CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14566/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrenti- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.11 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 7475 / 2 3 / 17 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata il12 settembre 20 17 ; [OSCURATO:PERSONA] quater udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 20 2 5 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: ilricorso ̀ stato avviato, ai sensi dell'art. 380 bis - 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglioin prossimità della quale parte ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere in virtù dell’intervenuta definizione agevolata delle controversie ex art.1, commi 186-205, della legge n.197 del 2023 e dell’art.20 d.l. n.34 del 2023. Considerato che: dalla documentazione allegata in atti emerge che gli importi da versare per la definizione agevolata sono stati rateizzati con ultimo pagamento previsto per il mese di novembre 2027; la questione relativa alla possibilità o meno di dichiarare l’estinzione del giudizio allorquando, come nel caso in esame, il pagamento delle rate non sia integrale è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte; appare, pertanto, opportuno rinviare la trattazione all’esito della decisione delle Sezioni unite di questa Corte. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite. Così d