CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1981
Cassazione n. 08466/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1981 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla determinazione della pena a seguito della "continuazione esterna" - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. Ritenuto che legittimamente la sentenza impugnata, procedendo in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte (Sez. 2, n. 16709 del 17/03/2023), ha determinato la pena complessiva individuando quale reato più grave quello di cui all'art. 629 cod. pen. - di cui al capo 47 del presente procedimento penale - per il quale è stata inflitta la pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 7.650 di multa, aumentata per la continuazione interna e, infine, aumentata per la continuazione esterna con gli ulteriori tre delitti giudicati con sentenza divenuta irrevocabile, venendo determinata la pena finale, a seguito della riduzione per il giudizio abbreviato, in anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 7.650 di multa, in misura, quindi, decisamente inferiore rispetto alla pena irrogata con la sentenza di appello oggetto di annullamento con rinvio (anni undici di reclusione ed euro 22.500 di multa; Rilevato che «in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità» (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnato, Rv. 273447 - 01; Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, Altamura, Rv. 286296). Nella specie per il reato di estorsione (peraltro punito con la pena più elevata nel minimo rispetto all'usura, oggetto dell'altra sentenza di condanna irrevocabile) è stata inflitta la pena maggiore e pertanto su di questa correttamente è stato operato l'aumento a titolo di continuazione - interna ed esterna - di tal che non è ravvisabile violazione né dell'art. 627 cod. proc. pen. né del divieto di reformatio in peius; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm