricorrente, non aveva tenuto conto di due circostanze: che le condotte contestate si fossero svolte in un segmento di tempo limitato (anno 2019); che il ricorrente è un imprenditore conosciuto ed incensurato e non potrebbe reiterare le condotte stante la condizione detentiva di tutti gli appartenenti al gruppo D'Ambrosio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo ripropone mere censure in fatto già esaminate dal Tribunale.

La motivazione del provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sul contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate attraverso le quali, con con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabili in sede di legittimità, da un lato individua la prossimità del ricorrente, nella sua qualità di imprenditore incensurato, alla ‘ndrangheta calabrese tramite [OSCURATO:PERSONA], figura di rilievo dell'associazione confederata "Lanzino/Ruà/Patitucci" facente capo ad [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, storico capo della 'ndrangheta cosentina (operante nell'area di Rende), già detenuto in regime di 41 bis e scarcerato il 13 luglio 2019; dall'altro lato valorizza gli stretti, antichi e diretti rapporti tra Florio e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio.

Il Tribunale ha riportato i dialoghi captati, che risultano peraltro piuttosto espliciti, sottolineando come avessero pienamente comprovato il coinvolgimento del ricorrente nelle iniziative dell'associazione mafiosa in questi termini: Montualdista, intermediario tra il capo clan d'Ambrosio e Florio, privo di qualsiasi formale collaborazione con la [OSCURATO:SOCIETA]., non solo era continuamente aggiornato da questi dei lavori conclusi, dei collaudi e delle scuole presso le quali la società si era aggiudicata gli appalti, ma spartiva con il ricorrente gli utili ottenuti con una precisa percentuale (pagg. 7 e 8 dell'ordinanza impugnata).

La circostanza che dette somme fossero reclamate da Montualdista soltanto per sé e fossero di ammontare limitato rispetto ai fatturati della società resta una mera asserzione difensiva contrastante con gli esiti intercettivi e con i legami risultanti tra i diversi soggetti e, comunque, non idonea a scalfire l'impianto accusatorio.

Dalle conversazioni emerge, infatti, anche che Montualdista, una volta ricevute da Florio le informazioni, contattava [OSCURATO:PERSONA], anch'egli privo di qualsiasi rapporto formale con la società aggiudicatrice; lo aggiornava sulla vittoria degli appalti, ritenendo la società del ricorrente comune a tutti a tre (intercettazione telefonica del 27 settembre 2018 n. 1198 "abbiamo vinto la gara ad Acri") e lo informava sui pagamenti ottenuti dal ricorrente che confluivano in quella che viene definita la bacinella dell'associazione, come risulta dall'intercettazione dell'Il gennaio 2020 n. 168.

A sua volta, Florio beneficiava dell'intermediazione di Montualdista, referente di D'Ambrosio e del clan, sotto due profili: otteneva gli appalti in esclusiva, in quanto imprenditore di riferimento (intercettazione telematica del 18 giugno 2019 n. 78 "mi hanno contattato per questo fatto qua... degli appalti...

Per le scuole e le cose... che vogliono trovare un'altra azienda...

Tu lo sai che hai l'esclusiva si ?....

Il mio rapporto è solamente con [OSCURATO:PERSONA] e basta! Quindi lasciatemi stare") e accelerava le riscossioni.

Il provvedimento impugnato, infine, ha correttamente valorizzato il rapporto diretto, e risalente già al 2010, dell'imprenditore con lo stesso capo clan [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che, appena uscito dal carcere, aveva inteso immediatamente pianificare con Florio, rivelatosi compiacente ed affidabile per l'associazione ndranghetista, la gestione del palazzetto dello sport di Rende, visto che il sindaco "quando vede a noi ha paura" (pag. 11).

Si tratta di un rapporto tra i due di tale stabilità nel tempo, affidabilità e organicità rispetto alla consorteria criminale, da porre la questione dell'eventuale qualificazione giuridica del fatto in termine persino di partecipazione più che di concorso esterno nel reato.

Inidonei a contrastare l'univoca convergenza indiziaria che gli appalti pubblici siano stati vinti da un'impresa capace di rafforzare il sodalizio di riferimento, versando a questo anche parte degli utili, le circostanze inutilmente valorizzate dal ricorso quali: l'assenza di formali anomalie nelle aggiudicazioni alla [OSCURATO:SOCIETA]., le mancate denunce di pressioni, la tracciabilità di alcuni pagamenti.

Infine, altrettanto generica ed irrilevante, stante la fase investigativa in cui ci si trova, risulta la dedotta mancata elevazione di contestazione all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che pure si ipotizza essere punto di riferimento del consorzio criminale all'interno della Regione, in quanto ciò che assume valore è il dato sostanziale ed oggettivo che egli ricevesse una provvigione o pagamenti dal Florio pur non avendo, come Montualdista, un formale rapporto professionale con la società vincitrice degli appalti.

3. La seconda censura è inammissibile per genericità.La previsione di reiterazione del reato è puntualmente argomentata nell'ordinanza sia con riferimento al pericolo di recidiva proprio in considerazione della continuità dei rapporti del ricorrente con gli ambienti criminali con cui ci sono interessi comuni e continuativi, sia riguardo all'idoneità e all'adeguatezza della misura detentiva degli arresti domiciliari.

Risultano prive di valenza sia la durata limitata nel tempo delle condotte, visto che la contestazione riguarda un reato permanente quale la messa a disposizione del ricorrente a favore del gruppo criminale; sia la circostanza che Florio fosse un imprenditore conosciuto ed incensurato, condizioni soggettive che non lo hanno dissuaso dalle condotte contestate commesse con disinvoltura, per come emerso dalle conversazioni intercettate; sia lo stato detentivo degli appartenenti al gruppo criminale di riferimento stante la ramificazione e la capacità criminale del contesto delinquenziale in cui tutti i soggetti hanno operato.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la misura cautelare applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari per il reato di concorso concorso esterno in associazione mafiosa (Capo 9), ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il provvedimento impugnato ha ritenuto il ricorrente, titolare della società [OSCURATO:SOCIETA], imprenditore di riferimento della consorteria 'ndranghetista cosentina, facente capo ad [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio sul quale erano convogliati parte degli interessi economici del clan, attraverso gli appalti vinti da Florio con la Pubblica amministrazione per l'installazione di impianti elettrici in edifici scolastici. 2. Avverso detta ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 416- bis cod. pen., con riferimento agli artt. 121, 125, comma 3, 292 e 273 cod. proc. pen., in quanto l'ipotesi accusatoria, sostanzialmente confermata dal Tribunale del riesame, non aveva tenuto conto: a) dell'assenza di anomalie o interferenze nelle gare e nelle aggiudicazioni alla [OSCURATO:SOCIETA].; b) della mancata denuncia, da parte della Regione, di pressioni per i pagamenti alla citata società e, da parte delle scuole, di fatti illeciti; c) alla carenza di elementi investigativi relativi a minacce o segnalazioni per favorire la società da parte di [OSCURATO:PERSONA] o altri appartenenti al gruppo D'Ambrosio; d) alla mancata elevazione di imputazioni all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che pure si ipotizza essere punto di riferimento del consorzio criminale all'interno della Regione. Il provvedimento impugnato, inoltre, non aveva valutato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 391-bis cod. proc. pen., in cui aveva puntualmente spiegato i rapporti sia con il ricorrente che con Montualdista. In particolare, sia quest'ultimo, quale intermediario, che [OSCURATO:PERSONA] avevano un legittimo interesse alla riscossione di denaro dalla società, in ragione della provvigione a ciascuno spettante, peraltro pagata con bonifico, come risulta dalle intercettazioni dalle quali si evince un rapporto di Florio soltanto con Montualdista (conversazione del 18 giugno 2019). Questi, peraltro, reclamava somme soltanto per sé (intercettazione del 14 settembre 2019), di ammontare limitato rispetto ai fatturati della società, e non per il gruppo criminale. Infine, il Tribunale di Catanzaro non aveva considerato che la tracciabilità dei pagamenti operati dal ricorrente fosse incompatibile con il versamento a cosche mafiose. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 125, comma 2, 274, 275, 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 416-bis cod. pen. in quanto l'ordinanza impugnata, con riguardo al profilo della pericolosità attuale del ricorrente, non aveva tenuto conto di due circostanze: che le condotte contestate si fossero svolte in un segmento di tempo limitato (anno 2019); che il ricorrente è un imprenditore conosciuto ed incensurato e non potrebbe reiterare le condotte stante la condizione detentiva di tutti gli appartenenti al gruppo D'Ambrosio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo ripropone mere censure in fatto già esaminate dal Tribunale. La motivazione del provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sul contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate attraverso le quali, con con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabili in sede di legittimità, da un lato individua la prossimità del ricorrente, nella sua qualità di imprenditore incensurato, alla ‘ndrangheta calabrese tramite [OSCURATO:PERSONA], figura di rilievo dell'associazione confederata "Lanzino/Ruà/Patitucci" facente capo ad [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, storico capo della 'ndrangheta cosentina (operante nell'area di Rende), già detenuto in regime di 41 bis e scarcerato il 13 luglio 2019; dall'altro lato valorizza gli stretti, antichi e diretti rapporti tra Florio e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio. Il Tribunale ha riportato i dialoghi captati, che risultano peraltro piuttosto espliciti, sottolineando come avessero pienamente comprovato il coinvolgimento del ricorrente nelle iniziative dell'associazione mafiosa in questi termini: Montualdista, intermediario tra il capo clan d'Ambrosio e Florio, privo di qualsiasi formale collaborazione con la [OSCURATO:SOCIETA]., non solo era continuamente aggiornato da questi dei lavori conclusi, dei collaudi e delle scuole presso le quali la società si era aggiudicata gli appalti, ma spartiva con il ricorrente gli utili ottenuti con una precisa percentuale (pagg. 7 e 8 dell'ordinanza impugnata). La circostanza che dette somme fossero reclamate da Montualdista soltanto per sé e fossero di ammontare limitato rispetto ai fatturati della società resta una mera asserzione difensiva contrastante con gli esiti intercettivi e con i legami risultanti tra i diversi soggetti e, comunque, non idonea a scalfire l'impianto accusatorio. Dalle conversazioni emerge, infatti, anche che Montualdista, una volta ricevute da Florio le informazioni, contattava [OSCURATO:PERSONA], anch'egli privo di qualsiasi rapporto formale con la società aggiudicatrice; lo aggiornava sulla vittoria degli appalti, ritenendo la società del ricorrente comune a tutti a tre (intercettazione telefonica del 27 settembre 2018 n. 1198 "abbiamo vinto la gara ad Acri") e lo informava sui pagamenti ottenuti dal ricorrente che confluivano in quella che viene definita la bacinella dell'associazione, come risulta dall'intercettazione dell'Il gennaio 2020 n. 168. A sua volta, Florio beneficiava dell'intermediazione di Montualdista, referente di D'Ambrosio e del clan, sotto due profili: otteneva gli appalti in esclusiva, in quanto imprenditore di riferimento (intercettazione telematica del 18 giugno 2019 n. 78 "mi hanno contattato per questo fatto qua... degli appalti... Per le scuole e le cose... che vogliono trovare un'altra azienda... Tu lo sai che hai l'esclusiva si ?.... Il mio rapporto è solamente con [OSCURATO:PERSONA] e basta! Quindi lasciatemi stare") e accelerava le riscossioni. Il provvedimento impugnato, infine, ha correttamente valorizzato il rapporto diretto, e risalente già al 2010, dell'imprenditore con lo stesso capo clan [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che, appena uscito dal carcere, aveva inteso immediatamente pianificare con Florio, rivelatosi compiacente ed affidabile per l'associazione ndranghetista, la gestione del palazzetto dello sport di Rende, visto che il sindaco "quando vede a noi ha paura" (pag. 11). Si tratta di un rapporto tra i due di tale stabilità nel tempo, affidabilità e organicità rispetto alla consorteria criminale, da porre la questione dell'eventuale qualificazione giuridica del fatto in termine persino di partecipazione più che di concorso esterno nel reato. Inidonei a contrastare l'univoca convergenza indiziaria che gli appalti pubblici siano stati vinti da un'impresa capace di rafforzare il sodalizio di riferimento, versando a questo anche parte degli utili, le circostanze inutilmente valorizzate dal ricorso quali: l'assenza di formali anomalie nelle aggiudicazioni alla [OSCURATO:SOCIETA]., le mancate denunce di pressioni, la tracciabilità di alcuni pagamenti. Infine, altrettanto generica ed irrilevante, stante la fase investigativa in cui ci si trova, risulta la dedotta mancata elevazione di contestazione all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che pure si ipotizza essere punto di riferimento del consorzio criminale all'interno della Regione, in quanto ciò che assume valore è il dato sostanziale ed oggettivo che egli ricevesse una provvigione o pagamenti dal Florio pur non avendo, come Montualdista, un formale rapporto professionale con la società vincitrice degli appalti. 3. La seconda censura è inammissibile per genericità.La previsione di reiterazione del reato è puntualmente argomentata nell'ordinanza sia con riferimento al pericolo di recidiva proprio in considerazione della continuità dei rapporti del ricorrente con gli ambienti criminali con cui ci sono interessi comuni e continuativi, sia riguardo all'idoneità e all'adeguatezza della misura detentiva degli arresti domiciliari. Risultano prive di valenza sia la durata limitata nel tempo delle condotte, visto che la contestazione riguarda un reato permanente quale la messa a disposizione del ricorrente a favore del gruppo criminale; sia la circostanza che Florio fosse un imprenditore conosciuto ed incensurato, condizioni soggettive che non lo hanno dissuaso dalle condotte contestate commesse con disinvoltura, per come emerso dalle conversazioni intercettate; sia lo stato detentivo degli appartenenti al gruppo criminale di riferimento stante la ramificazione e la capacità criminale del contesto delinquenziale in cui tutti i soggetti hanno operato. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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