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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43180/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte - che, con sentenza Sezione IA, n. 6295/2019 del 27 novembre 2018, aveva: I) annullato senza rinvio la sentenza emessa il 4 aprile 2017 dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il reato di illegale detenzione di arma clandestina in relazione alle armi da guerra di cui al capo C), perché il fatto non sussiste; II.) annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente alla complessiva rideterminazione della pena e al ritenuto concorso tra illegale detenzione di arma clandestina e illegale detenzione di arma comune da sparo; III.) dichiarato inammissibile nel resto il ricorso - ha rideterminato la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA], individuando il reato più grave in quello di cui al capo D) dell'imputazione e sulla relativa pena calcolando gli aumenti per la recidiva e per la continuazione dei reati di cui ai capi A) e B).

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando il difetto di specifica argomentazione in ordine alla mancata determinazione della pena-base nel minimo edittale.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Si legge, nella sentenza rescindente (Sezione I", n. 6295/2019 del 27 novembre 2018) che: «Con il secondo e terzo motivo [del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 4 aprile 2017 dalla Corte di appello di Napoli, ndr.] viene denunciato il difetto di motivazione in ordine.., alla commisurazione della pena.

Si tratta di motivi non consentiti in quanto relativi a punti della decisione non devoluti alla cognizione del giudice di appello. ...

Quanto alle attenuanti generiche e alla misura della pena, il motivo di appello risulta, infatti, del tutto generico in quanto valorizza apprezzamenti immotivati ("... non estrema gravità dei fatti, ... personalità dell'imputato") a fronte della motivazione del primo giudice che aveva evidenziato, quanto al profilo oggettivo, l'entità dei fatti e, quanto all'aspetto soggettivo, la condotta finalizzata a dissimulare il proprio coinvolgimento nella locazione del box e la non partecipazione al dibattimento.

Il motivo di appello proposto, per la sua aspecificità, non ha devoluto alla cognizione della Corte di appello i punti della decisione riguardanti il riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della pena, e quindi il relativo motivo proposto con il ricorso per cassazione risulta inammissibile» (pag. 5-6).

2.2. Donde, deve riconoscersi che la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio si è fedelmente attenuta al mandato ricevuto dalla Corterescindente, non essendo affatto tenuta a motivare in punto di misura, trattandosi di punto oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).

Da qui la manifesta infondatezza del motivo del presente ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte - che, con sentenza Sezione IA, n. 6295/2019 del 27 novembre 2018, aveva: I) annullato senza rinvio la sentenza emessa il 4 aprile 2017 dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il reato di illegale detenzione di arma clandestina in relazione alle armi da guerra di cui al capo C), perché il fatto non sussiste; II.) annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente alla complessiva rideterminazione della pena e al ritenuto concorso tra illegale detenzione di arma clandestina e illegale detenzione di arma comune da sparo; III.) dichiarato inammissibile nel resto il ricorso - ha rideterminato la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA], individuando il reato più grave in quello di cui al capo D) dell'imputazione e sulla relativa pena calcolando gli aumenti per la recidiva e per la continuazione dei reati di cui ai capi A) e B). 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando il difetto di specifica argomentazione in ordine alla mancata determinazione della pena-base nel minimo edittale. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Si legge, nella sentenza rescindente (Sezione I", n. 6295/2019 del 27 novembre 2018) che: «Con il secondo e terzo motivo [del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 4 aprile 2017 dalla Corte di appello di Napoli, ndr.] viene denunciato il difetto di motivazione in ordine.., alla commisurazione della pena. Si tratta di motivi non consentiti in quanto relativi a punti della decisione non devoluti alla cognizione del giudice di appello. ... Quanto alle attenuanti generiche e alla misura della pena, il motivo di appello risulta, infatti, del tutto generico in quanto valorizza apprezzamenti immotivati ("... non estrema gravità dei fatti, ... personalità dell'imputato") a fronte della motivazione del primo giudice che aveva evidenziato, quanto al profilo oggettivo, l'entità dei fatti e, quanto all'aspetto soggettivo, la condotta finalizzata a dissimulare il proprio coinvolgimento nella locazione del box e la non partecipazione al dibattimento. Il motivo di appello proposto, per la sua aspecificità, non ha devoluto alla cognizione della Corte di appello i punti della decisione riguardanti il riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della pena, e quindi il relativo motivo proposto con il ricorso per cassazione risulta inammissibile» (pag. 5-6). 2.2. Donde, deve riconoscersi che la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio si è fedelmente attenuta al mandato ricevuto dalla Corterescindente, non essendo affatto tenuta a motivare in punto di misura, trattandosi di punto oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Da qui la manifesta infondatezza del motivo del presente ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estens
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