CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 25511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza del 4/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di RAGUSA in data 2/10/2015, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 485 cod. pen. della rubrica perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, rideterminata la perla, ha confermato nel resto la condanna dell'imputato per il reato di ricettazione di cui al capo A) ex art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità 1.2. Vizio di motivazione in relazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata. 1.4. Violazione di legge in ordine alla mancata definizione del giudizio con le forme dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Nel quarto e ultimo motivo la difesa evidenzia di avere inviato in data 26 gennaio 2021, a mezzo pec, all'Ufficio del P.G. una richiesta di definizione ai sensi degli artt. 589 e 599 bis cod. proc. pen. Richiesta di addivenire a una diversa e concordata quantificazione della pena in ordine alla quale, però, la difesa non ha ricevuto alcuna notizia e in merito alla quale la corte non si è pronunciata. Ragione questa per la quale, a fronte della celebrazione del giudizio con le forme di cui all'art. 23 D.L. 149/2020 e in assenza di una specifica regolamentazione delle modalità e dei tempi per accedere al rito di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., si sarebbe determinata una lesione del diritto di difesa. 2. In data 11 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le c:onclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nei primi tre motivi la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine all'applicazione della recidiva. Le doglianze, peraltro reiterative delle medesime censure già sollevate nei motivi di appello, sono generiche e pertanto non sono consentite. Le stesse, infatti, contengono esclusivamente l'affermazione che la motivazione della sentenza impugnata non sarebbe soddisfacente senza in concreto confrontarsi, se non in termini del tutto astratti, con gli argomenti evidenziati nella sentenza impugnata. I motivi di ricorso, quindi, difettano dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. 2. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge in quanto l'art. 23 D.L. 149/2020 non prevederebbe una specifica regolamentazione per accedere al rito di cui all'art. 599 bis cod. proc. e ciò nel caso di specie, nel quale il ricorrente aveva inviato una richiesta a mezzo pec all'Ufficio del Procuratore Generale di concordare la pena rimasta priva di riposta, determinerebbe una lesione al diritto di difesa. La doglianza è infondata.La mancata previsione nell'art. 23 D.L. 149/2020 di una specifica regolamentazione delle modalità di accesso al rito di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. non determina alcuna compromissione ovvero lesione del diritto di difesa. Neanche nel procedimento "ordinario", infatti, è prevista una specifica modalità di procedere e sono le parti a dover individuare i tempi e i modi per concordare la pena, anche eventualmente fissando un appuntamento attraverso la segreteria, pure solo telefonico, al fine di discutere della richiesta. Nel caso di specie, comunque, deve ritenersi che la richiesta di definizione di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. inviata dalla difesa alla Procura Generale, in assenza di risposta e con la successiva presentazione delle conclusioni scritte, sia stata respinta. Sotto altro profilo, d'altro canto, preso atto della mancata risposta e ricevute le conclusioni scritte che comportavano un diniego quanto meno implicito alla richiesta di procedere ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la difesa, anche al solo fine di poter poi dedurre la violazione in questa sede, aveva l'onere di attivarsi al fine di sollecitare una risposta espressa ovvero -al limite inviando per conoscenza la medesima richiesta alla Corte come "conclusioni scritte" in replica a quelle ricevute dalla Procura Generale- di informare il giudice dell'appello della necessità di instaurare un contraddittorio sul punto. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.IM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.