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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 1989

Cassazione n. 10946/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1989avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania haconfermato la pronuncia di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 2 marzo2022 del locale Tribunale, ritenuto colpevole per aver esercitato, senza autorizzazione,l’attività di parcheggiatore in data 7 marzo 2020, dopo essere già stato sanzionato perla medesima violazione con verbale del 15 giugno 2019, divenuto inoppugnabile.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore chearticola due motivi con cui rispettivamente deduce:2.1.

Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sostenendosi che l’affermazionesecondo cui “la consistenza numerica delle occasioni in cui lo stesso è stato colto inviolazione della norma di legge contestata” non possa essere riferita ad un'attivitàlavorativa che presuppone un compenso ad ogni prestazione, cosa che non avveniva,bensì ad un aiuto costante svolto a titolo gratuito;2.2.

Violazione di legge con riferimento all’art. 344-bis cod. proc. pen.l’azione penale sarebbe improcedibile a causa del superamento dei termini di duratamassima previsti per il giudizio di appello.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, in accoglimento delsecondo motivo di ricorso, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è versato in fatto, manifestamente infondato e reiterativo didoglianze cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta laddove ha richiamatol’abitualità della condotta dell’imputato, colto più volte in violazione della norma dilegge contestata, ricordando altresì come egli stesso abbia ammesso di svolgerel’attività di parcheggiatore abusivo.Il secondo motivo è manifestamente infondato perché denuncia violazione di normaprocessuale palesemente smentita dagli atti, in quanto la sentenza della Corte diappello è stata pronunciata il 20/05/2025 e contestualmente depositata in cancelleria,e quindi, ampiamente nei termini di procedibilità previsti dall’art. 344-bis cod. proc.pen., atteso il contenuto della norma transitoria di cui all’art. 2 Legge 27 settembre2021, n. 134, secondo cui "Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazioneè proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anniper il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione”.

Nel casodi specie, dunque, nessuna improcedibilità si è verificata.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10946/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daDONATELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1240/2025LUCIA [OSCURATO:PERSONA] - 12/12/2025UGO BELLINI R.G.N. 24663/2025LUCA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1989avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania haconfermato la pronuncia di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 2 marzo2022 del locale Tribunale, ritenuto colpevole per aver esercitato, senza autorizzazione,l’attività di parcheggiatore in data 7 marzo 2020, dopo essere già stato sanzionato perla medesima violazione con verbale del 15 giugno 2019, divenuto inoppugnabile.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore chearticola due motivi con cui rispettivamente deduce:2.1.

Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sostenendosi che l’affermazionesecondo cui “la consistenza numerica delle occasioni in cui lo stesso è stato colto inviolazione della norma di legge contestata” non possa essere riferita ad un'attivitàlavorativa che presuppone un compenso ad ogni prestazione, cosa che non avveniva,bensì ad un aiuto costante svolto a titolo gratuito;2.2.

Violazione di legge con riferimento all’art. 344-bis cod. proc. pen.l’azione penale sarebbe improcedibile a causa del superamento dei termini di duratamassima previsti per il giudizio di appello.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, in accoglimento delsecondo motivo di ricorso, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è versato in fatto, manifestamente infondato e reiterativo didoglianze cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta laddove ha richiamatol’abitualità della condotta dell’imputato, colto più volte in violazione della norma dilegge contestata, ricordando altresì come egli stesso abbia ammesso di svolgerel’attività di parcheggiatore abusivo.Il secondo motivo è manifestamente infondato perché denuncia violazione di normaprocessuale palesemente smentita dagli atti, in quanto la sentenza della Corte diappello è stata pronunciata il 20/05/2025 e contestualmente depositata in cancelleria,e quindi, ampiamente nei termini di procedibilità previsti dall’art. 344-bis cod. proc.pen., atteso il contenuto della norma transitoria di cui all’art. 2 Legge 27 settembre2021, n. 134, secondo cui "Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazioneè proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anniper il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione”.

Nel casodi specie, dunque, nessuna improcedibilità si è verificata.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 12 dicembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] FerrantiP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 12 dicembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1989avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania haconfermato la pronuncia di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 2 marzo2022 del locale Tribunale, ritenuto colpevole per aver esercitato, senza autorizzazione,l’attività di parcheggiatore in data 7 marzo 2020, dopo essere già stato sanzionato perla medesima violazione con verbale del 15 giugno 2019, divenuto inoppugnabile.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore chearticola due motivi con cui rispettivamente deduce:2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sostenendosi che l’affermazionesecondo cui “la consistenza numerica delle occasioni in cui lo stesso è stato colto inviolazione della norma di legge contestata” non possa essere riferita ad un'attivitàlavorativa che presuppone un compenso ad ogni prestazione, cosa che non avveniva,bensì ad un aiuto costante svolto a titolo gratuito;2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 344-bis cod. proc. pen.l’azione penale sarebbe improcedibile a causa del superamento dei termini di duratamassima previsti per il giudizio di appello.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, in accoglimento delsecondo motivo di ricorso, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è versato in fatto, manifestamente infondato e reiterativo didoglianze cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta laddove ha richiamatol’abitualità della condotta dell’imputato, colto più volte in violazione della norma dilegge contestata, ricordando altresì come egli stesso abbia ammesso di svolgerel’attività di parcheggiatore abusivo.Il secondo motivo è manifestamente infondato perché denuncia violazione di normaprocessuale palesemente smentita dagli atti, in quanto la sentenza della Corte diappello è stata pronunciata il 20/05/2025 e contestualmente depositata in cancelleria,e quindi, ampiamente nei termini di procedibilità previsti dall’art. 344-bis cod. proc.pen., atteso il contenuto della norma transitoria di cui all’art. 2 Legge 27 settembre2021, n. 134, secondo cui "Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazioneè proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anniper il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione”. Nel casodi specie, dunque, nessuna improcedibilità si è verificata.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10946/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daDONATELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1240/2025LUCIA [OSCURATO:PERSONA] - 12/12/2025UGO BELLINI  R.G.N. 24663/2025LUCA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1989avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania haconfermato la pronuncia di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 2 marzo2022 del locale Tribunale, ritenuto colpevole per aver esercitato, senza autorizzazione,l’attività di parcheggiatore in data 7 marzo 2020, dopo essere già stato sanzionato perla medesima violazione con verbale del 15 giugno 2019, divenuto inoppugnabile.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore chearticola due motivi con cui rispettivamente deduce:2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sostenendosi che l’affermazionesecondo cui “la consistenza numerica delle occasioni in cui lo stesso è stato colto inviolazione della norma di legge contestata” non possa essere riferita ad un'attivitàlavorativa che presuppone un compenso ad ogni prestazione, cosa che non avveniva,bensì ad un aiuto costante svolto a titolo gratuito;2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 344-bis cod. proc. pen.l’azione penale sarebbe improcedibile a causa del superamento dei termini di duratamassima previsti per il giudizio di appello.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, in accoglimento delsecondo motivo di ricorso, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è versato in fatto, manifestamente infondato e reiterativo didoglianze cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta laddove ha richiamatol’abitualità della condotta dell’imputato, colto più volte in violazione della norma dilegge contestata, ricordando altresì come egli stesso abbia ammesso di svolgerel’attività di parcheggiatore abusivo.Il secondo motivo è manifestamente infondato perché denuncia violazione di normaprocessuale palesemente smentita dagli atti, in quanto la sentenza della Corte diappello è stata pronunciata il 20/05/2025 e contestualmente depositata in cancelleria,e quindi, ampiamente nei termini di procedibilità previsti dall’art. 344-bis cod. proc.pen., atteso il contenuto della norma transitoria di cui all’art. 2 Legge 27 settembre2021, n. 134, secondo cui "Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazioneè proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anniper il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione”. Nel casodi specie, dunque, nessuna improcedibilità si è verificata.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 12 dicembre 2025Il Consigliere estensore       Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] FerrantiP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 12 dicembre 2025Il Consigliere estensore       Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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