CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/07/2020 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 28/11/2019, dal G.i.p. del Tribunale di Aosta, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Paolo e MEX Devid erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina pluriaggravata loro ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il MEX, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla qualificazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] come una vera e propria chiamata in correità. SI evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] aveva reso spontanee dichiarazioni, che non prevedono facoltà di controesame da parte del difensore del coimputato. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. In ordine alla ritenuta attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], la difesa evidenzia la contraddittorietà delle sue dichiarazioni sia in ordine ai caschi utilizzati per la rapina e scambiati con il ricorrente, prima dell'intervento degli operanti presso l'abitazione del dichiarante, sia in ordine al luogo di occultamento della pistola giocattolo (rinvenuta dagli operanti non in cucina come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], ma nel sottotetto). Quanto ai riscontri esterni, si evidenzia - oltre all'appena richiamata discrasia nel rinvenimento della pistola - il mancato ritrovamento, in casa del [OSCURATO:PERSONA], degli abiti bagnati che il MEX gli avrebbe consegnato dopo la rapina, nonché la mancata corrispondenza delle banconote in possesso del ricorrente rispetto a quanto sottratto in banca (banconote da 10 euro per complessivi 150 euro circa). Il ricorrente contesta altresì il giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la stessa Corte aveva ritenuto il suo racconto non del tutto persuasivo; viene poi censurata la valutazione di inattendibilità del teste ARBANEY, e lo scarso rilievo attribuito alla non corrispondenza del luogo di effettivo rinvenimento della pistola e al numero e tipologia di banconote in possesso del MEX. Quanto poi alle dichiarazioni del teste USAI (che aveva visto il rapinatore uscire dal negozio e risalire in moto con il complice, per poi allontanarsi), la difesa contesta l'interpretazione della Corte, che aveva dato alle parole del teste un significato opposto a quello reale, secondo cui il rapinatore (ovvero, in ipotesi, il MEX) era più alto del correo rimasto all'esterno presso la moto: circostanza avente valenza liberatoria per il ricorrente, essendo il [OSCURATO:PERSONA] più alto di lui). 2.3. Si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine ai predetti profili, essendosi la Corte limitata a riportare gli assunti del giudice di primo grado e a fornire fantasiose rappresentazioni unilaterali. 2.4. Violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al giudizio di bilanciamento, alla misura del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente evidenziarsi che non può essere preso in considerazione il contenuto della memoria difensiva trasmessa in data 30/12/2021, e quindi oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (pacificamente applicabile ai procedimenti trattati in pubblica udienza: cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719).2 2. Il ricorso è nel suo complesso infondato, per alcuni aspetti in modo manifesto, e deve essere pertanto rigettato. 3. Privo di qualsiasi consistenza appare il primo motivo, con il quale il ricorrente sembra lamentare l'impossibilità di procedere a controesam e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso ampie dichiarazioni spontanee, aventi contenuto auto ed eteroaccusatorio. Si tratta di questione totalmente assorbita dall'opzione per il rito abbreviato esercitata dal MEX, che da un lato rende evidentemente e pienamente utilizza bili le dichiarazioni spontanee a suo carico rese dal [OSCURATO:PERSONA], e dall'altro determina la palese infondatezza dei rilievi imperniati su una pretesa volontaria sottrazione del dichiarante al contraddittorio. 4. Per ciò che riguarda il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono qui essere oggetto di trattazione congiunta, si deve per un verso qui richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). Per altro verso, viene in rilievo l'ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ed anche di recente ribadito, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01). 4.1. In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le doglianze difensive non colgono nel segno, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione 3 di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha diffusamente esposto, in motivazione, le ragioni a sostegno della complessiva attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], della consistenza degli elementi di riscontro acquisiti, della inverosimiglianza della versione difensiva anche perché smentita dalle dichiarazioni del teste indicato, dello scarso rilievo attribuibile alle discrasie dedotte con l'atto di appello. 4.2. In particolare, la valutazione di complessiva attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] risulta avvalorata dal rilievo - tutt'altro che illogico - per cui egli avrebbe ben potuto accusare della materiale esecuzione della rapina nel negozio (mentre egli attendeva all'esterno accanto alla moto) un terzo sconosciuto, corroborando in tal modo le dichiarazioni del MEX, stando alle quali egli avrebbe appunto prestato la propria moto al [OSCURATO:PERSONA] e a un suo amico in cambio di un grammo di cocaina. La scelta di accusare l'odierno ricorrente, unita alla concreta collaborazione prestata agli operanti attraverso la consegna dei caschi utilizzati per l'azione delittuosa e della pistola giocattolo, ha indotto i giudici di merito a ritenere attendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], pur se connotate da un tentativo di sminuire le proprie responsabilità asserendo di non essere a conoscenza delle intenzioni predatorie del MEX, con cui si era recato in moto presso il negozio rapinato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Altrettanto priva di contraddittorietà o illogicità denunciabili in questa sede risulta poi la valorizzazione degli elementi di riscontro, primo fra tutti l'identificazione della moto del MEX come quella utilizzata dalla rapina. Conclusioni raggiunte non solo alla luce del confronto visivo, effettuato dagli operanti, tra il mezzo e la fotografia scattata dal titolare del negozio rapinato, ma anche, ed anzi soprattutto, dal fatto che il veicolo, al momento del sequestro, "presentava sul retro del nastro adesivo a copertura del marchio Yamaha, esattamente come riscontrato dall'esame della foto. Con lo stesso sistema - apposizione di nastro adesivo nero - era stato occultato il numero della targa" (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). La valenza intrinseca di tale elemento, anche nella sua dimensione individualizzante, è stata ulteriormente posta in rilievo dalla Suprema Corte anche alla luce della inconsistenza delle spiegazioni rese dal MEX: da un lato, alla luce della intrinseca inverosimiglianza del suo narrato (egli avrebbe, come detto, dato in prestito la propria moto ad uno sconosciuto oltre che al [OSCURATO:PERSONA], e l'avrebbe ritrovata sotto casa con le chiavi inserite nel quadro, ma senza che gli utilizzatori lo avessero avvisato: cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). D'altro lato, la Corte territoriale ha posto in rilievo che la versione del MEX risultava incompatibile 4 con quanto riferito dal teste indicato dalla difesa ARBANEY su passaggi essenziali della vicenda, relativi al soggetto che si pose alla guida (da individuare secondo il teste nel [OSCURATO:PERSONA], mentre il MEX aveva riferito di aver prestato la moto a condizione che non fosse il [OSCURATO:PERSONA] a guidarla, ma l'amico sconosciuto) e al luogo in cui avvenne il prestito della moto (il cortile della casa del MEX secondo il teste, la casa del [OSCURATO:PERSONA] secondo il ricorrente: cfr., su tali aspetti, pag. 6 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha anche compiutamente valutato i rilievi difensivi imperniati sulle dichiarazioni di un teste che aveva notato l'uscita dal negozio del rapinatore e il suo riprendere posto insieme all'altro soggetto che aveva atteso fuori, scendendo dalla moto, ed ha fornito una interpretazione coerente con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e con l'altezza del ricorrente, inferiore a quella del correo (pag. 10 della sentenza), peraltro senza escludere che il tenore complessivamente non cristallino del verbale fosse attribuibile ad un difetto nella redazione. In ogni caso, tale aspetto - così come la questione dei caschi consegnati dal [OSCURATO:PERSONA], del luogo di occultamento della pistola, del taglio delle banconote trovate al MEX al momento del controllo - è stato ritenuto inidoneo a vulnerare in termini di decisività gli elementi di accusa, alla luce delle spiegazioni del [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito di aver ricevuto entrambi i caschi dal ricorrente: cfr. pag. 8) e del tempo trascorso dalla rapina al controllo (40/45 minuti). Si tratta, in definitiva, di un percorso argomentativo che resiste ai rilievi difensivi, non solo perché questi ultimi non hanno adeguatamente confutato alcuni tratti essenziali del percorso medesimo (identificazione della moto del MEX come quella usata per la rapina; intrinseca inverosimiglianza del prestito della stessa al [OSCURATO:PERSONA] purchè guidasse uno sconosciuto; incompatibilità delle dichiarazioni del ricorrente rispetto a quelle del teste, in ordine sia al luogo del prestito sia all'individuazione del conducente), ma anche alla luce del consolidato principio secondo cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione» (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).5 5. Per ciò che riguarda le residue censure, deve osservarsi, in primo luogo, che la mancata richiesta delle attenuanti generiche - ammessa dal difensore nel ricorso (cfr. pag. 24) - impone di fare applicazione dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, nè è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado» (Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552). Con riferimento al giudizio di bilanciamento e alla misura dei trattamento sanzionatorio, va evidenziato la totale aspecificità delle relative doglianze, che non si confrontano affatto con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'Appello ha infatti espressamente tenuto conto delle condizioni di salute del MEX, ritenute inidonee a modificare le statuizioni del primo giudice in considerazione delle modalità della condotta (sintomatiche di capacità organizzativa e spiccata determinazione criminosa: travisamento, occultamento della targa della moto, ecc.) e dell'ulteriore circostanza, tutt'altro che illogicamente valorizzata, per cui il MEX ha commesso il delitto mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del MEX al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricor