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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10287/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibílità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di ammissione del condannato [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ammettendolo, invece, ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare ex art. 47 -ter, comma 1 -bis,

I. 26 luglio 1975, n. 354, con le relative prescrizioni.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità del provvedimento impugnato, rispetto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta una violazione di legge in riferimento ai diritti di difesa violati a seguito del mancato approfondimento istruttorio sulle segnalazioni pervenute dalle Forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA]

3. I motivi proposti sono manifestamente infondati.

4. In relazione al primo motivo, con il quale si sostiene che l'ordinanza impugnata abbia illogicamente e contraddittoriamente svalutato le informazioni positive sul vissuto e sulla personalità del condannato dopo la commissione del reato, va rilevato che il provvedimento impugnato ha considerato dette informazioni valutandole con una motivazione congrua e non illogica che ha valorizzato maggiormente i precedenti penali, il contesto ambientale e le informazioni negative provenienti dalle Forze di polizia, ritenendole prevalenti rispetto a quelle positivamente valutate dall'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Modena, senza eliderle, tanto da riconoscere l'ammissione alla richiesta subordinata della detenzione domiciliare.

Va sul punto ricordato che "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (Cass. Sez.

Un., n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260).

5. Anche il secondo motivo si riferisce ad un'inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio posto, parzialmente, alla base della decisione impugnata, peraltro senza alcuna indicazione della norma asseritamente violata, così risultando assolutamente generico rispetto alla motivazione logica e coerente del provvedimento impugnato.

7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso per non autosufficienza dello stesso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 14-Dí me> Così deciso in data nove i T7 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibílità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di ammissione del condannato [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ammettendolo, invece, ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare ex art. 47 -ter, comma 1 -bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, con le relative prescrizioni. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità del provvedimento impugnato, rispetto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta una violazione di legge in riferimento ai diritti di difesa violati a seguito del mancato approfondimento istruttorio sulle segnalazioni pervenute dalle Forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA] 3. I motivi proposti sono manifestamente infondati. 4. In relazione al primo motivo, con il quale si sostiene che l'ordinanza impugnata abbia illogicamente e contraddittoriamente svalutato le informazioni positive sul vissuto e sulla personalità del condannato dopo la commissione del reato, va rilevato che il provvedimento impugnato ha considerato dette informazioni valutandole con una motivazione congrua e non illogica che ha valorizzato maggiormente i precedenti penali, il contesto ambientale e le informazioni negative provenienti dalle Forze di polizia, ritenendole prevalenti rispetto a quelle positivamente valutate dall'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Modena, senza eliderle, tanto da riconoscere l'ammissione alla richiesta subordinata della detenzione domiciliare. Va sul punto ricordato che "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (Cass. Sez. Un., n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260). 5. Anche il secondo motivo si riferisce ad un'inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio posto, parzialmente, alla base della decisione impugnata, peraltro senza alcuna indicazione della norma asseritamente violata, così risultando assolutamente generico rispetto alla motivazione logica e coerente del provvedimento impugnato. 7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso per non autosufficienza dello stesso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 14-Dí me> Così deciso in data nove i T7 2021
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