CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 28014/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. , '1 28 6W 2023 i TIVIINZIO •-;e:".:i:s, ICU l A-*4J4.39 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con decisione del 26 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 marzo 2021 (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa relativamente al reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73 T.U. stup. (commesso da epoca antecedente e prossima al 13 marzo 2018 al 28 maggio 2018). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati (comuni ad entrambi), nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 192, 533 cod. proc. pen. e 73 T.U. stup.); contraddittorietà, illogicità e mancanza della motivazione relativamente all'accertamento di responsabilità. Nessun elemento concreto prova latlffffen intensa attività di spaccio, continua e sistematica, ritenuta nella sentenza. Solo sulla base delle intercettazioni non possono individuarsi i ruoli e le responsabilità nella vicenda in giudizio. Nessun riscontro esterno alle intercettazioni risulta in giudizio. Quando gli indizi di uno spaccio di droga risultano solo dalle intercettazioni (senza nessun sequestro delle sostanze) la valutazione delle captazioni dovrebbe essere molto rigorosa (Cassazione Sez. 3, n. 16792 del 2015, Rv 263356). La Corte di appello non ha motivato sulle specifiche argomentazioni proposte con l'atto di impugnazione. Ha risposto con una motivazione solo apparente, violando la regola della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 cod. proc. pen.). 2. 2. Violazione di legge (art. 73, quinto comma T.U. stup.); mancanza della motivazione sulla qualificazione dei fatti nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. La sentenza non motiva sulla sussistenza del piccolo spaccio, anche se fosse continuo, ma si limita a negare la sussistenza della diversa qualificazione, con motivazione assertiva. Non esiste, comunque, nessuna prova di una consorteria di narco trafficanti tra Eboli e [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello argomenta per una sussistenza di un traffico di droga solo dai contatti telefonici frequenti tra gli imputati. 2. 3. Violazione di legge (art. 62 bis e 133 cod. pen.). Manifesta illogicità della motivazione per il trattamento sanzionatorio. La Corte di appello non ha motivato er la negazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti p» aggravanti, nella loro massima estensione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità; peraltro articolato in fatto e reiterativo dei motivi di appello, senza specifiche critiche di legittimità e senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza. 4. 1. Relativamente all'affermazione di responsabilità si deve osservare che la sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi espressi in materia da questa Corte Suprema di Cassazione. La sentenza richiama la decisione di primo grado ed evidenzia come nell'appello non sussistevano critiche alla ricostruzione dei fatti operata dalla decisione del G.U.P. del Tribunale. Le decisioni evidenziano la sussistenza di numerose intercettazioni (vedi Sez. 5, Sentenza n. 14863 del 21/12/2020 Ud. (dep. 20/04/2021) Rv. 281138 - 01, sulla droga parlata e sulla valutazione delle intercettazioni) nelle quali gli interlocutori con linguaggio cifrato discutono di cessioni di droga (a volte indicate come noleggio di autovetture, che però non ha trovato nessun riscontro). Del resto, l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio. Il ricorrente, in maniera molto generica e parcellizzata, richiede una rivalutazione dell'interpretazione delle intercettazioni non consentita in sede di legittimità. 4. Del tutto generico, e comunque manifestamente infondato, è poi il motivo sul quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. La Corte di appello adeguatamente motiva per l'esclusione della minore gravità rilevando come le intercettazioni "danno evidenza di una rete di spacciatori in frenetico contatto tra loro, la cui clientela è collocata in una vasta area che abbraccia il territorio di [OSCURATO:PERSONA] ed Eboli. Le frequenti telefonate per concordare gli incontri per le consegne, lascino fondatamente ritenere che Ruggiero e i suoi complici fossero dediti ad un'intensa attività di spaccio non inquadrabile nel paradigma del 5 comma dell'art. 73". E' un evidente accertamento di merito, di valutazione globale ed unitaria, della condotta del reo: « In tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva », Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017 - dep. 12/06/2017, Merli, Rv. 27056201. Il ricorso, del resto è generico e non prospetta vizi di legittimità. 6. Generico il ricorso, anche, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in quanto la Corte di appello adeguatamente motiva richiamando i numerosi precedenti, specifici, del ricorrente, nell'assenza di elementi positivi. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di 1A/4 circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, ciascuno e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co