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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07590/2026

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seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con provvedimento del 27 agosto 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, e volta ad ottenere il permesso di allontanarsi dal domicilio per quattro ore al giorno per attendere alle proprie necessità personali.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato esponendo due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 284 cod. proc. pen. e 47 Cost.La mancata concessione del permesso di allontanarsi per quattro ore al giorno è priva di motivazione ed è provvedimento che si pone, pertanto, in contrasto con i principi cardine del nostro ordinamento. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 284 cod. proc.pen. e 27 Cost.L’art. 284 cod. proc. pen., infatti, ammette la possibilità che il soggetto sottoposto a misura sia autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per ragioni comprovate d natura personale e familiare.

Inoltre, le prescrizioni che si accompagnano alla misura alternativa debbonocomunque tenere conto della finalità rieducativa del trattamento anche nell’ottica della individualizzazione e umanizzazione del trattamento stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Atteso il rinvio operato dall'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario all'art. 284 c.p.p., deve ritenersi che anche in caso di detenzione domiciliare, come in quello di arresti domiciliari, sia possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, ove sussistano le condizioni previste dal citato art. 284 (impossibilità, per il detenuto, di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vita o esistenza di una situazione di assoluta indigenza). (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226136 - 01) Il provvedimento con cui il detenuto ammesso al regime di detenzione domiciliare è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, e deve limitare temporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, risolvendosi altrimenti in un'incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento (Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Rv. 238920 – 01).

Se da un lato, dunque, anche al detenuto in regime di detenzione domiciliare può essere consentito l’allontanamento dal domicilio al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 284 cod,proc. pen . è a quelle condizioni che deve far s i riferimento, nel mom e n t o in cui viene avanzata tale richiesta.

In caso di richiestaallo svolgimento di attività lavorativa è richiesta una situazione di assoluta indigenza, negli altri casi è richiesta la prova che il detenuto non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita.

Nessuna di tali comprovate condizioni è indicata nell’istanza, né tantomeno nel ricorso, pertanto i motivi di doglianza si appalesano del tutto generici.

Alla genericità dell’istanza ha fatto da contraltare la sinteticità della motivazione del rigetto.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con provvedimento del 27 agosto 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, e volta ad ottenere il permesso di allontanarsi dal domicilio per quattro ore al giorno per attendere alle proprie necessità personali. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato esponendo due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 284 cod. proc. pen. e 47 Cost.La mancata concessione del permesso di allontanarsi per quattro ore al giorno è priva di motivazione ed è provvedimento che si pone, pertanto, in contrasto con i principi cardine del nostro ordinamento. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 284 cod. proc.pen. e 27 Cost.L’art. 284 cod. proc. pen., infatti, ammette la possibilità che il soggetto sottoposto a misura sia autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per ragioni comprovate d natura personale e familiare. Inoltre, le prescrizioni che si accompagnano alla misura alternativa debbonocomunque tenere conto della finalità rieducativa del trattamento anche nell’ottica della individualizzazione e umanizzazione del trattamento stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Atteso il rinvio operato dall'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario all'art. 284 c.p.p., deve ritenersi che anche in caso di detenzione domiciliare, come in quello di arresti domiciliari, sia possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, ove sussistano le condizioni previste dal citato art. 284 (impossibilità, per il detenuto, di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vita o esistenza di una situazione di assoluta indigenza). (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226136 - 01) Il provvedimento con cui il detenuto ammesso al regime di detenzione domiciliare è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, e deve limitare temporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, risolvendosi altrimenti in un'incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento (Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Rv. 238920 – 01). Se da un lato, dunque, anche al detenuto in regime di detenzione domiciliare può essere consentito l’allontanamento dal domicilio al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 284 cod,proc. pen . è a quelle condizioni che deve far s i riferimento, nel mom e n t o in cui viene avanzata tale richiesta. In caso di richiestaallo svolgimento di attività lavorativa è richiesta una situazione di assoluta indigenza, negli altri casi è richiesta la prova che il detenuto non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita. Nessuna di tali comprovate condizioni è indicata nell’istanza, né tantomeno nel ricorso, pertanto i motivi di doglianza si appalesano del tutto generici. Alla genericità dell’istanza ha fatto da contraltare la sinteticità della motivazione del rigetto. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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