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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 09030/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9030/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 206/2026* * UP 12/02/2026* * Relatore * 40314/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daavverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d appello di Romavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsolette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * la quale ha concluso chiedendo che in parziale accoglimento del ricorsola sentenza impugnata venga annullata con rinvio con riferimento al diniego delle attenuantie che lo stesso ricorso venga dichiarato inammissibile nel restoudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17/09/2025 la Corte d appello di Roma confermava la sentenzadel 13/12/2024 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato con la quale *di multa per il reato di rapina impropria pluriaggravata dall essere stata la minacciacommessa da più persone riunite oltre che dalla recidiva reiterata specifica in concorso con la minorenne * De * ai danni di un supermercato.2.

Avverso la suddetta sentenza del 17/09/2025 della Corte d appello di Roma haproposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore avv. * ** * affidato a due motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce in relazione all art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. l erronea applicazione dell art. 628 terzo comma n. 1 cod. pen. conriguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell essere stata la minacciacommessa da più persone riunite.Deduce che ai fini della sussistenza di tale circostanza aggravante non è sufficiente lamera pluralità dei soggetti presenti nel luogo del reato ma è necessario che ricorra «ilconcreto apporto anche solo psicologico che la pluralità dei soggetti apporta allosvolgimento dell azione e all intimidazione della vittima».La Corte d appello di Roma avrebbe invece ritenuto la sussistenza della circostanzaaggravante «basandosi esclusivamente sulla mera presenza della minore quale spettatricepassiva omette ndo un rigoroso scrutinio della sua reale incidenza causale».La Corte d appello non avrebbe in particolare considerato che «la minore De *era presente al momento dei fatti ma come risulta sia dalla motivazione dei giudici di meritoche soprattutto dagli atti istruttori dichiarazioni testimoniali acquisite in dibattimento enarrativa contenuta nei rapporti di intervento delle forze dell ordine la stessa versava in unostato di evidente disorientamento non rivestendo alcun ruolo attivo né materiale né moralein favore dell azione criminosa posta in essere dal *2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce in relazione all art. 606 comma 1 lett.e cod. proc. pen. e con riferimento agli artt. 62 primo comma n. 4 cod. pen. e allasentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 la manifesta illogicità della motivazionecon riguardo al diniego delle circostanze attenuanti dell avere cagionato alla persona offesaun danno patrimoniale di speciale tenuità art. 62 primo comma n. 4 cod. pen. e della lieveentità del fatto attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la suddetta sentenza .* avere esposto che la Corte d appello di Roma ha motivato il diniego di entrambetali circostanze attenuanti valorizzando il fatto che il valore della merce sottratta sarebbestato di circa € 1.500 00 il * denuncia il travisamento della prova atteso che dallerisultanze processuali sarebbe risultato che il valore della suddetta merce era invece di soli€ 100 00.* sarebbe emerso in particolare dal verbale di arresto del 08/11/2024 – nel qualeera precisato che il responsabile del supermercato * * aveva dichiarato «chel attività ha subito un maltolto odierno quantificabile in circa 100 00 € di merce» – oltre chedal verbale di sequestro della refurtiva dal quale si sarebbe chiaramente evinto che lastessa era costituita da beni non certamente del valore di € 1.500 00.L errore nel quale sarebbe caduta la Corte d appello di Roma sarebbe probabilmentederivato dal fatto che * * aveva anche dichiarato che la settimana precedentela rapina «la scorsa settimana» aveva fatto un inventario che aveva evidenziato lamancanza di merce per un valore di € 1.500 00.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve essere anzitutto scrutinato per ragioni che risulteranno evidenti nel prosieguoil secondo motivo.Tale motivo è manifestamente infondato.La circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta con la sentenza dellaCorte costituzionale n. 86 del 2024 postula una valutazione del fatto nel suo complessosicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all evento in sé considerato ocon riguardo alla natura alla specie ai mezzi alle modalità e alle circostanze della condottaovvero ancora in relazione all entità del danno o del pericolo conseguente al reato * 2n. 9820 del 26/01/2024 * * 286092 01 con la quale la Corte in applicazione delprincipio ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l attenuante sulrilievo che l imputato era recidivo e la vittima era ottantenne.

In senso analogo * 2 n.47610 del 22/10/2024 L. * 287350 01 .Quanto alla circostanza attenuante dell avere cagionato alla persona offesa un dannodi speciale tenuità la Corte di cassazione ha chiarito che ai fini della configurabilità di talesia di modestissimo valore economico ma occorre valutare anche gli effetti dannosiconnessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o laminaccia attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo il quale lede non solo ilpatrimonio ma anche la libertà e l integrità fisica e morale della persona aggredita per larealizzazione del profitto.

Ne consegue che solo ove la valutazione complessiva delpregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all applicazione dell attenuante sulla basedi un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità seimmune da vizi logico giuridici * 2 n. 50987 del 17/12/2015 * * 265685 01* 2 n. 19308 del 20/01/2010 * * 247363 01 .Nel caso di specie la Corte d appello di Roma ha valorizzato non solo il valore dei benisottratti ma anche la non occasionalitàdell azione atteso che il * era gravato dadiversi precedenti e da una pendenza per una rapina commessa nel 2024 e le modalitàdell azione atteso che l imputato aveva minacciato di accoltellare l addetto al controllo delsupermercato elementi quelli indicati che escludevano sia che ricorresse una delle ipotesidi «lesività davvero minima» alle quali la stessa Corte costituzionale aveva inteso dovesseessere riservata la riduzione di pena da essa introdotta sia – si deve ritenere – che gli effettidannosi connessi alla lesione della persona contro la quale era stata esercitata la minaccia di accoltellarla si potessero ritenere di speciale tenuità.La decisione della Corte d appello di Roma di non concedere le circostanze attenuantidella lieve entità del fatto e dell avere cagionato alla persona offesa un danno di specialetenuità si deve pertanto ritenere riposare non sull assunzione quale elemento decisivosfavorevole del solo valore dei beni sottratti ma anche sulla significatività degli altri elementimenzionati così configurando un giudizio di fatto che risulta in linea con i principi che sonostati affermati dalla Corte di cassazione e anche esente da contraddizioni e illogicità.1.

Il primo motivo non è consentito.* anzitutto per carenza di interesse atteso che a gli effetti negativi sul trattamentosanzionatorio della circostanza aggravante dell essere stata la minaccia commessa da piùpersone riunite sono stati totalmente elisi dal giudizio di equivalenza delle circostanzericonosciute dal Tribunale di Roma terzo capoverso della terza pagina della sentenza diprimo grado b in base al divieto che è previsto dal quarto comma dell art. 69 cod. pen. lecircostanze attenuanti non avrebbero potuto in ogni caso essere giudicate prevalentiessendo stata ritenuta la recidiva reiterata specifica c neppure è possibile ritenere che ilriconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante dell essere stata la minacciacommessa da più persone riunite ancorché i suoi effetti di aggravamento siano statineutralizzati dall indicato giudizio di equivalenza qualificando comunque il fatto in termini dimaggiore gravità abbia avuto un influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 cod.pen. * 1 n. 9019 del 23/11/2023 * * 285921 01 * 5 n. 6521 del30/10/2018 * * 275618 02 giacché la pena è stata determinata dal Tribunale diRoma nella misura del minimo edittale quanto a quella detentiva cinque anni di reclusionee in misura di poco superiore al minimo edittale quanto a quella pecuniaria € 1.200 00 dimulta a fronte di un minimo di € 927 00 e un massimo di € 2.500 00 .Il motivo non è consentito in secondo luogo anche perché è generico e privo diautosufficienza.* in quanto il ricorrente nel fondare le proprie censure anche sulle risultanze degliforze dell ordine» – in quanto asseritamente confermativi dello «stato di evidentedisorientamento» nel quale si sarebbe trovata la minorenne * De * e del fattoche essa non avrebbe «rivest ito alcun ruolo attivo né materiale né morale in favoredell azione criminosa posta in essere dal * ha omesso di allegare tali atti al ricorsoo di riportarne nel corpo di esso i passaggi ritenuti di rilievo.3.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguentecondanna del ricorrente ai sensi dell art. 616 comma 1 cod. proc. pen. al pagamento dellespese del procedimento nonché essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità al pagamento della somma di € 3.000 00 in favore della cassadelle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9030/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 206/2026* * UP 12/02/2026* * Relatore * 40314/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daavverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d appello di Romavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsolette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * la quale ha concluso chiedendo che in parziale accoglimento del ricorsola sentenza impugnata venga annullata con rinvio con riferimento al diniego delle attenuantie che lo stesso ricorso venga dichiarato inammissibile nel restoudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17/09/2025 la Corte d appello di Roma confermava la sentenzadel 13/12/2024 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato con la quale *di multa per il reato di rapina impropria pluriaggravata dall essere stata la minacciacommessa da più persone riunite oltre che dalla recidiva reiterata specifica in concorso con la minorenne * De * ai danni di un supermercato.2.

Avverso la suddetta sentenza del 17/09/2025 della Corte d appello di Roma haproposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore avv. * ** * affidato a due motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce in relazione all art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. l erronea applicazione dell art. 628 terzo comma n. 1 cod. pen. conriguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell essere stata la minacciacommessa da più persone riunite.Deduce che ai fini della sussistenza di tale circostanza aggravante non è sufficiente lamera pluralità dei soggetti presenti nel luogo del reato ma è necessario che ricorra «ilconcreto apporto anche solo psicologico che la pluralità dei soggetti apporta allosvolgimento dell azione e all intimidazione della vittima».La Corte d appello di Roma avrebbe invece ritenuto la sussistenza della circostanzaaggravante «basandosi esclusivamente sulla mera presenza della minore quale spettatricepassiva omette ndo un rigoroso scrutinio della sua reale incidenza causale».La Corte d appello non avrebbe in particolare considerato che «la minore De *era presente al momento dei fatti ma come risulta sia dalla motivazione dei giudici di meritoche soprattutto dagli atti istruttori dichiarazioni testimoniali acquisite in dibattimento enarrativa contenuta nei rapporti di intervento delle forze dell ordine la stessa versava in unostato di evidente disorientamento non rivestendo alcun ruolo attivo né materiale né moralein favore dell azione criminosa posta in essere dal *2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce in relazione all art. 606 comma 1 lett.e cod. proc. pen. e con riferimento agli artt. 62 primo comma n. 4 cod. pen. e allasentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 la manifesta illogicità della motivazionecon riguardo al diniego delle circostanze attenuanti dell avere cagionato alla persona offesaun danno patrimoniale di speciale tenuità art. 62 primo comma n. 4 cod. pen. e della lieveentità del fatto attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la suddetta sentenza .* avere esposto che la Corte d appello di Roma ha motivato il diniego di entrambetali circostanze attenuanti valorizzando il fatto che il valore della merce sottratta sarebbestato di circa € 1.500 00 il * denuncia il travisamento della prova atteso che dallerisultanze processuali sarebbe risultato che il valore della suddetta merce era invece di soli€ 100 00.* sarebbe emerso in particolare dal verbale di arresto del 08/11/2024 – nel qualeera precisato che il responsabile del supermercato * * aveva dichiarato «chel attività ha subito un maltolto odierno quantificabile in circa 100 00 € di merce» – oltre chedal verbale di sequestro della refurtiva dal quale si sarebbe chiaramente evinto che lastessa era costituita da beni non certamente del valore di € 1.500 00.L errore nel quale sarebbe caduta la Corte d appello di Roma sarebbe probabilmentederivato dal fatto che * * aveva anche dichiarato che la settimana precedentela rapina «la scorsa settimana» aveva fatto un inventario che aveva evidenziato lamancanza di merce per un valore di € 1.500 00.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve essere anzitutto scrutinato per ragioni che risulteranno evidenti nel prosieguoil secondo motivo.Tale motivo è manifestamente infondato.La circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta con la sentenza dellaCorte costituzionale n. 86 del 2024 postula una valutazione del fatto nel suo complessosicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all evento in sé considerato ocon riguardo alla natura alla specie ai mezzi alle modalità e alle circostanze della condottaovvero ancora in relazione all entità del danno o del pericolo conseguente al reato * 2n. 9820 del 26/01/2024 * * 286092 01 con la quale la Corte in applicazione delprincipio ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l attenuante sulrilievo che l imputato era recidivo e la vittima era ottantenne.

In senso analogo * 2 n.47610 del 22/10/2024 L. * 287350 01 .Quanto alla circostanza attenuante dell avere cagionato alla persona offesa un dannodi speciale tenuità la Corte di cassazione ha chiarito che ai fini della configurabilità di talesia di modestissimo valore economico ma occorre valutare anche gli effetti dannosiconnessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o laminaccia attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo il quale lede non solo ilpatrimonio ma anche la libertà e l integrità fisica e morale della persona aggredita per larealizzazione del profitto.

Ne consegue che solo ove la valutazione complessiva delpregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all applicazione dell attenuante sulla basedi un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità seimmune da vizi logico giuridici * 2 n. 50987 del 17/12/2015 * * 265685 01* 2 n. 19308 del 20/01/2010 * * 247363 01 .Nel caso di specie la Corte d appello di Roma ha valorizzato non solo il valore dei benisottratti ma anche la non occasionalitàdell azione atteso che il * era gravato dadiversi precedenti e da una pendenza per una rapina commessa nel 2024 e le modalitàdell azione atteso che l imputato aveva minacciato di accoltellare l addetto al controllo delsupermercato elementi quelli indicati che escludevano sia che ricorresse una delle ipotesidi «lesività davvero minima» alle quali la stessa Corte costituzionale aveva inteso dovesseessere riservata la riduzione di pena da essa introdotta sia – si deve ritenere – che gli effettidannosi connessi alla lesione della persona contro la quale era stata esercitata la minaccia di accoltellarla si potessero ritenere di speciale tenuità.La decisione della Corte d appello di Roma di non concedere le circostanze attenuantidella lieve entità del fatto e dell avere cagionato alla persona offesa un danno di specialetenuità si deve pertanto ritenere riposare non sull assunzione quale elemento decisivosfavorevole del solo valore dei beni sottratti ma anche sulla significatività degli altri elementimenzionati così configurando un giudizio di fatto che risulta in linea con i principi che sonostati affermati dalla Corte di cassazione e anche esente da contraddizioni e illogicità.1.

Il primo motivo non è consentito.* anzitutto per carenza di interesse atteso che a gli effetti negativi sul trattamentosanzionatorio della circostanza aggravante dell essere stata la minaccia commessa da piùpersone riunite sono stati totalmente elisi dal giudizio di equivalenza delle circostanzericonosciute dal Tribunale di Roma terzo capoverso della terza pagina della sentenza diprimo grado b in base al divieto che è previsto dal quarto comma dell art. 69 cod. pen. lecircostanze attenuanti non avrebbero potuto in ogni caso essere giudicate prevalentiessendo stata ritenuta la recidiva reiterata specifica c neppure è possibile ritenere che ilriconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante dell essere stata la minacciacommessa da più persone riunite ancorché i suoi effetti di aggravamento siano statineutralizzati dall indicato giudizio di equivalenza qualificando comunque il fatto in termini dimaggiore gravità abbia avuto un influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 cod.pen. * 1 n. 9019 del 23/11/2023 * * 285921 01 * 5 n. 6521 del30/10/2018 * * 275618 02 giacché la pena è stata determinata dal Tribunale diRoma nella misura del minimo edittale quanto a quella detentiva cinque anni di reclusionee in misura di poco superiore al minimo edittale quanto a quella pecuniaria € 1.200 00 dimulta a fronte di un minimo di € 927 00 e un massimo di € 2.500 00 .Il motivo non è consentito in secondo luogo anche perché è generico e privo diautosufficienza.* in quanto il ricorrente nel fondare le proprie censure anche sulle risultanze degliforze dell ordine» – in quanto asseritamente confermativi dello «stato di evidentedisorientamento» nel quale si sarebbe trovata la minorenne * De * e del fattoche essa non avrebbe «rivest ito alcun ruolo attivo né materiale né morale in favoredell azione criminosa posta in essere dal * ha omesso di allegare tali atti al ricorsoo di riportarne nel corpo di esso i passaggi ritenuti di rilievo.3.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguentecondanna del ricorrente ai sensi dell art. 616 comma 1 cod. proc. pen. al pagamento dellespese del procedimento nonché essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità al pagamento della somma di € 3.000 00 in favore della cassadelle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 12/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 12/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9030/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 206/2026* * UP 12/02/2026* * Relatore * 40314/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daavverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d appello di Romavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsolette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * la quale ha concluso chiedendo che in parziale accoglimento del ricorsola sentenza impugnata venga annullata con rinvio con riferimento al diniego delle attenuantie che lo stesso ricorso venga dichiarato inammissibile nel restoudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17/09/2025 la Corte d appello di Roma confermava la sentenzadel 13/12/2024 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato con la quale *di multa per il reato di rapina impropria pluriaggravata dall essere stata la minacciacommessa da più persone riunite oltre che dalla recidiva reiterata specifica in concorso con la minorenne * De * ai danni di un supermercato.2. Avverso la suddetta sentenza del 17/09/2025 della Corte d appello di Roma haproposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore avv. * ** * affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce in relazione all art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. l erronea applicazione dell art. 628 terzo comma n. 1 cod. pen. conriguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell essere stata la minacciacommessa da più persone riunite.Deduce che ai fini della sussistenza di tale circostanza aggravante non è sufficiente lamera pluralità dei soggetti presenti nel luogo del reato ma è necessario che ricorra «ilconcreto apporto anche solo psicologico che la pluralità dei soggetti apporta allosvolgimento dell azione e all intimidazione della vittima».La Corte d appello di Roma avrebbe invece ritenuto la sussistenza della circostanzaaggravante «basandosi esclusivamente sulla mera presenza della minore quale spettatricepassiva omette ndo un rigoroso scrutinio della sua reale incidenza causale».La Corte d appello non avrebbe in particolare considerato che «la minore De *era presente al momento dei fatti ma come risulta sia dalla motivazione dei giudici di meritoche soprattutto dagli atti istruttori dichiarazioni testimoniali acquisite in dibattimento enarrativa contenuta nei rapporti di intervento delle forze dell ordine la stessa versava in unostato di evidente disorientamento non rivestendo alcun ruolo attivo né materiale né moralein favore dell azione criminosa posta in essere dal *2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce in relazione all art. 606 comma 1 lett.e cod. proc. pen. e con riferimento agli artt. 62 primo comma n. 4 cod. pen. e allasentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 la manifesta illogicità della motivazionecon riguardo al diniego delle circostanze attenuanti dell avere cagionato alla persona offesaun danno patrimoniale di speciale tenuità art. 62 primo comma n. 4 cod. pen. e della lieveentità del fatto attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la suddetta sentenza .* avere esposto che la Corte d appello di Roma ha motivato il diniego di entrambetali circostanze attenuanti valorizzando il fatto che il valore della merce sottratta sarebbestato di circa € 1.500 00 il * denuncia il travisamento della prova atteso che dallerisultanze processuali sarebbe risultato che il valore della suddetta merce era invece di soli€ 100 00.* sarebbe emerso in particolare dal verbale di arresto del 08/11/2024 – nel qualeera precisato che il responsabile del supermercato * * aveva dichiarato «chel attività ha subito un maltolto odierno quantificabile in circa 100 00 € di merce» – oltre chedal verbale di sequestro della refurtiva dal quale si sarebbe chiaramente evinto che lastessa era costituita da beni non certamente del valore di € 1.500 00.L errore nel quale sarebbe caduta la Corte d appello di Roma sarebbe probabilmentederivato dal fatto che * * aveva anche dichiarato che la settimana precedentela rapina «la scorsa settimana» aveva fatto un inventario che aveva evidenziato lamancanza di merce per un valore di € 1.500 00.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve essere anzitutto scrutinato per ragioni che risulteranno evidenti nel prosieguoil secondo motivo.Tale motivo è manifestamente infondato.La circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta con la sentenza dellaCorte costituzionale n. 86 del 2024 postula una valutazione del fatto nel suo complessosicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all evento in sé considerato ocon riguardo alla natura alla specie ai mezzi alle modalità e alle circostanze della condottaovvero ancora in relazione all entità del danno o del pericolo conseguente al reato * 2n. 9820 del 26/01/2024 * * 286092 01 con la quale la Corte in applicazione delprincipio ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l attenuante sulrilievo che l imputato era recidivo e la vittima era ottantenne. In senso analogo * 2 n.47610 del 22/10/2024 L. * 287350 01 .Quanto alla circostanza attenuante dell avere cagionato alla persona offesa un dannodi speciale tenuità la Corte di cassazione ha chiarito che ai fini della configurabilità di talesia di modestissimo valore economico ma occorre valutare anche gli effetti dannosiconnessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o laminaccia attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo il quale lede non solo ilpatrimonio ma anche la libertà e l integrità fisica e morale della persona aggredita per larealizzazione del profitto. Ne consegue che solo ove la valutazione complessiva delpregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all applicazione dell attenuante sulla basedi un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità seimmune da vizi logico giuridici * 2 n. 50987 del 17/12/2015 * * 265685 01* 2 n. 19308 del 20/01/2010 * * 247363 01 .Nel caso di specie la Corte d appello di Roma ha valorizzato non solo il valore dei benisottratti ma anche la non occasionalitàdell azione atteso che il * era gravato dadiversi precedenti e da una pendenza per una rapina commessa nel 2024 e le modalitàdell azione atteso che l imputato aveva minacciato di accoltellare l addetto al controllo delsupermercato elementi quelli indicati che escludevano sia che ricorresse una delle ipotesidi «lesività davvero minima» alle quali la stessa Corte costituzionale aveva inteso dovesseessere riservata la riduzione di pena da essa introdotta sia – si deve ritenere – che gli effettidannosi connessi alla lesione della persona contro la quale era stata esercitata la minaccia di accoltellarla si potessero ritenere di speciale tenuità.La decisione della Corte d appello di Roma di non concedere le circostanze attenuantidella lieve entità del fatto e dell avere cagionato alla persona offesa un danno di specialetenuità si deve pertanto ritenere riposare non sull assunzione quale elemento decisivosfavorevole del solo valore dei beni sottratti ma anche sulla significatività degli altri elementimenzionati così configurando un giudizio di fatto che risulta in linea con i principi che sonostati affermati dalla Corte di cassazione e anche esente da contraddizioni e illogicità.1. Il primo motivo non è consentito.* anzitutto per carenza di interesse atteso che a gli effetti negativi sul trattamentosanzionatorio della circostanza aggravante dell essere stata la minaccia commessa da piùpersone riunite sono stati totalmente elisi dal giudizio di equivalenza delle circostanzericonosciute dal Tribunale di Roma terzo capoverso della terza pagina della sentenza diprimo grado b in base al divieto che è previsto dal quarto comma dell art. 69 cod. pen. lecircostanze attenuanti non avrebbero potuto in ogni caso essere giudicate prevalentiessendo stata ritenuta la recidiva reiterata specifica c neppure è possibile ritenere che ilriconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante dell essere stata la minacciacommessa da più persone riunite ancorché i suoi effetti di aggravamento siano statineutralizzati dall indicato giudizio di equivalenza qualificando comunque il fatto in termini dimaggiore gravità abbia avuto un influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 cod.pen. * 1 n. 9019 del 23/11/2023 * * 285921 01 * 5 n. 6521 del30/10/2018 * * 275618 02 giacché la pena è stata determinata dal Tribunale diRoma nella misura del minimo edittale quanto a quella detentiva cinque anni di reclusionee in misura di poco superiore al minimo edittale quanto a quella pecuniaria € 1.200 00 dimulta a fronte di un minimo di € 927 00 e un massimo di € 2.500 00 .Il motivo non è consentito in secondo luogo anche perché è generico e privo diautosufficienza.* in quanto il ricorrente nel fondare le proprie censure anche sulle risultanze degliforze dell ordine» – in quanto asseritamente confermativi dello «stato di evidentedisorientamento» nel quale si sarebbe trovata la minorenne * De * e del fattoche essa non avrebbe «rivest ito alcun ruolo attivo né materiale né morale in favoredell azione criminosa posta in essere dal * ha omesso di allegare tali atti al ricorsoo di riportarne nel corpo di esso i passaggi ritenuti di rilievo.3. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguentecondanna del ricorrente ai sensi dell art. 616 comma 1 cod. proc. pen. al pagamento dellespese del procedimento nonché essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità al pagamento della somma di € 3.000 00 in favore della cassadelle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9030/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 206/2026* * UP 12/02/2026* * Relatore * 40314/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daavverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d appello di Romavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsolette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * la quale ha concluso chiedendo che in parziale accoglimento del ricorsola sentenza impugnata venga annullata con rinvio con riferimento al diniego delle attenuantie che lo stesso ricorso venga dichiarato inammissibile nel restoudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17/09/2025 la Corte d appello di Roma confermava la sentenzadel 13/12/2024 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato con la quale *di multa per il reato di rapina impropria pluriaggravata dall essere stata la minacciacommessa da più persone riunite oltre che dalla recidiva reiterata specifica in concorso con la minorenne * De * ai danni di un supermercato.2. Avverso la suddetta sentenza del 17/09/2025 della Corte d appello di Roma haproposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore avv. * ** * affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce in relazione all art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. l erronea applicazione dell art. 628 terzo comma n. 1 cod. pen. conriguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell essere stata la minacciacommessa da più persone riunite.Deduce che ai fini della sussistenza di tale circostanza aggravante non è sufficiente lamera pluralità dei soggetti presenti nel luogo del reato ma è necessario che ricorra «ilconcreto apporto anche solo psicologico che la pluralità dei soggetti apporta allosvolgimento dell azione e all intimidazione della vittima».La Corte d appello di Roma avrebbe invece ritenuto la sussistenza della circostanzaaggravante «basandosi esclusivamente sulla mera presenza della minore quale spettatricepassiva omette ndo un rigoroso scrutinio della sua reale incidenza causale».La Corte d appello non avrebbe in particolare considerato che «la minore De *era presente al momento dei fatti ma come risulta sia dalla motivazione dei giudici di meritoche soprattutto dagli atti istruttori dichiarazioni testimoniali acquisite in dibattimento enarrativa contenuta nei rapporti di intervento delle forze dell ordine la stessa versava in unostato di evidente disorientamento non rivestendo alcun ruolo attivo né materiale né moralein favore dell azione criminosa posta in essere dal *2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce in relazione all art. 606 comma 1 lett.e cod. proc. pen. e con riferimento agli artt. 62 primo comma n. 4 cod. pen. e allasentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 la manifesta illogicità della motivazionecon riguardo al diniego delle circostanze attenuanti dell avere cagionato alla persona offesaun danno patrimoniale di speciale tenuità art. 62 primo comma n. 4 cod. pen. e della lieveentità del fatto attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la suddetta sentenza .* avere esposto che la Corte d appello di Roma ha motivato il diniego di entrambetali circostanze attenuanti valorizzando il fatto che il valore della merce sottratta sarebbestato di circa € 1.500 00 il * denuncia il travisamento della prova atteso che dallerisultanze processuali sarebbe risultato che il valore della suddetta merce era invece di soli€ 100 00.* sarebbe emerso in particolare dal verbale di arresto del 08/11/2024 – nel qualeera precisato che il responsabile del supermercato * * aveva dichiarato «chel attività ha subito un maltolto odierno quantificabile in circa 100 00 € di merce» – oltre chedal verbale di sequestro della refurtiva dal quale si sarebbe chiaramente evinto che lastessa era costituita da beni non certamente del valore di € 1.500 00.L errore nel quale sarebbe caduta la Corte d appello di Roma sarebbe probabilmentederivato dal fatto che * * aveva anche dichiarato che la settimana precedentela rapina «la scorsa settimana» aveva fatto un inventario che aveva evidenziato lamancanza di merce per un valore di € 1.500 00.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve essere anzitutto scrutinato per ragioni che risulteranno evidenti nel prosieguoil secondo motivo.Tale motivo è manifestamente infondato.La circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta con la sentenza dellaCorte costituzionale n. 86 del 2024 postula una valutazione del fatto nel suo complessosicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all evento in sé considerato ocon riguardo alla natura alla specie ai mezzi alle modalità e alle circostanze della condottaovvero ancora in relazione all entità del danno o del pericolo conseguente al reato * 2n. 9820 del 26/01/2024 * * 286092 01 con la quale la Corte in applicazione delprincipio ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l attenuante sulrilievo che l imputato era recidivo e la vittima era ottantenne. In senso analogo * 2 n.47610 del 22/10/2024 L. * 287350 01 .Quanto alla circostanza attenuante dell avere cagionato alla persona offesa un dannodi speciale tenuità la Corte di cassazione ha chiarito che ai fini della configurabilità di talesia di modestissimo valore economico ma occorre valutare anche gli effetti dannosiconnessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o laminaccia attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo il quale lede non solo ilpatrimonio ma anche la libertà e l integrità fisica e morale della persona aggredita per larealizzazione del profitto. Ne consegue che solo ove la valutazione complessiva delpregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all applicazione dell attenuante sulla basedi un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità seimmune da vizi logico giuridici * 2 n. 50987 del 17/12/2015 * * 265685 01* 2 n. 19308 del 20/01/2010 * * 247363 01 .Nel caso di specie la Corte d appello di Roma ha valorizzato non solo il valore dei benisottratti ma anche la non occasionalitàdell azione atteso che il * era gravato dadiversi precedenti e da una pendenza per una rapina commessa nel 2024 e le modalitàdell azione atteso che l imputato aveva minacciato di accoltellare l addetto al controllo delsupermercato elementi quelli indicati che escludevano sia che ricorresse una delle ipotesidi «lesività davvero minima» alle quali la stessa Corte costituzionale aveva inteso dovesseessere riservata la riduzione di pena da essa introdotta sia – si deve ritenere – che gli effettidannosi connessi alla lesione della persona contro la quale era stata esercitata la minaccia di accoltellarla si potessero ritenere di speciale tenuità.La decisione della Corte d appello di Roma di non concedere le circostanze attenuantidella lieve entità del fatto e dell avere cagionato alla persona offesa un danno di specialetenuità si deve pertanto ritenere riposare non sull assunzione quale elemento decisivosfavorevole del solo valore dei beni sottratti ma anche sulla significatività degli altri elementimenzionati così configurando un giudizio di fatto che risulta in linea con i principi che sonostati affermati dalla Corte di cassazione e anche esente da contraddizioni e illogicità.1. Il primo motivo non è consentito.* anzitutto per carenza di interesse atteso che a gli effetti negativi sul trattamentosanzionatorio della circostanza aggravante dell essere stata la minaccia commessa da piùpersone riunite sono stati totalmente elisi dal giudizio di equivalenza delle circostanzericonosciute dal Tribunale di Roma terzo capoverso della terza pagina della sentenza diprimo grado b in base al divieto che è previsto dal quarto comma dell art. 69 cod. pen. lecircostanze attenuanti non avrebbero potuto in ogni caso essere giudicate prevalentiessendo stata ritenuta la recidiva reiterata specifica c neppure è possibile ritenere che ilriconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante dell essere stata la minacciacommessa da più persone riunite ancorché i suoi effetti di aggravamento siano statineutralizzati dall indicato giudizio di equivalenza qualificando comunque il fatto in termini dimaggiore gravità abbia avuto un influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 cod.pen. * 1 n. 9019 del 23/11/2023 * * 285921 01 * 5 n. 6521 del30/10/2018 * * 275618 02 giacché la pena è stata determinata dal Tribunale diRoma nella misura del minimo edittale quanto a quella detentiva cinque anni di reclusionee in misura di poco superiore al minimo edittale quanto a quella pecuniaria € 1.200 00 dimulta a fronte di un minimo di € 927 00 e un massimo di € 2.500 00 .Il motivo non è consentito in secondo luogo anche perché è generico e privo diautosufficienza.* in quanto il ricorrente nel fondare le proprie censure anche sulle risultanze degliforze dell ordine» – in quanto asseritamente confermativi dello «stato di evidentedisorientamento» nel quale si sarebbe trovata la minorenne * De * e del fattoche essa non avrebbe «rivest ito alcun ruolo attivo né materiale né morale in favoredell azione criminosa posta in essere dal * ha omesso di allegare tali atti al ricorsoo di riportarne nel corpo di esso i passaggi ritenuti di rilievo.3. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguentecondanna del ricorrente ai sensi dell art. 616 comma 1 cod. proc. pen. al pagamento dellespese del procedimento nonché essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità al pagamento della somma di € 3.000 00 in favore della cassadelle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 12/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 12/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 09030/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris