CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 23182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 13/01/2026 della Corte di appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino haconfermato la condanna del Lemezhi per il delitto di atti persecutori;[OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo proposto, l’imputato assume carenza dimotivazione sull’evento del reato che, pertanto, al più avrebbe potuto esserericondotto a quello di molestie;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo, di carattere reiterativo, manifestamente infondato, allume delle idonee argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha disatteso leanaloghe censure spiegate in sede di gravame, ponendo in rilievo sia lo statod’ansia, anche per le condotte che il ricorrente avrebbe potuto continuare aporre in essere nei confronti della stessa, della persona offesa, la cui attendibilitàè stata supportata da ampia e congrua motivazione, che ha sottolineato, tral’altro, che l’evento del reato è stato confermato anche da altri testi;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]