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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28224/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 14 aprile 2026, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza presentatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX di riconoscimento della continuazionetra i fatti oggetto di alcuni provvedimenti e, rideterminata la pena quanto aquesti, l’ha rigettata nel resto per quelli di cui alla sentenza della di Corte diappello di Roma il 2 dicembre 2024, irrevocabile il 18 febbraio 2025 in relazioneal reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990 (c.d. associazione san [OSCURATO:PERSONA] GliOrti), e quella della Corte di appello di Roma del 3 dicembre 2024, irrevocabile il15 luglio 2025, sempre in relazione al reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990(c.d. associazione [OSCURATO:PERSONA]).2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. quanto al mancato riconoscimento tra i fatti oggettodelle due sentenze che hanno dichiarato il condannato responsabile dei reatiassociativi di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990.

Nel primo motivo la difesa rilevache il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i criteri enucleati dallagiurisprudenza di legittimità in quanto avrebbe omesso di considerare che le dueassociazioni si inseriscono nello stesso contesto criminale e che il ricorrente hapartecipato alle stesse, che pure sono radicate in territori contigui, praticamentesenza soluzione di continuità, tanto che la commissione dei due reati sisovrappone in quanto l’associazione operante a [OSCURATO:PERSONA] ha operato dal marzo2018 al gennaio 2019 e quella operante a [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio 2019 alfebbraio 2020.

Tutto ciò, d’altro canto, pure evidenziato che il giudicedell’esecuzione non ha neanche tenuto conto che il ricorrente ha commesso ireati al fine di avere la possibilità di consumare sostanza stupefacente.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli aumenti di penacalcolati in continuazione per i reati satellite.3.

In data 22 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento delprimo motivo di ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione inordine ai due fatti di reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990 oggetto dellesentenze della Corte di appello di Roma del 2 dicembre 2024 e del 3 dicembre2024.La doglianza è fondata.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep.2014, P., Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 -La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.2.2.

Nel caso specifico in cui la richiesta si riferisca al riconoscimento delvincolo della continuazione tra reati associativi non è sufficiente il riferimento allatipologia del reato, alla natura permanente dello stesso e all'omogeneità dellecondotte (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 4, n.3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez. 6, n. 6851del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 - 01).Anche in questo caso, infatti, è necessario individuare l’esistenza di unaoriginaria programmazione per cui il giudice, al fine di accertare l'unicità delmomento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressivaappartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni, comunquedenominate, ovvero in tempi successivi a una medesima organizzazione, ètenuto a effettuare una puntuale indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loroconcreta operatività e sulla loro continuità nel tempo (Sez. 5, n. 20900 del26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017,Carpentieri, Rv. 271569 - 01).Ciò in quanto qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto adiversi sodalizi criminosi, oltre alla necessaria e originaria programmazione delricorrente di fare parte delle diverse organizzazioni, il vincolo della continuazionetra i reati associativi può essere riconosciuto solo a seguito di una specificaindagine sulla loro natura, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuitànel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmioperativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione.2.3.

In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza delmedesimo disegno criminoso, inoltre, può assumere rilievo lo stato ditossicodipendenza del condannato all’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sulpunto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determinal’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante,Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01;Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere diallegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716– 01).La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione ditossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime lavolontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presuppostodella continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma operaesclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimentodell'ideazione comune.Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello dellasso temporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenereche il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazionedella norma di favore.2.4.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato aiprincipi indicati.La motivazione del provvedimento impugnato, contenuta nella meraasserzione che i due reati associativi sono stati commessi i luoghi e tempi diversie la considerazione che la tossicodipendenza non consente da sola di dimostrareuna preventiva ideazione dei due reati, è totalmente carente.Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha del tutto omesso di confrontarsi conle puntuali osservazioni contenute nell’istanza, che era specifica sul punto, e ciòanche considerato che i due reati sono stati commessi in un arco temporale chenon solo è contiguo ma che per alcune parti è sovrapponibile e, anche, che iluoghi di commissione degli stessi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nuova) sono confinanti.Questo, peraltro, oltre al fatto che il ruolo svolto dal ricorrente era ilmedesimo e che in tale complessivo contesto, in cui nessuno degli indicatoririsulta decisivo in senso negativo, la questione relativa all’incidenza dello stato ditossicodipendenza ai fini dell’applicazione della continuazione deve essereoggetto di una specifica valutazione di cui il giudice deve rendere conto nellamotivazione.3.

La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché la Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, attenendosi ai principi indicati e libera nell’esito, proceda a unnuovo giudizio.4.

La censura oggetto del secondo motivo, che riguarda un punto delladecisione logicamente dipendente da quello oggetto di annullamento, èassorbita.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 14 aprile 2026, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza presentatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX di riconoscimento della continuazionetra i fatti oggetto di alcuni provvedimenti e, rideterminata la pena quanto aquesti, l’ha rigettata nel resto per quelli di cui alla sentenza della di Corte diappello di Roma il 2 dicembre 2024, irrevocabile il 18 febbraio 2025 in relazioneal reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990 (c.d. associazione san [OSCURATO:PERSONA] GliOrti), e quella della Corte di appello di Roma del 3 dicembre 2024, irrevocabile il15 luglio 2025, sempre in relazione al reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990(c.d. associazione [OSCURATO:PERSONA]).2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. quanto al mancato riconoscimento tra i fatti oggettodelle due sentenze che hanno dichiarato il condannato responsabile dei reatiassociativi di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990. Nel primo motivo la difesa rilevache il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i criteri enucleati dallagiurisprudenza di legittimità in quanto avrebbe omesso di considerare che le dueassociazioni si inseriscono nello stesso contesto criminale e che il ricorrente hapartecipato alle stesse, che pure sono radicate in territori contigui, praticamentesenza soluzione di continuità, tanto che la commissione dei due reati sisovrappone in quanto l’associazione operante a [OSCURATO:PERSONA] ha operato dal marzo2018 al gennaio 2019 e quella operante a [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio 2019 alfebbraio 2020. Tutto ciò, d’altro canto, pure evidenziato che il giudicedell’esecuzione non ha neanche tenuto conto che il ricorrente ha commesso ireati al fine di avere la possibilità di consumare sostanza stupefacente.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli aumenti di penacalcolati in continuazione per i reati satellite.3. In data 22 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento delprimo motivo di ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione inordine ai due fatti di reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990 oggetto dellesentenze della Corte di appello di Roma del 2 dicembre 2024 e del 3 dicembre2024.La doglianza è fondata.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep.2014, P., Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 -La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.2.2. Nel caso specifico in cui la richiesta si riferisca al riconoscimento delvincolo della continuazione tra reati associativi non è sufficiente il riferimento allatipologia del reato, alla natura permanente dello stesso e all'omogeneità dellecondotte (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 4, n.3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez. 6, n. 6851del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 - 01).Anche in questo caso, infatti, è necessario individuare l’esistenza di unaoriginaria programmazione per cui il giudice, al fine di accertare l'unicità delmomento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressivaappartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni, comunquedenominate, ovvero in tempi successivi a una medesima organizzazione, ètenuto a effettuare una puntuale indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loroconcreta operatività e sulla loro continuità nel tempo (Sez. 5, n. 20900 del26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017,Carpentieri, Rv. 271569 - 01).Ciò in quanto qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto adiversi sodalizi criminosi, oltre alla necessaria e originaria programmazione delricorrente di fare parte delle diverse organizzazioni, il vincolo della continuazionetra i reati associativi può essere riconosciuto solo a seguito di una specificaindagine sulla loro natura, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuitànel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmioperativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione.2.3. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza delmedesimo disegno criminoso, inoltre, può assumere rilievo lo stato ditossicodipendenza del condannato all’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sulpunto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determinal’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante,Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01;Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere diallegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716– 01).La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione ditossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime lavolontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presuppostodella continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma operaesclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimentodell'ideazione comune.Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello dellasso temporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenereche il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazionedella norma di favore.2.4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato aiprincipi indicati.La motivazione del provvedimento impugnato, contenuta nella meraasserzione che i due reati associativi sono stati commessi i luoghi e tempi diversie la considerazione che la tossicodipendenza non consente da sola di dimostrareuna preventiva ideazione dei due reati, è totalmente carente.Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha del tutto omesso di confrontarsi conle puntuali osservazioni contenute nell’istanza, che era specifica sul punto, e ciòanche considerato che i due reati sono stati commessi in un arco temporale chenon solo è contiguo ma che per alcune parti è sovrapponibile e, anche, che iluoghi di commissione degli stessi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nuova) sono confinanti.Questo, peraltro, oltre al fatto che il ruolo svolto dal ricorrente era ilmedesimo e che in tale complessivo contesto, in cui nessuno degli indicatoririsulta decisivo in senso negativo, la questione relativa all’incidenza dello stato ditossicodipendenza ai fini dell’applicazione della continuazione deve essereoggetto di una specifica valutazione di cui il giudice deve rendere conto nellamotivazione.3. La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché la Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, attenendosi ai principi indicati e libera nell’esito, proceda a unnuovo giudizio.4. La censura oggetto del secondo motivo, che riguarda un punto delladecisione logicamente dipendente da quello oggetto di annullamento, èassorbita. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28224/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris