CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8593-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); -intimata - [OSCURATO:PERSONA] spese R.G.N.8593/2020 Cron. Rep. Ud11/11/2025 avverso la sentenza n. 540/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/10/2019 R.G.N. 885/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] unale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda di accertamento negativo dei crediti contributivi, oggetto di cartelle esattoriali; in particolare, dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere a seguito di operato sgravio; per il resto, accertava l’intervenuta prescrizione dei contributi. Compensava le spesedi lite . 2. Avverso la statuizione sulle spese era proposto appello e la Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il gravame. 2.1. Osservava che la compensazione era stata motivata con richiamo «alla disciplina della soccombenza virtuale». Rientrava nei poteri del Giudice disporre la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite, ove congruamente motivata, mentre solo la violazione del principio di soccombenza poteva essere sindacato. 3. Contro la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, ricorrela parte privata con tre motivi, successivamente illustrati con memoria.Le altre parti non hanno svolto difese. L’INPS ha depositato unicamente procura speciale in calce al ricorso notificato. 4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 5.Con il primo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 nr.4 c.p.c.- la nullità della sentenza per violazione dell’ art. 132 c.p.c. per m otivazione inesistente e/o solo apparente o comunque contraddittoria. Assume la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, a fondamento della compensazione, non vi sarebbe la « soccombenza virtuale » avendo il tribunale giustificato la compensazione in relazione «(al)l’obiettiva controvertibilità[…] delle questioni agitate». In ogni caso, l’esito del giudizio sarebbe di accoglimento totale della domanda, seppure, in parte, con declaratoria di cessazione della materia del contendere; pertanto, il riferimento della Corte territoriale ad un presupposto totalmente inesistente (id est: la soccombenza virtuale) renderebbe la sentenza carente del « minimo costituzionale » richiesto per la motivazione di un provvedimento giurisdizionale. 6. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 c.p.c - è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. L’omissione è riferita alla mancata considerazione dell’insussistenza di un’obiettiva controvertibilitàdelle questioni agitate. 7. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.per insussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione. La Corte di appello avrebbe fatto riferimento ad una ragione in realtà insussistente e inidonea ad integrare le condizioni di legge. 8. [OSCURATO:PERSONA] giudica fondato il terzo motivo di ricorso. 9. È invece infondato il primo motivo ed è inammissibile il secondo.La sentenza d’appello enuncia in termini intelligibili e adeguati il percorso argomentativo che sorregge il sostanziale rigetto del gravame e non presenta anomalie radicali che denotino la violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), le sole che de iure condito possano essere dedotte dinanzi a questa Corte. Le censure del secondo motivo , come argomentate, esulano del tutto dal parametro normativo evocato che prevede un vizio spec ifico, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia: ex plurimis, Cass. n.2961 del 2025 ). Va, pertanto esclu so che tale omesso esame possa riguardare la valutazione espressa dai giudici di merito in ordine alla controvertibilità delle questioni « a gitate » . 10.Resta, invece, discutibile la correttezza , in iure , del percorso motivazionale adottato, ciò che è oggetto del terzo motivo di ricorso. Come noto, il potere del giudice di disporre la compensazione delle spese di lite è stato nel tempo sottoposto a limiti diversi, via via più stringenti: dalla formulazione originaria dell'art. 92 cod. proc. civ. che prevedeva la compensazione in caso di soccombenza reciproca o giusti motivi, si è passati, con la riforma di cui alla legge 28 dicembre 2005 nr. 263 (articolo 2 comma 1), alla necessità di indicare esplicitamente nella motivazione i giusti motivi di compensazione e, quindi, con il testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (articolo 45 comma 11), alla possibilità di disporre la compensazione, fuori dal caso di soccombenza reciproca, per «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». Infine, con la modifica introdotta con il D.L. del 12 settembre 2014 nr. 132 (articolo 13, comma 1), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, nr. 162, la possibilità di compensazione è stata limitata alla «soccombenza reciproca» o al «caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti». Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, nr. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 92 «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». Nella fattispecie di causa è applicabile il testo dell'art. 92 cod.proc.civ., introdotto dal D.L. nr. 132 del 2014, poiché il ricorso di primo grado è stato depositato nell'anno 2016. Come in più occasioni chiarito dalla Corte (Cass., sez.un., nr. 19701 del 2010; v. anche Cass. nr.10213 del 2017 e Cass. nr. 18833 del 2020), la disciplina delle spese resta infatti regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado. La Corte di appello, nel respingere i motivi di gravame, ha giudicato plausibilela statuizione di compensazione delle spese di lite adottata dal Tribunale e fondata sul richiamo dell a disciplina della soccombenza virtuale. Correttamente, la ricorrente ha denunciato l’inidoneità del criterio adottato , perché non corrispondente a quello effettivamente utilizzato dal Tribunale -e censurato dalla parte vittoriosa- che, invece, faceva riferimento a ll’ « obiettiva controvertibilità, in origine, delle questioni agitate». Il decisum della Corte di appello risulta, dunque, del tutto incongruente rispetto alla vicenda processuale . Il giudizio espresso è avulso dalla motivazione realmente adottata e , pertanto, non supera il vaglio «di un quanto meno elementare riscontro di coerenza logica» (in motiv., Cass. n. 23508del 2025) che compete a questo giudic e di legittimità. 11.Segue, in conclusione, in accoglimento del terzo motivo, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione , per un nuovo esame della fattispecie. 12.Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Co r t