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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 luglio 2024

Cassazione n. 15230/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il dicembre 2024 il Tribunale del Riesame di Catania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 23 luglio 2024, con la quale era stata rigettata la richiesta di cessazione di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione dei termini ex art.297 cod. proc. pen. 2.

I motivi addotti dall'imputato a sostegno dell'istanza di riesame riguardavano l'operatività dell'istituto della retrodatazione con riferimento a una precedente misura cautelare adottata dal G.I.P. di Catania il 30 ottobre 2021 nell'ambito del procedimento "Spaccatello", per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/1990.

2.1. Il Tribunale rilevava che non ricorreva alcuna ipotesi riconducibile all'alveo dell'art.297, terzo comma cod. proc. pen. in quanto mancava il requisito della desumibilità dagli atti di indagine raccolti all'interno del procedimento Spaccatello dei fatti oggetto della seconda ordinanza.

3. L'odierno ricorso, proposto dal difensore dell'indagato avverso la citata ordinanza, è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della contestazione a catena, in quanto il materiale investigativo utilizzato era già emerso nell'indagine precedente , per di più la misura era stata disposta per fatti riferibili al medesimo arco temporale oggetto della citata indagine ed era basata sul medesimo compendio intercettivo utilizzato nella prima indagine.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale di Catania - uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità - ha osservato che, qualora siano emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari relative a fatti tra i quali non sussiste connessione qualificata, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura applicata con la seconda ordinanza opera se gli elementi posti a base della stessa erano già desumibili dagli atti al momento di emissione della prima, sempre che i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione possa essere frutto di una scelta indebita del Pubblico Ministero (Sez.6, 11 febbraio 2013 n.11807, Rv.255722; Sez.6, 18 marzo 2013 n.12610, Rv.256167).

Va poi precisato che la nozione di anteriore "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che LA consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dar luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (così Sez.

U, sent. n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, sent. n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, sent. n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099). , Sez.3, 4 febbraio 2015 n.46158, rv.265437).

Si è ancora, recentemente, ribadito che per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente ( Sez. 3 - n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291 - 01).

Va altresì ricordato che è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577 - 01; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Teresi, Rv. 263511 - 01).

3. I giudici del riesame hanno affermato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che l'informativa finale in ordine ai fatti per i quali era stato disposto il secondo titolo custodiale era stata depositata il 19 settembre 2022, a distanza di un anno dalla applicazione della prima ordinanza;che, all'epoca, non vi erano elementi sufficienti per ipotizzare il coinvolgimento del ricorrente nell'episodio oggetto di imputazione provvisoria; che i fatti oggetto della seconda ordinanza erano riferiti alla partecipazione ad una associazione diversa da quella oggetto della prima ordinanza cautelare; che il ricorrente non aveva dimostrato che gli elementi valutati a proprio carico per l'ordinanza successiva erano disponibili fin dal 2021, e cioè si potevano trarre dalla prima informativa.

4. Il Tribunale di Catania non ha applicato l'istituto della retrodatazione facendo corretta applicazione dei principi esposti, considerando che, per ipotizzare il secondo reato ex art. 74 DPR 309/1990, era stato necessario un nuovo compiuto esame complessivo degli atti acquisiti, né il ricorrente aveva minimamente dimostrato la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il dicembre 2024 il Tribunale del Riesame di Catania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 23 luglio 2024, con la quale era stata rigettata la richiesta di cessazione di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione dei termini ex art.297 cod. proc. pen. 2. I motivi addotti dall'imputato a sostegno dell'istanza di riesame riguardavano l'operatività dell'istituto della retrodatazione con riferimento a una precedente misura cautelare adottata dal G.I.P. di Catania il 30 ottobre 2021 nell'ambito del procedimento "Spaccatello", per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/1990. 2.1. Il Tribunale rilevava che non ricorreva alcuna ipotesi riconducibile all'alveo dell'art.297, terzo comma cod. proc. pen. in quanto mancava il requisito della desumibilità dagli atti di indagine raccolti all'interno del procedimento Spaccatello dei fatti oggetto della seconda ordinanza. 3. L'odierno ricorso, proposto dal difensore dell'indagato avverso la citata ordinanza, è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della contestazione a catena, in quanto il materiale investigativo utilizzato era già emerso nell'indagine precedente , per di più la misura era stata disposta per fatti riferibili al medesimo arco temporale oggetto della citata indagine ed era basata sul medesimo compendio intercettivo utilizzato nella prima indagine. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale di Catania - uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità - ha osservato che, qualora siano emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari relative a fatti tra i quali non sussiste connessione qualificata, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura applicata con la seconda ordinanza opera se gli elementi posti a base della stessa erano già desumibili dagli atti al momento di emissione della prima, sempre che i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione possa essere frutto di una scelta indebita del Pubblico Ministero (Sez.6, 11 febbraio 2013 n.11807, Rv.255722; Sez.6, 18 marzo 2013 n.12610, Rv.256167). Va poi precisato che la nozione di anteriore "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che LA consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dar luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (così Sez. U, sent. n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, sent. n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, sent. n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099). , Sez.3, 4 febbraio 2015 n.46158, rv.265437). Si è ancora, recentemente, ribadito che per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente ( Sez. 3 - n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291 - 01). Va altresì ricordato che è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577 - 01; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Teresi, Rv. 263511 - 01). 3. I giudici del riesame hanno affermato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che l'informativa finale in ordine ai fatti per i quali era stato disposto il secondo titolo custodiale era stata depositata il 19 settembre 2022, a distanza di un anno dalla applicazione della prima ordinanza;che, all'epoca, non vi erano elementi sufficienti per ipotizzare il coinvolgimento del ricorrente nell'episodio oggetto di imputazione provvisoria; che i fatti oggetto della seconda ordinanza erano riferiti alla partecipazione ad una associazione diversa da quella oggetto della prima ordinanza cautelare; che il ricorrente non aveva dimostrato che gli elementi valutati a proprio carico per l'ordinanza successiva erano disponibili fin dal 2021, e cioè si potevano trarre dalla prima informativa. 4. Il Tribunale di Catania non ha applicato l'istituto della retrodatazione facendo corretta applicazione dei principi esposti, considerando che, per ipotizzare il secondo reato ex art. 74 DPR 309/1990, era stato necessario un nuovo compiuto esame complessivo degli atti acquisiti, né il ricorrente aveva minimamente dimostrato la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2
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