CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 26051/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il ricorso nemmeno assurge al livello di ricorso per cassazione, poiché non viene dedotto uno standard di legittimità (la motivazione viene denunciata come illogica, mentre lo standard richiesto dall'art.606 lett. e c.p.p. è quello della manifesta illogicità) e perché vengono formulate valutazioni che attengono al fatto (sulla sussistenza di un reddito e di una condizione di fatto tale da assurgere allo stato di necessità), relegate pertanto al giudizio di merito, senza possibilità di riprodurle in questa sede; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]