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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 31739/2021

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SENTENZA sul ricorso 24437-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA] 1357 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e .tn difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 364/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2020 R.G.N. 2320/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D. L . 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

RG 24373/20 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.7717\17 che aveva respinto la sua domanda, proposta nei confronti della datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., diretta al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale (c.c.n.l.

Case di [OSCURATO:PERSONA]) posto che, scaduto il detto c.c.n.l. in data 31.12.05, il successivo era stato siglato solo in data 15.9.10, senza alcuna attribuzione patrimoniale per il periodo intermedio, come da verbale di incontro sindacale del

31.1.13. Resisteva la società.

Con sentenza depositata il 24.1.20, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Caiazzo, affidato a due motivi; resiste la società con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 1226, degli artt. 1362 e segg. nonché 1355 cod.civ. in relazione all'interpretazione del contenuto del verbale di incontro sindacale del 31.1.13 sottoscritto da AIOP regionale Campania, e FP, [OSCURATO:PERSONA], CISL, [OSCURATO:PERSONA] regionali Campania. 2.- Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 cod.civ. 3.- I motivi, che per la oro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati.

La ricorrente cita allo scopo C. Cost. n.70\15 e n. 178\15, che tuttavia riguardano, la prima i trattamenti pensionistici, la seconda il blocco degli stipendi nel p.i.: la logica e ratio sono completamente diversi: il principio desumibile dall'art. 38, co.2, Cost. ed il blocco per legge degli stipendi pubblici.

Nella specie si tratta di ritardo nella stipula del nuovo c.c.n.l. di diritto privato e di accertata inesistenza del vantato diritto ad un ristoro per il periodo intermedio in base all'invocato accordo del 31.1.13, che in realtà accordo non è, trattandosi in realtà di un mero verbale di incontro.RG 24373/20 Va allora rilevato innanzitutto che in data 31.1.13 non fu firmato alcun accordo ma solo un verbale di incontro in sede sindacale, inidoneo a costituire diritti ed obblighi tra le parti.

La Corte di merito ha comunque ampiamente accertato che non si era perfezionato alcun accordo circa l'erogazione dell'una tantum, anzi che tale materia era stata più volte rinviata in attesa di condizioni economiche più favorevoli.

Tale accertamento non risulta adeguatamente contestato.

In assenza di norma imperativa sovraordinata, la determinazione da parte del giudice della retribuzione già stabilita in sede sindacale dalle parti sociali violerebbe il principio di libertà sindacale, salvo che tale diritto derivasse direttamente dall'art. 36 Cost., ma così nella specie non è, dovendosi anzi presumere la sufficienza della retribuzione stabilita dai contratti collettivi (Cass. n. 24092\09, n. 27591\05, etc.) Deve poi considerarsi che un vulnus ex art. 36 Cost. potrebbe ricorrere solo valutandosi il trattamento economico complessivo ricevuto, su cui il ricorso difetta di autosufficienza o specificità ex art. 366 c.p.c., senza che sia emersa prova dell'inadeguatezza di quello percepito.

Il ricorso va dunque rigettato.

La particolarità della fattispecie e la relativa novità della questione consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA]. est. .011.1.••••n•nnil Il Presidente - CORTE SUPREbIA [OSCURATO:PERSONA] (dr. [OSCURATO:PERSONA] ril fvsezI 1onedakiiti2o dr.Guid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso 24437-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA] 1357 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e .tn difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 364/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2020 R.G.N. 2320/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D. L . 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 24373/20 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.7717\17 che aveva respinto la sua domanda, proposta nei confronti della datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., diretta al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale (c.c.n.l. Case di [OSCURATO:PERSONA]) posto che, scaduto il detto c.c.n.l. in data 31.12.05, il successivo era stato siglato solo in data 15.9.10, senza alcuna attribuzione patrimoniale per il periodo intermedio, come da verbale di incontro sindacale del 31.1.13. Resisteva la società. Con sentenza depositata il 24.1.20, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Caiazzo, affidato a due motivi; resiste la società con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 1226, degli artt. 1362 e segg. nonché 1355 cod.civ. in relazione all'interpretazione del contenuto del verbale di incontro sindacale del 31.1.13 sottoscritto da AIOP regionale Campania, e FP, [OSCURATO:PERSONA], CISL, [OSCURATO:PERSONA] regionali Campania. 2.- Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 cod.civ. 3.- I motivi, che per la oro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati. La ricorrente cita allo scopo C. Cost. n.70\15 e n. 178\15, che tuttavia riguardano, la prima i trattamenti pensionistici, la seconda il blocco degli stipendi nel p.i.: la logica e ratio sono completamente diversi: il principio desumibile dall'art. 38, co.2, Cost. ed il blocco per legge degli stipendi pubblici. Nella specie si tratta di ritardo nella stipula del nuovo c.c.n.l. di diritto privato e di accertata inesistenza del vantato diritto ad un ristoro per il periodo intermedio in base all'invocato accordo del 31.1.13, che in realtà accordo non è, trattandosi in realtà di un mero verbale di incontro.RG 24373/20 Va allora rilevato innanzitutto che in data 31.1.13 non fu firmato alcun accordo ma solo un verbale di incontro in sede sindacale, inidoneo a costituire diritti ed obblighi tra le parti. La Corte di merito ha comunque ampiamente accertato che non si era perfezionato alcun accordo circa l'erogazione dell'una tantum, anzi che tale materia era stata più volte rinviata in attesa di condizioni economiche più favorevoli. Tale accertamento non risulta adeguatamente contestato. In assenza di norma imperativa sovraordinata, la determinazione da parte del giudice della retribuzione già stabilita in sede sindacale dalle parti sociali violerebbe il principio di libertà sindacale, salvo che tale diritto derivasse direttamente dall'art. 36 Cost., ma così nella specie non è, dovendosi anzi presumere la sufficienza della retribuzione stabilita dai contratti collettivi (Cass. n. 24092\09, n. 27591\05, etc.) Deve poi considerarsi che un vulnus ex art. 36 Cost. potrebbe ricorrere solo valutandosi il trattamento economico complessivo ricevuto, su cui il ricorso difetta di autosufficienza o specificità ex art. 366 c.p.c., senza che sia emersa prova dell'inadeguatezza di quello percepito. Il ricorso va dunque rigettato. La particolarità della fattispecie e la relativa novità della questione consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA]. est. .011.1.••••n•nnil Il Presidente - CORTE SUPREbIA [OSCURATO:PERSONA] (dr. [OSCURATO:PERSONA] ril fvsezI 1onedakiiti2o dr.Guid
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