CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18774/2020 R.G. proposto da S.M.T.I. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 90, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Osla- via, n. 30, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna n. 1935/20, depositata il 10 aprile 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 aprile 2020, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la domanda, proposta dalla S.M.T.I. - [OSCURATO:PERSONA]- sport International, di riconoscimento dell'efficacia della sentenza emessa I'll marzo 2019, con cui, nel giudizio promosso dalla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la Cour de Cassation della Repubblica Tunisina aveva condan- nato la convenuta al pagamento della somma di TND 6.769.306,786, a titolo di risarcimento dei danni. Premesso che, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il riconoscimento, occorreva fare riferimento alla Convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, conclusa a Roma il 15 novembre 1967 e resa esecutiva con legge 28 gennaio 1971, n. 267, fatta salva dall'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, e precisato che la ricorrente intendeva conseguire, in realtà, il ricono- scimento dell'efficacia della sentenza emessa dalla Cour d'Appel di Tunisi il 29 marzo 2018, che aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunal de premiere instance di Tunisi il 24 maggio 2016, la Corte ha ritenuto provato il passaggio in giudicato della sentenza richiamata, sulla base della decisione adottata dalla Cour de Cassation, reputando altresì incontestabile la compe- tenza del giudice tunisino, dal momento che la controversia aveva ad oggetto la rottura del rapporto commerciale tra le due società, in forza del quale la SMTI rappresentava la [OSCURATO:SOCIETA] nel territorio tunisino, e quindi obbligazioni da eseguirsi in quest'ultimo territorio. La Corte ha ritenuto invece pacifica l'insussistenza del requisito di cui allo art. 3, primo comma, lett. b) della Convenzione, consistente nel rispetto di un termine di comparizione non inferiore a novanta giorni, escludendone l'al- ternatività rispetto a quello della costituzione del convenuto, nel caso in cui quest'ultimo non si trovi sul territorio tunisino, in quanto funzionale all'effet- tiva instaurazione del contraddittorio ed al concreto esercizio del diritto di difesa, e reputandone quindi la mancanza di per sé sola impeditiva del rico- noscimento. Precisato che l'eventuale domiciliazione della convenuta in Tuni- sia doveva essere accertata in base alla legge italiana, non trattandosi di va- lutare la ritualità del procedimento svoltosi dinanzi al giudice straniero, ma il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, ha ritenuto pacifico che la sede statutaria della [OSCURATO:SOCIETA] si trovasse in Italia, rilevando inoltre la mancata allegazione dello svolgimento di un'attività direttiva, amministrativa ed orga- nizzativa in Tunisia. Ritenuto poi che la lettera dell'art. 3 della Convenzione faccia riferimento al concetto di domicilio reale, ha escluso la rilevanza sia di un'eventuale elezione di domicilio preesistente all'introduzione del giudizio, peraltro non risultante dai documenti prodotti, sia di un'elezione di domicilio avvenuta nell'ambito del giudizio instaurato in Tunisia, richiamando anche gli artt. 52 e 53 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, che ai fini della determinazione del domicilio della parte impongono di fare riferimento alla legge interna. 3. Avverso la predetta sentenza la SMTI ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, pro- ponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 3, primo comma, lett. b), della Conven- zione italo-tunisina, nonché l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando l'ordi- nanza impugnata per aver ritenuto necessario il rispetto del termine di com- parizione anche in caso di costituzione della parte convenuta in giudizio, in contrasto con la chiara lettera della predetta disposizione e con l'interpreta- zione logica, teleologica e sistematica della stessa. Premesso che la predetta affermazione non risulta in alcun modo motivata, essendosi la Corte territo- riale limitata a richiamare un precedente di legittimità riguardante un caso diverso, sostiene che la mera inosservanza della legge processuale straniera non comporta una violazione del diritto di difesa idonea ad impedire il ricono- scimento dell'efficacia della sentenza, a tal fine occorrendo una lesione grave e manifesta del contraddittorio, il cui accertamento postula una valutazione globale del procedimento. Aggiunge che l'interpretazione fornita dall'ordi- nanza impugnata si pone in contrasto con i principi processuali vigenti sia nell'ordinamento italiano che in quello tunisino, in virtù dei quali la costitu- zione del convenuto sana i vizi della citazione, con efficacia retroattiva. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione dell'art. 3, primo comma, lett. b), della Convenzione italo-tuni- sina, nonché sull'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motiva- zione su un punto decisivo della controversia, censurando l'ordinanza impu- gnata per aver ritenuto che la società convenuta non si trovasse sul territorio tunisino, in virtù del richiamo alla legge italiana, ritenuta applicabile sulla base di un precedente di legittimità che, oltre a riguardare una materia diversa da quella commerciale, enunciava un principio esattamente contrario. Premesso che l'art. 3, primo comma, lett. b), della Convenzione non consente affatto di escludere la rilevanza di un'elezione di domicilio effettuata a fini processuali, sostiene che il rispetto del principio del contraddittorio dev'essere verificato alla luce non già delle norme italiane, ma dei principi di ordine pubblico inter- nazionale, restando il processo regolato dalla legge dello Stato in cui si svolge. Precisa al riguardo che l'instaurazione del giudizio era stata preceduta da uno scambio di comunicazioni, denominate «verbale di avvertimento», in cui le parti avevano eletto domicilio presso i rispettivi avvocati. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la controricor- rente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata, per violazione degli artt. 112, 163, 183 e 702 -bis cod. proc. civ. e dell'art. 6 della Convenzione italo- tunisina, sostenendo che, nell'individuare il petitum nel riconoscimento della sentenza straniera d'appello, anziché in quello della sentenza di cassazione, la Corte territoriale ha indebitamente sostituito l'oggetto della domanda, non avendo tenuto conto del chiaro tenore letterale del ricorso, né del mancato deposito di un documento attestante il passaggio in giudicato della sentenza. 4. Con il secondo motivo, la controricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 163 e 702 -bis cod. proc. civ., censurando l'ordinanza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine all'eccezione d'inammissibilità dei documenti prodotti dalla ricorrente unitamente alle note depositate successi- vamente alla prima udienza, comprendenti anche la domanda, che avrebbe dovuto essere prodotta unitamente al ricorso introduttivo. 5. Non merita accoglimento l'eccezione d'inammissibilità del ricorso prin- cipale, sollevata dalla difesa della controricorrente in relazione alla diversità dei vizi fatti valere con ciascun motivo d'impugnazione ed alla mancata indi- cazione delle ipotesi cui la ricorrente ha inteso fare riferimento, tra quelle previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., nonché all'impossibilità di far valere l'omissione, l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, per ef- fetto della modificazione del n. 5 della predetta disposizione ad opera dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In tema di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza ne comporta l'inammissibilità soltanto quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, do- vendo invece riconoscersene l'ammissibilità allorquando, come nella specie, le censure, anche se cumulate, siano formulate in modo tale da consentirne un esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimet- tere al giudice di legittimità il compito d'isolare le singole doglianze teorica- mente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione con- sentiti, prima di decidere su di esse (cfr. Cass., Sez. Un, 6/05/2015, n. 9100; Cass., Sez. II, 23/10/2018, n. 26790; Cass., Sez. VI, 17/03/2017, n. 7009). Parimenti irrilevante, ai fini dell'ammissibilità dei motivi d'impugnazione, è l'omesso o errato riferimento della rubrica ad una delle ipotesi specifica- mente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ed in particolare, nel caso in venga denunciata la violazione di una norma processuale, il ri- chiamo al n. 3, anziché al n. 4 della predetta disposizione, purché dall'illu- strazione delle censure sia possibile evincere senza incertezze il vizio dedotto, e la denuncia dell'error in procedendo non si risolva esclusivamente nell'alle- gazione dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2016, n. 24247; 21/01/2013, n. 1370; Cass., Sez. III, 29/08/ 2013, n. 19882).E poi vero che, in quanto attinente alla ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato, quest'ultimo vizio non è deducibile con ri- guardo agli errores in procedendo, nell'accertamento dei quali questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro della violazione lamentata attraverso l'esame diretto degli atti di causa, indi- pendentemente dalla sufficienza e logicità della motivazione adottata dal giu- dice di merito (cfr. Cass., Sez. II, 2/09/2019, n. 21944; 13/08/2018, n. 20716; Cass., Sez. lav., 21/04/2016, n. 87069). Ciò non esclude peraltro la possibilità di far valere, anche in riferimento all'inosservanza di norme pro- cessuali, quelle anomalie motivazionali che per la loro gravità si traducano in una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 111, sesto comma, Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., in quanto attinente all'e- sistenza della motivazione in sé, e che sono state individuate dalla giurispru- denza di legittimità nell'inesistenza materiale della motivazione o nella mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della stessa, restando invece esclusa la deducibilità della mera insufficienza della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; 8/10/ 2014, n. 21257). 6. Il primo motivo del ricorso principale ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 3, primo comma, lett. b), della Convenzione italo-tunisina del 15 no- vembre 1967, il quale, nel subordinare il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze in materia civile e commerciale pronunciate in uno Stato diverso da quello nel quale debbono avere esecuzione alla condizione che la parte soc- combente sia comparsa o sia stata regolarmente citata, ha cura di precisare che «nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato nel quale la decisione è pronunciata, il termine di comparizione non dovrà essere inferiore a novanta (90) giorni». Correttamente, in proposito, l'ordinanza impugnata ha richiamato l'affer- mazione, contenuta in una pronuncia di legittimità, secondo cui, in caso di notificazione da effettuare all'estero, l'osservanza del termine di comparizione di novanta giorni non costituisce un requisito alternativo rispetto alla costitu- zione in giudizio della parte soccombente, sia perché si tratta di un diritto riconosciuto alle parti a garanzia del loro diritto di difesa, sia perché l'alter- nativa prevista dalla norma pattizia si riferisce alla presenza o meno del con- venuto sul territorio dello Stato in cui deve svolgersi il giudizio, e si risolve proprio nell'irrilevanza, in caso di assenza, della costituzione in giudizio che sia avvenuta a fronte dell'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello minimo di novanta giorni (cfr. Cass., Sez. I, 21/11/2011, n. 24415). La circostanza, fatta valere dalla difesa della ricorrente, che tale affermazione risulti estranea alla ratio decidendi della pronuncia richiamata, la quale aveva ad oggetto un caso in cui la parte convenuta non si era costituita in giudizio, non consente di escluderne la condivisibilità, trovando essa conforto nella stessa formulazione letterale della norma in esame, la quale, dopo aver enun- ciato nel primo periodo il requisito necessario per il riconoscimento dell'effi- cacia della sentenza, consistente alternativamente nella comparizione della parte o nella rituale citazione della stessa, stabilisce nel secondo periodo un requisito ulteriore, valevole per il caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato in cui la decisione è pronunciata, e costituito dal rispetto del termine in questione, che va pertanto verificato in entrambe le ipotesi previste dal periodo precedente. Sotto il profilo logico-sistematico, poi, la predetta interpretazione è avvalorata dal confronto tra la norma in esame e la disciplina processuale vigente negli Stati contraenti all'epoca della stipu- lazione della Convenzione: mentre l'art. 163-bis del codice di rito italiano, introdotto dall'art. 8 della legge 14 luglio 1950, n. 581, prevedeva, in caso di notificazione da eseguirsi in territori posti nel bacino del Mediterraneo, il ri- spetto di un termine di comparizione di novanta giorni, l'art. 70 del codice di procedura civile e commerciale della Tunisia, approvato con legge 5 ottobre 1959, n. 59-130, si limitava invece a prevedere, in caso di domiciliazione del convenuto all'estero, il rispetto di un termine di comparizione non inferiore a sessanta giorni; tale diversità di disciplina induce a ritenere che, nell'indivi- duare i requisiti per il riconoscimento reciproco dell'efficacia delle sentenze emesse nei rispettivi territori, gli Stati contraenti abbiano inteso allineare i due termini a quello più lungo previsto dalla normativa all'epoca vigente in Italia, in modo tale da assicurare la più ampia garanzia al diritto di difesa della parte domiciliata in uno Stato diverso da quello in cui fosse stata pro- nunciata la sentenza; poiché, peraltro, l'art. 164 del codice italiano e l'art. 71 del codice tunisino prevedevano, allo stesso modo, che la nullità derivante dall'inosservanza del termine di comparizione restasse sanata in caso di co- stituzione del convenuto, sarebbe stato logico aspettarsi, nel caso in cui le parti contraenti avessero inteso soltanto prolungare il termine previsto dalla legge tunisina, che le stesse si limitassero a subordinare il riconoscimento dell'efficacia della sentenza alla rituale notificazione dell'atto introduttivo ed al rispetto del termine di novanta giorni, astenendosi da qualsiasi riferimento alla comparizione del convenuto e rimettendo alla normativa interna l'indivi- duazione delle relative conseguenze; l'articolata disciplina introdotta dalla norma in esame costituisce invece un indice rivelatore della volontà dei due Stati d'imporre l'osservanza del predetto termine in ogni caso di domicilia- zione del convenuto in uno Stato diverso da quello in cui si è svolto il pro- cesso, circoscrivendo la sanatoria derivante dalla comparizione del convenuto alla sola ipotesi in cui quest'ultimo sia domiciliato nel medesimo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza. Tale conclusione non si pone in alcun modo in contrasto con il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dell'ef- ficacia delle sentenze straniere ed invocato dalla difesa della ricorrente, che esclude la possibilità di ravvisare una violazione del diritto di difesa, tale da impedire tale riconoscimento, in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera posta a tutela della partecipazione della parte al giudizio, e ciò in base alla considerazione che il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile esclusivamente ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie (cfr. Cass., Sez. Un., 5/07/2017, n. 16601; Cass., Sez. I, 3/09/2015, n. 17519; nel medesimo senso, con specifico riferimento alla Convenzione italo-tuni- sina, Cass., Sez. I, 17/02/2010, n. 3823). Quello che impedisce il riconosci- mento, nel caso in esame, non è certamente la contrarietà della sentenza pronunciata dal Giudice tunisino alle norme del codice di procedura civile e commerciale di quello Stato, la quale, oltre a non essere stata in alcun modo denunciata in questa sede, dovrebbe ritenersi irrilevante, se attinente all'os- servanza del termine di comparizione previsto dall'art. 70 cit., per effetto dell'intervenuta costituzione in giudizio della parte convenuta, la cui efficacia sanante potrebbe considerarsi contrastante con l'ordine pubblico proces- suale, in quanto prevista anche dall'ordinamento italiano. Il fattore ostativo è rappresentato invece dall'inosservanza del più lungo termine previsto dalla Convenzione stipulata tra la Repubblica tunisina e quella italiana, il cui riscon- tro non attiene alla verifica della conformità della decisione all'ordine pubblico del Paese in cui dev'essere eseguita, richiesta dalla lettera d) dell'art. 3, ma a quella del diverso requisito specificamente prescritto dalla lettera b) della medesima disposizione, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa. Il carattere puntuale della prescrizione in esame, posto anche in relazione con la sua appartenenza ad una Convenzione stipu- lata tra l'Italia ed uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, impedisce d'altronde di escluderne o limitarne l'applicabilità sulla base del richiamo, con- tenuto nell'invocata pronuncia di legittimità, al processo di comunitarizza- zione del diritto internazionale privato e processuale da tempo in atto negli Stati membri dell'Unione: tale fenomeno di omogeneizzazione dei principi ispiratori degli ordinamenti nazionali, determinatosi per effetto dell'accogli- mento dei valori comuni nelle Carte fondamentali del diritto dell'Unione, non esclude infatti l'operatività di regole diverse nei rapporti con gli Stati terzi, in riferimento ai quali ciascuno Stato membro conserva immutate le proprie pre- rogative, restando semmai tenuto ad attenersi ai predetti principi nella stipu- lazione di accordi futuri. Emblematico, al riguardo, è il disposto dell'art. 73, par. 3, del Regolamento CE n. 1215/2012, concernente la competenza giuri- sdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi del quale la disciplina dettata dal Regolamento «non pregiudica l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento CE n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal pre- sente regolamento»: tra le predette convenzioni, risulta inclusa anche quella stipulata tra l'Italia e la Tunisia il 15 novembre 1967, la cui disciplina prevale quindi su quella del Regolamento comunitario, oltre che, come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata, su quella dettata dall'art. 64 della legge n. 218 del 1995, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 della medesima legge. 7. Il secondo motivo d'impugnazione ha invece ad oggetto l'individua- zione della legge cui occorre fare riferimento per stabilire se, al momento dell'instaurazione del giudizio che ha condotto alla pronuncia della sentenza di cui è stato chiesto il riconoscimento, la ricorrente si trovasse o meno nel territorio della Tunisia, come richiesto dal secondo periodo dell'art. 3, lett. b), della Convenzione ai fini dell'applicabilità del termine di comparizione non inferiore a novanta giorni. Il predetto quesito è stato correttamente risolto dall'ordinanza impugnata in senso favorevole all'applicabilità della legge italiana, sulla base della con- siderazione, anch'essa desunta da un precedente di legittimità, che nel caso in esame non si trattava di valutare la ritualità del procedimento svoltosi di- nanzi al Giudice tunisino, ma di accertare la sussistenza di un requisito di legittimità della sentenza da delibare (cfr. Cass., Sez. I, 8/03/1983, n. 1690). Tale soluzione deve considerarsi coerente con l'interpretazione dell'art. 3, lett. b), della Convenzione del 15 novembre 1967 fornita dall'ordinanza im- pugnata, e ritenuta condivisibile da questa Corte, secondo cui soltanto il primo periodo della disposizione in esame, riguardante l'ipotesi in cui la parte soccombente si trovi nel territorio dello Stato in cui la sentenza è stata pro- nunciata, richiede una verifica della rituale instaurazione del contraddittorio da condursi sulla base delle norme processuali vigenti in quello Stato, laddove il secondo periodo, avente ad oggetto l'ipotesi in cui la parte soccombente si trovi nel territorio di un altro Stato, postula una valutazione diversa, finaliz- zata ad assicurare il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, e da condursi pertanto alla stregua dei principi vigenti nell'ordinamento dello Stato di appartenenza della parte soccombente. Tale disciplina non presenta sostanziali differenze rispetto a quella previ- sta dall'art. 2 n. 2 della Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, resa esecu- tiva con legge 4 agosto 1960, n. 918, cui si riferisce la pronuncia richiamata dall'ordinanza impugnata, la quale richiede anch'essa l'effettuazione di una duplice verifica, avente ad oggetto da un lato la ritualità della citazione o della rappresentanza della parte secondo la legge dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata, e dall'altro, in caso di decisione resa in assenza della parte, che la stessa sia stata posta in grado di avere conoscenza del processo e di difendersi: non merita pertanto consenso l'obiezione sollevata dalla difesa della ricorrente, secondo cui la predetta pronuncia non risultava pertinente alla fattispecie in esame, non riferendosi alla materia commerciale, che ha costituito oggetto della sentenza da delibare nel presente giudizio, ma a quella degli obblighi alimentari verso i figli minori, disciplinata dalla Conven- zione dell'Aja. Parimenti non condivisibile è l'affermazione secondo cui la Con- venzione della Aja si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza da delibare la parte soccombente sia ri- masta contumace, mentre nel caso che costituisce oggetto del presente giu- dizio la convenuta si era regolarmente costituita: la norma citata, richiedendo di accertare non soltanto se la parte soccombente sia stata posta in grado di avere conoscenza del processo, ma anche se abbia avuto la possibilità di di- fendersi, postula infatti anch'essa una distinta verifica in ordine al rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che prescinde dall'avvenuta costituzione in giudizio della parte soccombente. La necessità di tale verifica, da condursi alla stregua dei principi di ordine pubblico processuale, è stata d'altronde ribadita più volte da questa Corte anche in riferimento alla disciplina generale in materia di riconoscimento delle sentenze straniere, dettata dall'art. 64 della legge n. 218 del 1995, il quale richiede, alla lett. b), l'accertamento che «l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa», senza distinguere tra l'ipotesi in cui il convenuto si sia costituito e quello in cui sia rimasto contumace; è stato infatti chiarito che tale disposizione prevede due diversi requisiti, il primo dei quali presuppone un controllo di legittimità in ordine al puntuale rispetto della legge straniera in tema di notificazioni, mentre il secondo postula un controllo di regolarità dell'intero processo alla stregua dei principi di ordine pubblico sanciti dall'or- dinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale, sicché l'indagine in ordine alla sussistenza di uno dei due requisiti non assorbe quella attinente alla sussistenza dell'altro (cfr. Cass., Sez. I, 22/04/2013, n. 9677; 25/07/2006, n. 16978; 22/07/2004, n. 13662). Tale principio non può ritenersi contraddetto neppure da un'altra pronuncia di legittimità richiamata dalla difesa del ricorrente, la quale in riferimento alla disciplina dettata dall'art. 34 n. 2 del Regolamento CE n. 44/2001, non ha affatto identificato l'accertamento del rispetto dei principi fondamentali dello ordinamento processuale con quello della regolare introduzione del giudizio, avendo anzi ribadito la necessità di entrambe le verifiche, ed avendo per tale motivo affermato che la validità della notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio svoltosi in un altro Stato membro dell'Unione Europea doveva essere valutata alla stregua non già della normativa vigente in Italia, ma di quella dello Stato in cui il processo si era svolto (cfr. Cass., Sez. I, 23/05/2008, n. 13425). Non merita pertanto censura l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il luogo in cui, secondo la terminologia utilizzata nella Conven- zione italo-tunisina, la parte convenuta si trovava al momento dell'instaura- zione del giudizio dovesse essere individuato in base alla legge italiana, e specificamente, ai sensi all'art. 2328 cod. civ., nella sede statutaria della Fa- gioli, situata in Italia e non già in Tunisia, non essendo stato dedotto né pro- vato che in quest'ultimo Paese si svolgesse, o si fosse svolta nel periodo con- siderato, l'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa. Pa- rimenti condivisibile deve ritenersi l'esclusione, ai fini dell'individuazione del luogo in cui si trovava la convenuta, della rilevanza di un'elezione di domicilio eventualmente intervenuta in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio, trattandosi di un istituto che, pur essendo previsto sia dalla legge italiana che da quella tunisina, ed individuato quale valido luogo di notificazione degli atti processuali, nei casi consentiti, non risulta in alcun modo menzionato nell'art. 3 della Convenzione del 15 novembre 1967, la cui formulazione letterale, come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata, ha riguardo esclusi- vamente al domicilio reale. Quanto poi all'effettiva sussistenza di un atto recante un'elezione di do- micilio, posto in essere dalle parti in epoca anteriore all'instaurazione del giu- dizio, l'accertamento negativo compiuto al riguardo dalla Corte di merito non risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale, nell'insistere sull'in- tervenuto scambio di formali comunicazioni tra le parti, nelle quali ciascuna di esse avrebbe dichiarato di eleggere domicilio presso il rispettivo avvocato, mira a sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione degli atti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quel- lo di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel prov- vedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie risultano ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. H, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 8. Il ricorso principale va pertanto rigettato, con il conseguente assorbi- mento del ricorso incidentale condizionato. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizio- nato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 16.000,00 per com- pensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n