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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00562/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Salerno ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 10 gennaio 2023, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e, previo riconoscimento del vizio parziale di mente e con la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; Rilevato che la Corte territoriale — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato quanto al profilo della responsabilità escludendo che il vizio parziale di mente avesse eliso l'elemento soggettivo del reato ed ha, altresì, confermato il diniego delle attenuanti generiche per i numerosi precedenti penali dell'imputato e per l'assenza di elementi positivi valutabili al riguardo; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 7 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Salerno ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 10 gennaio 2023, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e, previo riconoscimento del vizio parziale di mente e con la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; Rilevato che la Corte territoriale — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato quanto al profilo della responsabilità escludendo che il vizio parziale di mente avesse eliso l'elemento soggettivo del reato ed ha, altresì, confermato il diniego delle attenuanti generiche per i numerosi precedenti penali dell'imputato e per l'assenza di elementi positivi valutabili al riguardo; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 00562/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris