CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 32138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell' imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt 476-482 cp in relazione al falso rinnovo della patente di guida. Considerato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l' imputato tramite difensore lamentando la violazione di legge quanto alla ritenuta natura di atte pubblico attribuita dalla sentenza impugnata all'atto di rinnovo, anziché di certificato amministrativo. Ritenuto che il motivo di ricorso non appare manifestamente infondato, poiché la giurisprudenza di questa Corte ha assunto in proposito posizioni diverse nel tempo sostenendo da ultimo che l'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l'esito positivo dell'attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti. (Sez. 5, Sentenza n. 49221 del 04/10/2017 Ud. (dep. 26/10/2017 ) Rv. 271414.Massime precedenti Conformi: N. 46499 del 2014 Rv. 261019. Massime precedenti Difformi: N. 1442 del 1971 Rv. 116892 - 01, N. 7897 del 1982 Rv. 155035 - 01, N. 3672 del 1986 Rv. 172660 - 01, N. 16766 del 1989 Rv. 182713 - 01, N. 8260 del 1993 Rv. 194972. - Considerato che , pertanto, il Collegio può rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine (reato commesso il 26 Novembre 2013 e prescrizione maturata, computando i pendi di sospensione, alla data del 11 Ottobre 2021 ). Constatato che la sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. DE P () SII:\ T: c.\ ! 31 A 22 I