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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 12353/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31707-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -controricorrente - Oggetto Ricorso per cassazione e paradigma legale R.G.N.31707/2019 Cron.

Rep.

Ud.13/03/2024 CC avverso la sentenza n. 1890/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 2861/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 19 aprile 2019, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello del lavoratore indicato in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento dell’indennità di trasferta e chilometrica, nonché della remunerazione per il tempo di viaggio, in quanto comandato e inviato in trasferta di lunga durata dalla propria datrice [OSCURATO:SOCIETA]. dal 20 maggio 2002 al 20 luglio 2007 presso il presidio F.M.A., ubicato in Pomigliano d’Arco all’interno dello stabilimento della prima società, a distanza di 55 km. dalla sede;

2. in via preliminare, essa ha accertato la sussistenza del requisito dimensionale per l’applicazione delle norme della legge n. 300/1970, ai fini dell’eccezione di prescrizione;

3. nel merito, in esito a critico scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte partenopea ha qualificato il rapporto di lavoro in questione alla stregua, non già di trasferta, bensì di distacco, per l’interesse ad esso della società datrice distaccante e la temporaneità (nel senso di non definitività, per il mantenimento di un interesse persistente) dell’allocazione del lavoratore presso la società convenuta distaccataria.Sicché, ha escluso la spettanza al lavoratore delle indennità rivendicate, pertinenti alla trasferta e rilevato l’assenza di una sua domanda di rimborso dei disagi conseguenti al distacco (di natura risarcitoria e non retributiva), peraltro ritenutane l’inesistenza dei presupposti nel merito.

4. Infine, essa ha pure rigettato la domanda subordinata di condanna della società, ai sensi dell’art. 36 Cost. e, in ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 2041 c.c.;

5. con atto notificato il 18 ottobre 219, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con articolata doglianza, cui la società datrice ha resistito con controricorso;

5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;

6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente ha redatto il ricorso al di fuori del paradigma conformativo prescritto dagli artt. 360 ss. c.p.c., in assenza di una formulazione, tanto meno specifica, dei motivi, consistenti in una critica libera, senza enunciazione di rubrica dei vizi denunciati, della sentenza in relazione a tre parti della sua motivazione, riguardanti il requisito dimensionale superiore a quindici dipendenti (sub A, A1: da pg. 8 a pg. 10), la qualificazione della prestazione del lavoratore quale distacco, anziché trasferta (subB, B1: da pg. 10 a pg. 20) e il diritto alle indennità di trasferta, chilometrica e di viaggio (sub C, C1: da pg. 20 a pg. 30);

2. esso è palesemente inammissibile;

3. la formulazione è tale da non consentire di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, non permettendo o comunque rendendo difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169), neppure articolate in conformità alle prescrizioni, a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c.

Essa si colloca pertanto al di fuori dell’alveo del giudizio dicassazione, che è a critica vincolata e nel quale le censure alla pronuncia di merito devono essere individuate entro un elenco tassativo dimotivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519);

4. il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31707-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -controricorrente - Oggetto Ricorso per cassazione e paradigma legale R.G.N.31707/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC avverso la sentenza n. 1890/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 2861/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 19 aprile 2019, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello del lavoratore indicato in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento dell’indennità di trasferta e chilometrica, nonché della remunerazione per il tempo di viaggio, in quanto comandato e inviato in trasferta di lunga durata dalla propria datrice [OSCURATO:SOCIETA]. dal 20 maggio 2002 al 20 luglio 2007 presso il presidio F.M.A., ubicato in Pomigliano d’Arco all’interno dello stabilimento della prima società, a distanza di 55 km. dalla sede; 2. in via preliminare, essa ha accertato la sussistenza del requisito dimensionale per l’applicazione delle norme della legge n. 300/1970, ai fini dell’eccezione di prescrizione; 3. nel merito, in esito a critico scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte partenopea ha qualificato il rapporto di lavoro in questione alla stregua, non già di trasferta, bensì di distacco, per l’interesse ad esso della società datrice distaccante e la temporaneità (nel senso di non definitività, per il mantenimento di un interesse persistente) dell’allocazione del lavoratore presso la società convenuta distaccataria.Sicché, ha escluso la spettanza al lavoratore delle indennità rivendicate, pertinenti alla trasferta e rilevato l’assenza di una sua domanda di rimborso dei disagi conseguenti al distacco (di natura risarcitoria e non retributiva), peraltro ritenutane l’inesistenza dei presupposti nel merito. 4. Infine, essa ha pure rigettato la domanda subordinata di condanna della società, ai sensi dell’art. 36 Cost. e, in ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 2041 c.c.; 5. con atto notificato il 18 ottobre 219, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con articolata doglianza, cui la società datrice ha resistito con controricorso; 5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha redatto il ricorso al di fuori del paradigma conformativo prescritto dagli artt. 360 ss. c.p.c., in assenza di una formulazione, tanto meno specifica, dei motivi, consistenti in una critica libera, senza enunciazione di rubrica dei vizi denunciati, della sentenza in relazione a tre parti della sua motivazione, riguardanti il requisito dimensionale superiore a quindici dipendenti (sub A, A1: da pg. 8 a pg. 10), la qualificazione della prestazione del lavoratore quale distacco, anziché trasferta (subB, B1: da pg. 10 a pg. 20) e il diritto alle indennità di trasferta, chilometrica e di viaggio (sub C, C1: da pg. 20 a pg. 30); 2. esso è palesemente inammissibile; 3. la formulazione è tale da non consentire di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, non permettendo o comunque rendendo difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169), neppure articolate in conformità alle prescrizioni, a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c. Essa si colloca pertanto al di fuori dell’alveo del giudizio dicassazione, che è a critica vincolata e nel quale le censure alla pronuncia di merito devono essere individuate entro un elenco tassativo dimotivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519); 4. il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor
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