CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 05912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19812/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per l e A ttivit à I rrigue e F orestali - ARIF - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 190/2022 depositata i l 18/02/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbite le ulteriori censure; uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delega verbale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] su delega verbale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame proposto dall’Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali-ARIF [OSCURATO:SOCIETA] e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la condanna dell’ente al pagamento degli scatti di anzianità maturati nel periodo dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2013 in virtù dell’art. 53 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. 2. In sintesi, la Corte territoriale, premesso che [OSCURATO:PERSONA] era transitato all’ARIF [OSCURATO:SOCIETA] a decorrere dal 1° giugno 2010 ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), L.R. [OSCURATO:SOCIETA] n. 3 del 2010 in qualità di operaio di ruolo assuntoa tempo indeterminato presso la Regione [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto che lo stesso conservasse i diritti maturati presso la cedente, ai sensi dell’art. 67 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti applicato dalla Regione, tanto più che il lavoratore non aveva esercitato il diritto di opzione per chiedere l’applicazione del CCNL previsto per l’ARIF. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’ARIF [OSCURATO:SOCIETA] articolando quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, pure assistito da memoria. 4. In esito all’adunanza camerale del 6 giugno 2025, con ordinanza interlocutoria n. 16838 del 2 3 giugno 2025 , il Collegio ha deliberato di rimettere la causa alla pubblica udienza per approfondire , nel contraddittorio delle parti, la disciplina applicabile al personale a tempo indeterminato transitato in ARIF che non abbia formulato l’opzione, ai sensi del comma 5 dell’art. 12 della L.R. n. 3 del 2010, questione non esaminata espressamente, negli anzidetti termini, nelle precedentidecisioni di questa Corte. 5. In vista dell’udienza, il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure. 6. Il controricorrente ha depositato memoria mentre la ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore, riportandosi alle difese già svolte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla posizione di operaio a tempo indeterminato “fuori ruolo” di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del personale della Regione [OSCURATO:SOCIETA] da trasferire alle dipendenze dell’ARIF, elemento erroneamente non considerato dalla Corte d’appello, che aveva, invece, ritenuto che il Capotorto fosse operaio diruolo. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 2 lett. a) della L.R. [OSCURATO:SOCIETA] n. 3 del 2010 e dell’art. 2112 , comma 3, c.c., nonché dell’art. 31 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 e dell’art. 53 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Si assume che la Corte d’appello abbia errato nell’accogliere la domanda ai sensi dell’art. 53 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti invocato dal lavoratore, dovendo piuttosto trovare applicazione, a seguito del trasferimento in ARIF, il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che non prevede il diritto a percepire gli scatti di anzianità. In ogni caso, si evidenzia che i commi 2 e 3 dell’art. 12 della L.R. n. 3 del 2010 individuano due discipline differenziate circa lo status giuridico e contrattuale del personale transitato all’ARIF:da un lato, quella privatistica del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali e idraulico-agraria, dall’altro quella pubblicistica propria del CCNL “funzioni locali”, mentre la sentenza impugnata avrebbe applicato, dopo la transizione in ARIF, un tertium genusovvero il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, sempre di matrice privatistica. Si adduce, infine, che il trattamento previsto dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria sarebbe migliorativo, con confronto da svolgere in via globale e non limitato alle ripercussioni sull’anzianità di servizio. 3. Con il terzo motivo si deduce, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., nonché la violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e la falsa applicazione dell’art. 53 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, in ragione della natura di ente pubblico non economico dell’ARIF, cui non potrebbe trovare applicazione un CCNL privatistico. 4. Infine, con il quarto motivo si prospetta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40-bisdel d.lgs. n. 165 del 2001, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 e dell’art. 53 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, sull’assunto che la natura pubblicistica del rapporto non consenta di applicare l’invocato istituto degli scatti di anzianità, previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica. 5. Èfondato il secondo motivo di ricorso, logicamente preliminare e di carattere assorbente rispetto alleulteriori censure, come pure ritenuto dal Pubblico Ministero. L’art. 12 della legge regionale n. 3 del 2010, nella versione applicabile ratione temporis in relazione al passaggio all’ARIF del personale già alle dipendenze della Regione, prevede: «1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’Agenzia si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell’articolo 16, comma 2. In fase di prima istituzione l’Agenzia si avvale: a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione [OSCURATO:SOCIETA], già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni); b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione [OSCURATO:SOCIETA] per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’Agenzia[…]; c) dei dipendenti di ruolo della Regione, già addetti all’organizzazione e all’amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] e trasferite all’Agenzia, mediante l’istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale. 3. Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia. 4. In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione [OSCURATO:SOCIETA] transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.». Rileva, quindi,l’art. 16, comma 5 , della medesima legge , secondo cui: «I Commissari straordinari adottano, entro il 31 dicembre 2010, la dotazione organica provvisoria, sottoposta all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, nell’ambito della quale vengono valorizzate le professionalità degli operai di ruolo nonché definita la posizione giuridica degli operai a tempo indeterminato in servizio alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] e transitati all’Agenzia, già aventi titolo all’inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell’articolo 23 legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale), e dell’articolo 65 (Integrazione articolo 23 l.r. 7/1997) della legge regionale 6 maggio 1998 n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000), come modificato dal secondo comma dell’articolo 31 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, attivando le procedure selettive riservate secondo quanto previsto dal richiamato articolo 23, in quanto compatibile, ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia con applicazione del trattamento giuridico ed economico di cui al contratto collettivo nazionale per le regioni e le autonomie locali.». 5.1. In particolare, come chiarito da questa Corte (Cass. Sez. L, 02/01/2017, n. 5), il legislatore regionale è intervenuto per sanare l’anomalia venutasi a creare per effetto di pronunce di merito, passate in giudicato, che avevano riconosciuto la natura a tempo indeterminato del rapporto anteriormente al consolida rsi del l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha escluso il diritto alla trasformazione dei rapporti a termine in virtù dell’applicabilità del principio generale dettato dall’art. 97 Cost.; infatti, il personale interessato da detti giudicati non era inserito nei ruoli organici in ragione della natura privatistica del rapporto(v. sul punto anche Cass. Sez. L., 24/04/2023, n. 10811, e precedenti ivi richiamati).Era quindi intervenuta la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 che, all ’ art. 23,ha previsto, previo superamento di prova concorsuale, l’ inquadramento del personale non di ruolo, già retribuito con oneri a carico del bilancio regionale, stabilendo che detto inquadramento dovesse avvenire in relazione alle qualifiche funzionali ed ai profiliprofessionali individuati con delibera della Giunta regionale. Pertanto, come pure ribadito nel richiamato precedente, l’art. 23 della legge regionale n. 7 del 1997 precisava che l’inquadramento definitivo nei ruoli regionali potesse avvenire, previ o espletamento di procedure selettive,solo nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali stabiliti con atto dellaGiunta; cosicché l’applicazione del CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali a tale personale non può prescindere dal superamento delle procedure selettive e dalla individuazione, ad opera della stessa [OSCURATO:PERSONA], del profilo professionale e della qualifica funzionale. 5.2. L’art. 12, letto congiuntamente all’art. 16, della legge regionale n. 3 del 2010, c on il rinvio all’art. 23 della legge regionale n. 7 del 1997, nell’interpretazione già resa da questa Corte,consente di tratteggiare una differente posizione del personale di ruolo rispetto a quella de gli operai assunti a tempo indeterminato, in quanto per i second i l’inquadramento definitivo nei ruoli regionali e l’applicazione del CCNL pubblicistico presuppone il superamento di procedure selettive ed il relativo provvedimento della [OSCURATO:PERSONA]. Tale differente regime conduce anche ad individuare la ratio della diversa disciplina prefigurata dall’art. 12 della legge n. 3 del 2010 per le due categorie di personale. Infatti, il comma 3 dell’art. 12 prevede che a tutti gli operai si applichi il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria,con il relativo trattamento giuridico - economico e assicurativo-previdenziale; in tal senso, il comma 4 chiarisce che «In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. » . Viceversa, sempre a norma del comma 3, al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5 (vale a dire l’opzione per l’applicazione del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria), si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia. Pertanto, nel passaggio del personale all’ARIF, secondo la legge n. 3 del 2010, agli operai già assunti alle dipenden z e della Regione a tempo indeterminato e a tempo determinato trova applicazione il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, mentre solo agli operai inquadrati nei ruoli (che non abbiano esercitato l’opzione) si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali. 6. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA], come risulta dallo stesso controricorso, era stato assunto a tempo indeterminato ma non era di ruolo, tanto che,solo a seguito delle procedure selettive e della sottoscrizione del contratto individuale in data 21 maggio 2014, gli è stato applicato il trattamento giuridico ed economico di cui al CCNL regioni e autonomie locali. In precedenza, come emerge anche dalla sentenza impugnata, al rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione [OSCURATO:SOCIETA], senza soluzione di continuità rispetto a quello già intrattenuto con i l precedente datore di lavoro, Consorzio di Bonifica, era stato applicato il CCNL per gli operai agricoli floro-vivaisti, di cui il lavoratore rivendica l’applicazione, quanto al riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dall’art. 53, a seguito del trasferimento in ARIF, dal giugno 2010, sino all’inquadramento n ei ruoli, avvenutonel 2014. 7. Pertanto, in base alla ricostruzione della normativa di settoredianzi esposta, la Corte territoriale ha errato in primo luogo nel sovrapporre all’assunzione a tempo indeterminato la qualità di dipendente di ruolo, categorie che, come sopra annotato, sono diversamente disciplinate dalla legge regionale, anche per la necessità di prevedere, ai fini dell’assunzione di ruolo, il rispetto della regola del concorso tramite il superamento delle procedure selettive. Tale erronea impostazione si coglie all’evidenza laddove nella sentenza impugnata vengono individuate due soleposizioni del personale transitato all’ARIF: gli assunti a termine (cui si applica il [OSCURATO:PERSONA], vale a dire quello per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria) ed il restante personale, definiti come operai già stabilizzati e/o di ruolo, che potevano optare per lo stesso regime privatistico degli assunti a termine. In questo modo, la Corte baresenon ha correttamente individuato il regime applicabile agli operai a tempo indeterminato, perché li ha equiparati al trattamento previsto per i dipendenti di ruolo, che potevano esercitare l’opzione per il CCNL privatistico ARIF ovvero mantenere la posizione di dipendente pubblico,con applicazione del CCNL enti locali. 8. A tale erronea ricostruzione è conseguita l’ulteriore erronea, supposta, ultrattività del CCNL per gli operai agricoli floro - vivaisti , già applicato ai dipendenti regionali a tempo indeterminato, ma non più contemplato dalla legge regionale per il personale non di ruolo transitato in ARIF, che andavano inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, nelle more dell’espletamento della prova selettiva preordinata all’assunzione in ruolo, cui avrebbe fatto seguito l’applicazione del CCNL pubblicistico, salvo diversa opzione dell’interessato. 9. Né la perdurante applicazione del CCNL per i florovivaisti potrebbe essere predicata ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art.2112 c.c., atteso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, nell’ipotesi di cessione si applica la contrattazione collettiva del cessionario(in particolare, Cass. Sez. L., 30/09/2020, n. 20918, secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito exart. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a sua volta rinvia all’art. 2112 c.c., si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, di cui al comma 3 dell’art.2112 c.c., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza che nell’impiego pubblico contrattualizzato è esclusa dall’operatività della disciplina di cui al citato d.lgs. n. 165). Nella specie, peraltro, come sopra precisato, la stessa legge regionale sul passaggio all’ARIF ha puntualmente disciplinato la contrattazione collettiva applicabile, escludendo, pertanto, che possa trovare residua applicazione quellagià applicata dalla cedente. 9.1. Neppure la pretesa alla corresponsione degli scatti di anzianità previsti dal CCNL per i florovivaisti risulta tutelabile sotto il profilo del cd. diritto quesito (da intendere correttamente come diritto agli scatti di anzianità già maturati), argomentazione pure addotta dalla difesa del controricorrente, dal momento che è pacifico che la domanda è stata avanzata per il periodo successivo al transito all’ARIF (giugno 2010-maggio 2013), epoca in cui doveva già trovare applicazione il diverso contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, come previsto dalla legge regionale n. 3 del 2010. 10. Pertanto, è fondata la censura svolta nel secondo motivo, in ordine alla violazione dell’art. 12 della legge regionale n. 3 del 2010, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure. 11. Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti, per essere pacifico in fatto che la controversia si incentra esclusivamente sulla rivendicazione degli scatti di anzianità previsti dall’art. 53 del CCNL per gli operai agricoli floro-vivaisti, inapplicabile alla fattispecie, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c., con il rigetto dell’originaria domanda. 12. Tenuto conto della complessità della questione di diritto all’esame, oggetto di divergente interpretazione dei giudici di merito rispetto alla ricostruzione effettuata da questa Corte, può essere disposta la compensazione integrale delle spese dell’intero processo. P.Q.M accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione , assorbite le ulteriori censure, cassa la sentenza impu