CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16385/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 2060/2020depositata in data 23.4.2020; N. 16385/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Sicilia , sezione staccata di Messina, rigettò l’appellodell’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 482 /201 0 della C.T.P. di Messina, che aveva annullato l’avviso di accertamento analitico - induttivo notificato a [OSCURATO:PERSONA] , esercente attività di ferramenta , e ciò in quanto la percentuale media di ricarico applicata dall’Ufficio (30%) non rispecchiava il gran numero di prodotti commercializzati, diversi per tipologia e categoria; nel confermare la prima decisione, il giudice d’appelloribadì che la percentuale di ricarico non era adeguata, perché applicata indistintamente rispetto a tutti i prodotti commercializzati dalla contribuente, neanche essendo stato spiegato perché l’Ufficio avesse ritenuto di dover disattendere la percentuale del 20% applicata dalla stessa contribuente; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motiv o ; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973, per aver la C.T.R. ritenuto non correttamente effettuato il calcolo scaturente dall’accertamento impugnato, peraltro eseguito proprio sulla base della percentuale media di ricarico indicata dal marito della contribuente in sede di contraddittorio; N. 16385/21 R.G. 1.2 –il ricorso è inammissibile per tardività ; invero, risulta che l’Agenzia delle Entrate , con p.e.c. del 11.6.2021, ha erroneamente notificato il ricorso per cassazione ex art. 330 c.p.c. a [OSCURATO:PERSONA], presso il domicilio digitale del presunto procuratore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Messina, Via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 5, mentre invece la contribuente era stata difesa, dinanzi alla C.T.R., dal rag. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Nizza di Sicilia, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, come anche risulta dall’intestazione della sentenza qui impugnata; senonché, avvedutasi dell’errore, l’Agenzia ha nuovamente provveduto a notificare il ricorso, stavolta nei confronti dell’effettivo difensore costituito in appello, ma con messaggio p.e.c. del 16.6.2021, ricevuto in pari data; ora, la sentenza non è stata notificata e l’atto introduttivo del giudizio era stato proposto in data 20.3.2009, sicché trova applicazione il termine lungo di un anno, al lume del disposto dell’art. 327 c.p.c. nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009: detto termine veniva a scadere proprio in data 11.6.2021, ossia in quella della prima notifica effettuata dall’Agenzia; ciò posto, ritiene la Corte come la notifica effettuata presso il domicilio digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] considerarsi tamquam non esset, non potendo affatto ascriversi l’occorso alla mera nullità della notifica, anche sulla scorta del decisumdi Cass., Sez. Un., n. 14916/2016; infatti, nella specie non viene in rilievo, a ben vedere, neppure un vizio del procedimento notificatorio in sé - ad es. quanto alla qualità soggettiva del notificante, al luogo della notifica o alla mera capacità del destinatario, o ancora allamancanza di determinati requisiti formali – ma proprio la totale assenza di N. 16385/21 R.G. riferibilità della notifica in questione al procedimento, per l’evidente estraneità del destinatario, avv. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla vicenda che occupa; in altre parole, a nulla rileva che l’errore in cui è incorsa l’Agenzia nella individuazione del procuratore costituito della Prestandrea discenda dall’omonimia tra i due suddetti professionisti, perché ciò potrebbe –per assurdo e a tutto concedere - costituire il supporto per una eventuale richiesta di rimessione in termini, che l’Agenzia non ha però affatto proposto, ritenendo di poter superare il problema mediante l’immediata ripresa del procedimento di notifica (assume la stessa Agenzia di aver appreso dell’errore il giorno precedente alla data in cui venne effettuata la nuova notifica); tuttavia,l’onere di ripresa del procedimento notificatorio non può invocarsi in ogni caso in cui la notifica non sia andata a buon fine, esso presupponendo che ciò sia dovuto ad un fatto non imputabile al notificante(v. Cass. n. 17864/2017), in caso contrario dovendo giungersi a giustificare la ripresa purchessia, il che ovviamente non è sostenibile; ne discende che, allorché l’Agenzia provvidea rinnovare la notifica nei confronti dell’effettivo procuratore della Prestandrea costituito nel giudizio d’appello, ossia in data 16.6.2021, il termine lungo di cui al previgente art. 327 c.p.c. era irrimediabilmente scaduto, donde l’inammissibilità del ricorso; 2.1 –in definitiva, il ricorso è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d . P . R . n. 115/2002, nel testo N. 16385/21 R.G. introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.300,00 per compensied € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15%dei c