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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47664/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 18/10/2021, la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 25/02/2021 del G.u.p. del Tribunale di Firenze, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina in concorso, aggravato dall'avere commesso la violenza e minaccia con armi.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo, rispettivamente, alla qualificazione giuridica del fatto come rapina in luogo della più lieve ipotesi di furto con strappo e alla sussistenza della minaccia, tendono a ottenere un'inammissibile (in questa sede) ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Firenze ha evidenziato gli elementi probatori, desunti dalle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni, oltre che dalle immagini delle videocamere, dai quali risultava la resistenza opposta dalla vittima alla sottrazione della borsa e la conseguente condotta violenta dell'imputato sulla stessa vittima per vincerne la resistenza, con la minaccia, altresì, derivante dal possesso del coltellino).

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto di rapina a lui attribuito anziché di concorso anomalo, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dalla Corte d'appello di Messina che, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha precisato come, alla luce delle comprovate modalità dell'azione, non dovesse essere escluso, in capo all'imputato, il dolo, quantomeno indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale) in ordine allo sviluppo dell'azione delittuosa.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 18/10/2021, la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 25/02/2021 del G.u.p. del Tribunale di Firenze, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina in concorso, aggravato dall'avere commesso la violenza e minaccia con armi. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo, rispettivamente, alla qualificazione giuridica del fatto come rapina in luogo della più lieve ipotesi di furto con strappo e alla sussistenza della minaccia, tendono a ottenere un'inammissibile (in questa sede) ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Firenze ha evidenziato gli elementi probatori, desunti dalle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni, oltre che dalle immagini delle videocamere, dai quali risultava la resistenza opposta dalla vittima alla sottrazione della borsa e la conseguente condotta violenta dell'imputato sulla stessa vittima per vincerne la resistenza, con la minaccia, altresì, derivante dal possesso del coltellino). Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto di rapina a lui attribuito anziché di concorso anomalo, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dalla Corte d'appello di Messina che, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha precisato come, alla luce delle comprovate modalità dell'azione, non dovesse essere escluso, in capo all'imputato, il dolo, quantomeno indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale) in ordine allo sviluppo dell'azione delittuosa. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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