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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12223/2026

Testo disponibile della fonte

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-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Alterio unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n. 2945/2024 depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente vicenda processuale prende le mosse dall’avviso inrettifica relativamente all’imposta IMU per l’anno 2017 notificato alcontribuente [OSCURATO:PERSONA] per molteplici immobili siti nel Comune diNapoli.2.

Il contribuente impugnava tale avviso innanzi al giudice tributario diprimo grado che, dopo aver dato atto che lo stesso Comune di NapoliNumero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026aveva provveduto a correggere la rendita catastale in conformità aldiverso classamento derivante da una sentenza inter-partes conconseguente rideterminazione della rendita relativa all’immobile di via SanDomenico 29/B identificato al catasto alla sez.

AW, fl. 13, n. 427, sub 61,respingeva per il resto il ricorso affermando che l’immobile contraddistintodal sub 61) il contribuente non aveva diritto all’esenzione, non potendosiconsiderare abitazione principale; che quello sub 62) non potevaconsiderarsi pertinenza; che gli immobili sub 23) e 25), nell’anno 2017,erano ancora di proprietà del ricorrente.3.

Avverso siffatta pronuncia insorgeva il contribuente innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado che rigettava l’appello, ritenendo,da un lato, il difetto del requisito della residenza anagrafica in relazioneall’immobile per il quale in contribuente invocava l’esenzione perl’abitazione principale e del box che ne costituiva pertinenza, dall’altro,che la titolarità dei cespiti sub 23 e sub 25 risultasse anche da unadenuncia a fini ICI del 1995 presentata dal contribuente e che dopo taledata lo stesso non aveva fornito la prova di aver dismesso la proprietà ditali beni immobili.4.

Il contribuente ha impugnato innanzi alla Corte di Cassazione lasentenza di secondo grado, affidandosi a tre motivi.5.

Il Comune di Napoli ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8,comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, assumendo che Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania avesse violato ildisposto di cui all’ art. 8, comma 2, citato nella parte in cui non haritenuto l’immobile di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] (unità immobiliaresita in Napoli (NA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, sez. Avv, foglio 13,particella 427, sub 61) quale prima casa, e non considerando,Numero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026contestualmente, pertinenza della stessa il sub

62.1.1. Il motivo è infondato.1.2.

La disposizione di cui la ricorrente lamenta la violazione, ossia l’art.8comma 2 del d.lgs. 504/92 -che, nell’individuazione dell’abitazioneprincipale, consente di prescindere dal requisito della residenza anagraficaqualora il contribuente offra la prova contraria rispetto alla presunzionejuirs tantum di coincidenza con le risultanze anagrafiche- risultaapplicabile esclusivamente all’ICI, in quanto, in materia di IMU, checostituisce oggetto del presente giudizio, il legislatore ha declinatodiversamente il concetto di abitazione principale, intendendola come “(…)l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente”, come previsto dall’art.13 2°comma del d.l. 201/2011,convertito dalla l. n. 214 del 2011.1.3.

Del resto, come costantemente ribadito da questa Corte (fra le tantevedi Cass.10973/2025) il diritto del contribuente all'esenzione IMU perl'abitazione principale impone, in ogni caso, il concorso imprescindibile diresidenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa èstata invocata, anche dopo l’intervento della sentenza della Cortecostituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13,comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testonovellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,che ha escluso che la nozione di abitazione principale presupponga ladimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare delpossessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ovedimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbiala residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022,n. 32339).1.4.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il giudice di appello ha, quindi,Numero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026fatta corretta applicazione della disciplina in tema di esenzione IMU perl’abitazione principale e della relativa pertinenza, escludendo tale beneficioin assenza della sussistenza del concorrente requisito della residenzaanagrafica nell’immobile per il quale il contribuente ha invocatol’esenzione, anche con riferimento al relativo box auto pertinenziale,ferma restando l’inapplicabilità al caso di specie dell’art.8 dettato in temadi ICI, trattandosi pacificamente di un avviso di rettifica IMU per l’anno2016.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, sotto il profilo dell’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per aver lasentenza impugnata errato nella parte in cui non ha tenuto conto delladocumentazione prodotta dalla difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] in primogrado, nonché della documentazione prodotta dal Comune di Napoli cheha avvalorato l’assoluta non riferibilità al sig. [OSCURATO:PERSONA] dei seguentiimmobili: 1) [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n. 29 B, sez Avv, foglio 13,numero 427, sub 23; 2) [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n. 29 B,sezione Avv, foglio 13, numero 427, sub

25.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2.

Il ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame di elementiistruttori che, tuttavia, come chiarito da questa Corte, non integra, di persé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché ilfatto storico non può identificarsi con il difettoso esame.2.3.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass.,Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez.

Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: ilnovellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdottoNumero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass.

SU 27dicembre 2019 n. 34476).2.4.

Alla luce di quanto sin qui esposto, l’inammissibilità della censurarisulta evidente perché essa si pone al di fuori del paradigma dell’art.360,primo comma n.5, c.p.c. risolvendosi nella critica all’apprezzamento, nonsindacabile nel giudizio di legittimità sotto tale profilo, degli elementiistruttori da parte del giudice di appello in ordine alla legittimazionepassiva del contribuente in relazione ai cespiti sub 23 e sub 25, ritenendoche la documentazione prodotta dal Comune (nota di trascrizione edichiarazione ICI) ne offrisse la prova, traendo ulteriore convincimento intal senso dalla mancata contestazione della persistenza della relativaNumero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026intestazione catastale di tali immobili al padre- defunto- del contribuente.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2697c.c. sotto il profilo dell’art.360, primo comma n.3, c.p.c., sostenendo chela sentenza impugnata avesse violato il principio che governa l’onere dellaprova nel processo tributario, secondo il quale spetta all'amministrazionefinanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l'atto impositivo;in particolare assume che il Collegio avesse inammissibilmente sovvertitol’onere della prova, laddove ha affermato che “Per il periodo intercorrentedal 1994 al 2022, non è stato prodotto alcunché, ragione per cui ilricorrente non ha pertanto fornito alcuna prova di non essere più titolaredei predetti immobili da epoca anteriore al 2017”.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.32458/25) ladedotta violazione dell'art. 2697 c.c., secondo la condivisa giurisprudenzadi legittimità, è configurabile come motivo di ricorso per cassazione aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede dilegittimità, entro i ristretti limiti dell’ art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass., Sez. 3, n.15107/2013, Rv. 626907 – 01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 – 01).3.3.

Nel caso in esame, la censura non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata, estrapolando un passo della decisione che ponealla base del motivo, che va, però, interpretato alla luce delleargomentazioni svolte complessivamente dal giudice di appello peraffermare la legittimazione passiva del contribuente anche in relazione aicespiti sub 23 e sub

25.3.4. Ciò, perché il Collegio ha tratto il convincimento sulla sussistenza diNumero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026tale legittimazione passiva dall’esame della dichiarazione ICI del 1995relativa a tali cespiti presentata dallo stesso contribuente e dalla nota ditrascrizione in cui si precisa che essi non sono censiti in catasto, maoggetto di denuncia, per poi rilevare che il ricorrente per il periodo dal1994 al 2022 non avesse fornito alcuna prova (evidentemente contraria)in grado di dimostrare la dismissione di tali beni di cui si era affermatoproprietario con la predetta dichiarazione ICI.3.5.

Così operando il giudice di appello non si è affatto avvalso dellaregola del giudizio di cui all’art.2697 c.c. per ritenere provato il fattocostitutivo della pretesa impositiva IMU rappresentato dalla legittimazionepassiva del contribuente -che pacificamente spetta all’amministrazionefinanziaria- avendo accertato -con apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità- che siffatta documentazionecomprovasse di per sé la titolarità di tali cespiti in capo al contribuenteche, a sua volta, secondo il Collegio, non aveva offerto -anche in tal casocon apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità-adeguatadocumentazione che comprovasse, a contrario, la dismissione di tali benidopo il 1995, osservando, che la visura offerta dallo stesso non fosseidonea a negare la titolarità per il periodo di imposta oggetto dell’avviso direttifica, ossia il 2017, in quanto essa si riferiva al 7/2/2022, ben oltre taleperiodo; il che esclude in radice la prospettata violazione di legge inrapporto all’art.2697 c.c. avendo il Collegio dedotto la sussistenza dellalegittimazione passiva del contribuente sulla base della ricognizione dellapredetta documentazione, non in applicazione della regola di giudizio intema di ripartizione dell’onere della prova.4.

In definitiva, il ricorso va rigettato.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delComune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquidain Euro 3.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/2/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Alterio unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n. 2945/2024 depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mosse dall’avviso inrettifica relativamente all’imposta IMU per l’anno 2017 notificato alcontribuente [OSCURATO:PERSONA] per molteplici immobili siti nel Comune diNapoli.2. Il contribuente impugnava tale avviso innanzi al giudice tributario diprimo grado che, dopo aver dato atto che lo stesso Comune di NapoliNumero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026aveva provveduto a correggere la rendita catastale in conformità aldiverso classamento derivante da una sentenza inter-partes conconseguente rideterminazione della rendita relativa all’immobile di via SanDomenico 29/B identificato al catasto alla sez. AW, fl. 13, n. 427, sub 61,respingeva per il resto il ricorso affermando che l’immobile contraddistintodal sub 61) il contribuente non aveva diritto all’esenzione, non potendosiconsiderare abitazione principale; che quello sub 62) non potevaconsiderarsi pertinenza; che gli immobili sub 23) e 25), nell’anno 2017,erano ancora di proprietà del ricorrente.3. Avverso siffatta pronuncia insorgeva il contribuente innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado che rigettava l’appello, ritenendo,da un lato, il difetto del requisito della residenza anagrafica in relazioneall’immobile per il quale in contribuente invocava l’esenzione perl’abitazione principale e del box che ne costituiva pertinenza, dall’altro,che la titolarità dei cespiti sub 23 e sub 25 risultasse anche da unadenuncia a fini ICI del 1995 presentata dal contribuente e che dopo taledata lo stesso non aveva fornito la prova di aver dismesso la proprietà ditali beni immobili.4. Il contribuente ha impugnato innanzi alla Corte di Cassazione lasentenza di secondo grado, affidandosi a tre motivi.5. Il Comune di Napoli ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8,comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, assumendo che Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania avesse violato ildisposto di cui all’ art. 8, comma 2, citato nella parte in cui non haritenuto l’immobile di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] (unità immobiliaresita in Napoli (NA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, sez. Avv, foglio 13,particella 427, sub 61) quale prima casa, e non considerando,Numero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026contestualmente, pertinenza della stessa il sub 62.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La disposizione di cui la ricorrente lamenta la violazione, ossia l’art.8comma 2 del d.lgs. 504/92 -che, nell’individuazione dell’abitazioneprincipale, consente di prescindere dal requisito della residenza anagraficaqualora il contribuente offra la prova contraria rispetto alla presunzionejuirs tantum di coincidenza con le risultanze anagrafiche- risultaapplicabile esclusivamente all’ICI, in quanto, in materia di IMU, checostituisce oggetto del presente giudizio, il legislatore ha declinatodiversamente il concetto di abitazione principale, intendendola come “(…)l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente”, come previsto dall’art.13 2°comma del d.l. 201/2011,convertito dalla l. n. 214 del 2011.1.3. Del resto, come costantemente ribadito da questa Corte (fra le tantevedi Cass.10973/2025) il diritto del contribuente all'esenzione IMU perl'abitazione principale impone, in ogni caso, il concorso imprescindibile diresidenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa èstata invocata, anche dopo l’intervento della sentenza della Cortecostituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13,comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testonovellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,che ha escluso che la nozione di abitazione principale presupponga ladimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare delpossessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ovedimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbiala residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022,n. 32339).1.4. Alla luce di quanto sin qui esposto, il giudice di appello ha, quindi,Numero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026fatta corretta applicazione della disciplina in tema di esenzione IMU perl’abitazione principale e della relativa pertinenza, escludendo tale beneficioin assenza della sussistenza del concorrente requisito della residenzaanagrafica nell’immobile per il quale il contribuente ha invocatol’esenzione, anche con riferimento al relativo box auto pertinenziale,ferma restando l’inapplicabilità al caso di specie dell’art.8 dettato in temadi ICI, trattandosi pacificamente di un avviso di rettifica IMU per l’anno2016.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, sotto il profilo dell’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per aver lasentenza impugnata errato nella parte in cui non ha tenuto conto delladocumentazione prodotta dalla difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] in primogrado, nonché della documentazione prodotta dal Comune di Napoli cheha avvalorato l’assoluta non riferibilità al sig. [OSCURATO:PERSONA] dei seguentiimmobili: 1) [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n. 29 B, sez Avv, foglio 13,numero 427, sub 23; 2) [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n. 29 B,sezione Avv, foglio 13, numero 427, sub 25.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Il ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame di elementiistruttori che, tuttavia, come chiarito da questa Corte, non integra, di persé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché ilfatto storico non può identificarsi con il difettoso esame.2.3. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: ilnovellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdottoNumero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. SU 27dicembre 2019 n. 34476).2.4. Alla luce di quanto sin qui esposto, l’inammissibilità della censurarisulta evidente perché essa si pone al di fuori del paradigma dell’art.360,primo comma n.5, c.p.c. risolvendosi nella critica all’apprezzamento, nonsindacabile nel giudizio di legittimità sotto tale profilo, degli elementiistruttori da parte del giudice di appello in ordine alla legittimazionepassiva del contribuente in relazione ai cespiti sub 23 e sub 25, ritenendoche la documentazione prodotta dal Comune (nota di trascrizione edichiarazione ICI) ne offrisse la prova, traendo ulteriore convincimento intal senso dalla mancata contestazione della persistenza della relativaNumero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026intestazione catastale di tali immobili al padre- defunto- del contribuente.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2697c.c. sotto il profilo dell’art.360, primo comma n.3, c.p.c., sostenendo chela sentenza impugnata avesse violato il principio che governa l’onere dellaprova nel processo tributario, secondo il quale spetta all'amministrazionefinanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l'atto impositivo;in particolare assume che il Collegio avesse inammissibilmente sovvertitol’onere della prova, laddove ha affermato che “Per il periodo intercorrentedal 1994 al 2022, non è stato prodotto alcunché, ragione per cui ilricorrente non ha pertanto fornito alcuna prova di non essere più titolaredei predetti immobili da epoca anteriore al 2017”.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.32458/25) ladedotta violazione dell'art. 2697 c.c., secondo la condivisa giurisprudenzadi legittimità, è configurabile come motivo di ricorso per cassazione aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede dilegittimità, entro i ristretti limiti dell’ art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass., Sez. 3, n.15107/2013, Rv. 626907 – 01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 – 01).3.3. Nel caso in esame, la censura non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata, estrapolando un passo della decisione che ponealla base del motivo, che va, però, interpretato alla luce delleargomentazioni svolte complessivamente dal giudice di appello peraffermare la legittimazione passiva del contribuente anche in relazione aicespiti sub 23 e sub 25.3.4. Ciò, perché il Collegio ha tratto il convincimento sulla sussistenza diNumero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026tale legittimazione passiva dall’esame della dichiarazione ICI del 1995relativa a tali cespiti presentata dallo stesso contribuente e dalla nota ditrascrizione in cui si precisa che essi non sono censiti in catasto, maoggetto di denuncia, per poi rilevare che il ricorrente per il periodo dal1994 al 2022 non avesse fornito alcuna prova (evidentemente contraria)in grado di dimostrare la dismissione di tali beni di cui si era affermatoproprietario con la predetta dichiarazione ICI.3.5. Così operando il giudice di appello non si è affatto avvalso dellaregola del giudizio di cui all’art.2697 c.c. per ritenere provato il fattocostitutivo della pretesa impositiva IMU rappresentato dalla legittimazionepassiva del contribuente -che pacificamente spetta all’amministrazionefinanziaria- avendo accertato -con apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità- che siffatta documentazionecomprovasse di per sé la titolarità di tali cespiti in capo al contribuenteche, a sua volta, secondo il Collegio, non aveva offerto -anche in tal casocon apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità-adeguatadocumentazione che comprovasse, a contrario, la dismissione di tali benidopo il 1995, osservando, che la visura offerta dallo stesso non fosseidonea a negare la titolarità per il periodo di imposta oggetto dell’avviso direttifica, ossia il 2017, in quanto essa si riferiva al 7/2/2022, ben oltre taleperiodo; il che esclude in radice la prospettata violazione di legge inrapporto all’art.2697 c.c. avendo il Collegio dedotto la sussistenza dellalegittimazione passiva del contribuente sulla base della ricognizione dellapredetta documentazione, non in applicazione della regola di giudizio intema di ripartizione dell’onere della prova.4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 22306/2024Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 12223/2026Data pubblicazione 01/05/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delComune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquidain Euro 3.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/2/2026.Il Presidente