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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 25491/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Ragusa il 2 febbraio 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata con il Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] è imputato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, fatti commessi il 10 dicembre 2020.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge (artt. 218 e 222 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, in relazione alla sospensione della patente di guida, la cui durata sarebbe eccesiva e non adeguatamente motivata.

Con memoria pervenuta 1'11 maggio 2022 ribadisce il motivo già svolto e contesta la individuazione della causa di possibile inammissibilità in sede di esame preliminare, poiché tale causa non apparirebbe pertinente.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto il Giudice di merito in realtà fa corretta applicazione del principio di diritto che si trae dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019, motivatamente scegliendo, in luogo della revoca, la sospensione, pur in presenza di fatti estremamente gravi, e determinando la durata della sanzione amministrativa in misura che tiene espressamente conto sia del concorso della vittima nella causazione dell'evento sia delle concrete circostanze dell'azione.

Né il rilievo che si muove con la memoria appare accoglibile, in quanto «L'errata enunciazione della causa d'inammissibilità individuata dai magistrati delegati per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., non osta a che la c.d. sezione filtro, investita della decisione con pienezza di poteri, dichiari l'inammissibilità del ricorso per diversa ragione. (In motivazione, la S. C. ha escluso che l'erronea indicazione della causa di inammissibilità integri una delle nullità previste dall'art. 178, lett.

C, cod. proc. pen., poiché l'effettività dell'intervento dell'imputato e il contraddittorio restano salvaguardati dalla notificazione dell'avviso dell'udienza camerale e dalla possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di presentare motivi nuovi o memorie illustrative)» (Sez. 7, ord. n. 25817 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267537).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Ragusa il 2 febbraio 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata con il Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] è imputato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, fatti commessi il 10 dicembre 2020. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge (artt. 218 e 222 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, in relazione alla sospensione della patente di guida, la cui durata sarebbe eccesiva e non adeguatamente motivata. Con memoria pervenuta 1'11 maggio 2022 ribadisce il motivo già svolto e contesta la individuazione della causa di possibile inammissibilità in sede di esame preliminare, poiché tale causa non apparirebbe pertinente. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto il Giudice di merito in realtà fa corretta applicazione del principio di diritto che si trae dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019, motivatamente scegliendo, in luogo della revoca, la sospensione, pur in presenza di fatti estremamente gravi, e determinando la durata della sanzione amministrativa in misura che tiene espressamente conto sia del concorso della vittima nella causazione dell'evento sia delle concrete circostanze dell'azione. Né il rilievo che si muove con la memoria appare accoglibile, in quanto «L'errata enunciazione della causa d'inammissibilità individuata dai magistrati delegati per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., non osta a che la c.d. sezione filtro, investita della decisione con pienezza di poteri, dichiari l'inammissibilità del ricorso per diversa ragione. (In motivazione, la S. C. ha escluso che l'erronea indicazione della causa di inammissibilità integri una delle nullità previste dall'art. 178, lett. C, cod. proc. pen., poiché l'effettività dell'intervento dell'imputato e il contraddittorio restano salvaguardati dalla notificazione dell'avviso dell'udienza camerale e dalla possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di presentare motivi nuovi o memorie illustrative)» (Sez. 7, ord. n. 25817 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267537). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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