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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41394/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione, saldamente ancorata al rilievo assorbente della notevole distanza temporale tra le condotte, è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede; che è la ricorrente stessa ad ammettere, del resto, che i fatti posteriori in pretesa continuazione (le cessioni di sostanza stupefacente, avvenute a partire dall'anno 2008) non rivestono più matrice associativa, sicché non si vede dove stia il fattore unificante con il delitto ex art. 74 T.U. stup., anteriormente (dal 2000 al 2004) perpetrato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione, saldamente ancorata al rilievo assorbente della notevole distanza temporale tra le condotte, è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede; che è la ricorrente stessa ad ammettere, del resto, che i fatti posteriori in pretesa continuazione (le cessioni di sostanza stupefacente, avvenute a partire dall'anno 2008) non rivestono più matrice associativa, sicché non si vede dove stia il fattore unificante con il delitto ex art. 74 T.U. stup., anteriormente (dal 2000 al 2004) perpetrato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41394/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris